CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 94 23 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PLECLD72M 46I726A) , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] di Brunon. 4; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2009 r.g. n. 29423/2016a.c. 28 / 1 1 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] n. 1568 /2016 , depositat a in data 20 / 9 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 28 novembre 2024 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”) ricevette un avviso di accertamento in data 25/3/2014 poiché l’Agenzia delle Entrate ritenne che aveva dedotto alcuni costi non dovuti per l’anno 2009, pari ad euro 10.784,23. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative. La C.T.P. respinseil ricorso . Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avvero la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, non r.g. n. 29423/2016a.c. 28 / 1 1 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consentendo alla parte di comprendere il percorso logico-giuridico compiuto per arrivare alla decisione. 2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto essa si sarebbe limitata ad affermare che ella non ha dato la prova di quanto richiesto.Tale stile motivazionale lederebbe i diritti della contribuente , perché determina una inversione dell’onere della prova, spostando dall’Agenzia delle Entrate alla contribuente l’onere di provare i fatti rilevanti per il giudizio. La contribuente aveva prodotto in giudizio un estratto conto, che la C.T.R. non avrebbe affatto valutato, limitandosi ad affermare che la contribuente non avrebbe fornito la prova. 2.1. Il primo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno. Per quel che in questa sede interessa, la C.T.R. si è limitata ad affermare che la contribuente non ha raggiunto la prova dell’inerenza alla sua attività professionale degli interessi passivi e dei costi pagati alla banca, risultanti dall’estratto conto depositato, senza analizzare le singole voci dell’estratto conto. Si tratta di una motivazione che non raggiunge lo standard del “minimo costituzionale”(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01). 3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la domanda di determinare nel 50% delle spese esposte la deduzione era nuova perché era stata fatta solo in appello e, dunque, inammissibile. r.g. n. 29423/2016a.c. 28 / 1 1 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente, ferma restando la richiesta principale di dedurre interamente i costi rappresentati, aveva chiesto in subordine la deduzione del solo 50%, perché la presenza di spese non deducibili perché non inerenti non poteva inficiare la deducibilità delle altre spese documentate. 3.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già da tempo chiarito che le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007, Rv. 596384 -01). Il giudice del rinvio, dunque, dovrà considerare nel merito anche l’eventualità di consentire la deduzione per il 50% delle spese e dei costi rappresentati. 4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Cote di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria