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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06274/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 dicembre 2021 che ne confermava la condanna quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine. fi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Corte di cassazione menzionata allorchè ha dichiarato generico ed aspecifico il motivo di appello attinente al trattamento sanzionatorio, in relazione al vincolo della continuazione, nonostante gli argomenti specifici contenuti alle pagg. 18 e 19 dell'impugnazione.

Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui si ritiene sia incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto ab origine generico il motivo di appello proposto dal Ciriello in base ad una precisa valutazione di inammissibilità originaria, fondata sugli atti processuali esaminati, tanto da operare un vero e proprio giudizio come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per l'assenza di una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf.

Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Rv. 265248).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso il 17 gennaio 2024 La Consigliera estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 dicembre 2021 che ne confermava la condanna quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine. fi [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Corte di cassazione menzionata allorchè ha dichiarato generico ed aspecifico il motivo di appello attinente al trattamento sanzionatorio, in relazione al vincolo della continuazione, nonostante gli argomenti specifici contenuti alle pagg. 18 e 19 dell'impugnazione. Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui si ritiene sia incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto ab origine generico il motivo di appello proposto dal Ciriello in base ad una precisa valutazione di inammissibilità originaria, fondata sugli atti processuali esaminati, tanto da operare un vero e proprio giudizio come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per l'assenza di una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Rv. 265248). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso il 17 gennaio 2024 La Consigliera estens
Sentenza Cassazione n. 06274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris