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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2002

Cassazione n. 41524/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di PasqualeCannavo di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti pronunce: 1)Sentenza GIP [OSCURATO:PERSONA] del 26/10/2022, irrevocabile il 12/09/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 10/05/2022); 2)[OSCURATO:PERSONA] del 27/03/2024, irrevocabile il 01/10/2024 (art.640 cod. pen. commesso il 07/05/2022); 3)Sentenza GIP Avellino del 17/01/2022, irrevocabile il 17/10/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 28/04/2022); 4)Sentenza GIP Cassino del 17/10/2023, irrevocabile il 18/11/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 29/04/2022).

A ragione, il Tribunale ha osservato che la richiesta di unificazione si fondava sulla circostanza che i reati giudicati con le quattro sentenze indicate fossero omogenei, trattandosi di truffe ai danni di anziani, commesse a breve distanza di tempo (aprile, maggio e ottobre 2022); ha tuttavia rilevato come dal testo delle pronunce non emergessero elementi suscettibili di rivelare un unico disegno criminoso, pervenendo al rigetto dell’istanza.

2. Ricorre per cassazione di PasqualeCannavo, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen.

Si duole il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel respingere l’istanza di continuazione formulata, abbia omesso di considerare che i fatti reato di cui alle quattro sentenze oggetto dell’istanza, del tutto omogenei, fossero stato commessi a brevissima distanza tra loro e che i fatti giudicati con le sentenze sub 3) e 4) fossero già stati unificati ex art. 81 cod. pen., con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione in data 07/02/2025. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha anche omesso di considerare che le truffe per cui è intervenuta condanna richiedevano un minimo di organizzazione e pianificazione, quantomeno nell’individuazione delle persone offese, il che esclude che esse potessero ritenersi frutto di occasionalità. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 2.La motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si rivela essenzialmente assertiva, in quanto priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo.

Va innanzitutto rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sia caduto in un evidente travisamento, non avendo evidenziato – e quindi preso in esame - la circostanza che tra le quattro sentenze oggetto della richiesta, due (e precisamente la n. 3. e la n. 4.) fossero già state unificate ex art. 81 cod. pen., con provvedimento in sede esecutiva.

Ed ancora, erroneamente, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel delineare le ragioni fondanti la richiesta formulata dal condannato, evidenziava come i fatti oggetto delle sentenze fossero stati commessi in aprile, maggio e ottobre 2022: in realtà, invece, i reati risultavano essere stati commessi rispettivamente il 10/05/2022 (sentenza sub 1); il 07/05/2022 (sentenza sub 2); il 28/04/2022 (sentenza sub 3); il 29/04/2022 (sentenza sub 4).

I rilevati travisamenti in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, inficiano il costrutto motivazionale posto a fondamento del provvedimento.

Peraltro, l’ordinanza impugnata non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti – quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale, le modalità esecutive affini -, giungendo a escludere l’applicazione dell’istituto della continuazionein termini sostanzialmente apodittici.

Merita a tal proposito di essere ricordato che questa Corte ha in più occasioni precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).

3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183)che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell’istanza secondo i principi enunciati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di PasqualeCannavo di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti pronunce: 1)Sentenza GIP [OSCURATO:PERSONA] del 26/10/2022, irrevocabile il 12/09/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 10/05/2022); 2)[OSCURATO:PERSONA] del 27/03/2024, irrevocabile il 01/10/2024 (art.640 cod. pen. commesso il 07/05/2022); 3)Sentenza GIP Avellino del 17/01/2022, irrevocabile il 17/10/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 28/04/2022); 4)Sentenza GIP Cassino del 17/10/2023, irrevocabile il 18/11/2023 (art. 640 cod. pen. commesso il 29/04/2022). A ragione, il Tribunale ha osservato che la richiesta di unificazione si fondava sulla circostanza che i reati giudicati con le quattro sentenze indicate fossero omogenei, trattandosi di truffe ai danni di anziani, commesse a breve distanza di tempo (aprile, maggio e ottobre 2022); ha tuttavia rilevato come dal testo delle pronunce non emergessero elementi suscettibili di rivelare un unico disegno criminoso, pervenendo al rigetto dell’istanza. 2. Ricorre per cassazione di PasqualeCannavo, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. Si duole il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel respingere l’istanza di continuazione formulata, abbia omesso di considerare che i fatti reato di cui alle quattro sentenze oggetto dell’istanza, del tutto omogenei, fossero stato commessi a brevissima distanza tra loro e che i fatti giudicati con le sentenze sub 3) e 4) fossero già stati unificati ex art. 81 cod. pen., con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione in data 07/02/2025. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha anche omesso di considerare che le truffe per cui è intervenuta condanna richiedevano un minimo di organizzazione e pianificazione, quantomeno nell’individuazione delle persone offese, il che esclude che esse potessero ritenersi frutto di occasionalità. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.La motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate dal ricorrente nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. si rivela essenzialmente assertiva, in quanto priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo. Va innanzitutto rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sia caduto in un evidente travisamento, non avendo evidenziato – e quindi preso in esame - la circostanza che tra le quattro sentenze oggetto della richiesta, due (e precisamente la n. 3. e la n. 4.) fossero già state unificate ex art. 81 cod. pen., con provvedimento in sede esecutiva. Ed ancora, erroneamente, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel delineare le ragioni fondanti la richiesta formulata dal condannato, evidenziava come i fatti oggetto delle sentenze fossero stati commessi in aprile, maggio e ottobre 2022: in realtà, invece, i reati risultavano essere stati commessi rispettivamente il 10/05/2022 (sentenza sub 1); il 07/05/2022 (sentenza sub 2); il 28/04/2022 (sentenza sub 3); il 29/04/2022 (sentenza sub 4). I rilevati travisamenti in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, inficiano il costrutto motivazionale posto a fondamento del provvedimento. Peraltro, l’ordinanza impugnata non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti – quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale, le modalità esecutive affini -, giungendo a escludere l’applicazione dell’istituto della continuazionein termini sostanzialmente apodittici. Merita a tal proposito di essere ricordato che questa Corte ha in più occasioni precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01). 3. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183)che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell’istanza secondo i principi enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale
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