CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Roma, via E. [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - - avverso la sentenza n. 437/2016, della Corte di Appello di Catania, depositata l’11 maggio 2016. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 02/02/2022 18.1.2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), individuava, in riforma della sentenza di prime cure, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il primo contratto con termine illegittimo in quelli stipulati da detti lavoratori in data 26.9.2002 e dichiarava che tra i ricorrenti ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipula del primo dei contratti con termine illegittimo; dichiarava, altresì, che i lavoratori avevano diritto alla ricostruzione di carriera e condannava il Consorzio al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001 per la stipula dei contratti a termine. La Corte territoriale rilevava che: - quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo contratto stipulato sotto la vigenza del d.lgs. n. 368/2001 era conforme alle disposizioni normative, atteso che le esigenze poste a base dell’assunzione erano state specificate in modo adeguato con riferimento ai lavori di somma urgenza di cui alle O.O.P.P. di Bonifica F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 danneggiate dalla pioggia del 10-11 novembre 2001; mentre, Data pubblicazione 02/02/2022 al contrario, lo stesso non poteva dirsi per il contratto stipulato in data 26.9.2002, nel quale si rinviava genericamente ad opere di manutenzione ordinaria, senza alcun’altra specificazione, alla stessa stregua di quanto operato anche nelle successive convenzioni tra le parti; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], la situazione era perfettamente sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA]; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo contratto con termine illegittimo veniva individuato in quello stipulato in data 4.12.2001, anch’esso con generico riferimento ad opere di manutenzione ordinaria senza alcun’altra specificazione (alla stessa stregua di quanto avvenuto per i successivi contratti); - quanto a [OSCURATO:PERSONA], infine, la posizione veniva ritenuta perfettamente sovrapponibile a quella di [OSCURATO:PERSONA], con individuazione del primo contratto con termine illegittimo in quello stipulato in data 4.12.2001. In sintesi, in relazione ai contratti in cui veniva ritenuta la nullità del termine, la Corte territoriale evidenziava come in essi le parti si fossero limitate a riferirsi allo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria (peraltro oggetto della normale attività del Consorzio), senza alcun’altra specificazione; né poteva trarsi alcun elemento utile dalle delibere cui i contratti rinviavano, sicché il termine apposto era illegittimo. La Corte territoriale negava altresì l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto non vi erano al momento della stipula del contratto a termine previsioni di c.c.n.l. la cui operativività fosse mantenuta in vita dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, rilevando specificamente sul punto che il F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 consorzio aveva depositato due stralci di contratti collettivi non Data pubblicazione 02/02/2022 applicabili ratione temporis al contratto del 2.10.2002, trattandosi, nel dettaglio, di contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 (nell’anno 2002 e 2008). Sottolineava che non vi era stata - da parte del Tribunale - alcuna erronea interpretazione dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368 del 2001 (testo originario) in quanto detta norma, lungi dal prevedere una propria autonoma causale di ricorso ai contratti a termine, si limita ad esonerare dal rispetto dei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi alcune ipotesi indicate dalla norma stessa (tra cui le attività già previste dal d.P.R. n. 1525 del 1963). La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che le leggi regionali non avevano imposto alcun obbligo di assumere personale a tempo determinato o di prorogare i contratti in corso. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava – secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. 3. In ragione di detta ricostruzione la Corte territoriale confermava integralmente la decisione di primo grado, salvo quanto innanzi emarginato in ordine alla individuazione del primo contratto con termine illegittimo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articData pubblicazione 02/02/2022olato in quattro motivi, il Consorzio. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, come in epigrafe indicato, in aggiunta al precedente. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380.1 bis c.p.c.. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 2 e 21 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, per avere la sentenza impugnata erroneamente negato la ragione giustificativa del termine atteso che i dipendenti erano stati assunti - fatto pacifico non preso in considerazione e provato documentalmente in atti - come operai avventizi; per l’effetto, ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare ai contratti in oggetto l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, invece applicabile proprio in ragione dell’assunzione dei lavoratori quali operai avventizi. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in particolare, il travisamento della prova costituita dai documenti che avrebbero dimostrato le ragioni giustificative del termine. 2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo i lavoratori avevano allegato di essere stati assunti per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era Data pubblicazione 02/02/2022 alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/18). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono Data pubblicazione 02/02/2022 espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. A tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti. È, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della norma quando l’efficacia degli stessi copra anche in F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, Data pubblicazione 02/02/2022 com’è nel caso di specie in cui il contratto, pur stipulato in data 17.4.2002, era inteso a spiegare i suoi effetti nell’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004 (secondo la previsione dell’art. 154, comma 3, del medesimo c.c.n.l.). Ne consegue che la previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuove ipotesi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe - in ampliamento - nell’utilizzo della contrattazione a termine. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 3.1. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art.118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a Data pubblicazione 02/02/2022 seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in Data pubblicazione 02/02/2022 rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). 4. Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo nei sensi di cui sopra, il che importa ex art. 336, comma 1, c.p.c. la cassazione anche del capo dipendente con cui i giudici di merito hanno statuito la ricostruzione della carriera, oggetto del quarto mezzo, ma non anche della statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 (anch’essa investita da impugnazione): infatti, esiste un vincolo di dipendenza ex art. 336, comma 1, c.p.c. fra conversione del rapporto – qui negata – e ricostruzione della carriera, nel senso che questa non può aversi senza quella. Tale vincolo non sussiste, invece, tra la conversione stessa e la suddetta indennità, derivando quest’ultima direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine. 5. La cassazione delle statuizioni relative alle domande di conversione del rapporto e di ricostruzione della carriera implica la pronuncia nel merito sulle stesse ex art. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tali domande vanno rigettate per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 6. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26422/2016 Numero sezionale 129/2022 Numero di raccolta generale 3211/2022 questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione Data pubblicazione 02/02/2022 dell’art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003). P.Q.M. accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande di conversione del rapporto e di ricostruzione di carriera. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D