CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 03391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia muniti di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 17681/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 04/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Catania 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce che la Corte di cassazione era incorsa in errore di fatto, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente alla conferma della ritenuta recidiva perché avente ad oggetto specifica questione posta per la prima volta in sede di legittimità; la Corte di legittimità non si era avveduta che il ricorrente, diversamente da quanto rilevato nella sentenza impugnata, aveva proposto , motivo di appello con il quale siidolthka della mancata esclusione della recidiva pluriaggravata ed in sede di discussione orale del gravame, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata posta la specifica questione dell'esistenza nel certificato del casellario giudiziale del Monaco di precedente per il quale era intervenuto esito positivo dell'affidamento in prova; trattavasi di errore percettivo revocatorio in cui la Corte di legittimità era incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, essendo stato allegato al ricorso il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza impugnata in parte qua ed il conseguente annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 9.1.2023 con rinvio ad altra sezione limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2.Va ricordato, in premessa, che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto. La nozione di errore materiale di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna. L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo forniativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di tassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istitutm gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali; ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati; la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313). 3. Nella specie, deve osservarsi che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di 4assazione ha rilevato l'inammissibilità del motivo proposto dal Monaco in sede di legittimità, motivo con il quale "si censura il provvedimento impugnato laddove ha confermato la ritenuta recidiva senza tenere conto che per le sentenze di condanna che ne costituivano il presupposto c'era stato l'affidamento in prova ai servizi sociali concluso con esito positivo ed il conseguente venir meno degli effetti penali di quelle condanne" (p. 100 della sentenza impugnata), evidenziando che il motivo di appello con il quale il difensore appellante si doleva della mancata esclusione della recidiva pluriaggravata si limitava a "sollecitare la Corte del gravame del merito ad una concreta verifica in concreto se la realizzazione del nuovo reato sia sintomo di persistente pericolosità, verifica che ritiene non essere stata operata dal giudice di primo grado" (o_100 della sentenza impugnata.) Ha, quindi, rimarcato che nell'atto di appello "non si fa alcun accenno al tema del venir meno degli effetti penali delle precedenti sentenza" e richiamato la pacifica giurisprudenza di questa ,Ouprema Corte secondo cui non può essere dedotta con il ricorso per cassazione questione sulla quale il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devoluta alla sua cognizione, nonche pronuncia di questa Corte che ha precisato che tale deve intendersi anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione (pag.101 della sentenza impugnata). 4.Risulta, pertanto, manifestamente infondata la doglianza proposta, che non ha ad oggetto un errore di fatto ma si risolve, in sostanza, nella inammissibile contestazione della valutazione giuridica operata dalla Corte di c..assazione (cfr Sez 6, n. 28269 del 28/05/2013, Rv.257031 - 01). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pena, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process