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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20491/2026

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icorrenti-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della previdenza sociale, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Messina e [OSCURATO:PERSONA] con mandato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 628/2024 depositatail 25/11/2024.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Uditi per le ricorrenti gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ilcontroricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per il resistente l’AvvocatoGino Madonia.1.

La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame propostodall’[OSCURATO:PERSONA] della previdenza sociale-I.N.P.S.- e, nelcontraddittorio con il Comune di Verona, ha respinto la domanda avanzatada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insegnanti delle scuolecomunali dell’infanzia cessate dal servizio in data 30 marzo 2011, peraccertare il diritto a vedersi corrispondere l’indennità premio di servizio(IPS) in base alla retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi di impiegosiccome riconosciuti dal Comune di Verona per effetto dell’accordodecentrato del 10 giugno 1997, con cui era stata convenuta l’applicazionedi alcune voci retributive del c.c.n.l.

Scuola statale, accordo inveroconfermato con delibera del 22 settembre 2017 a seguito di contenziosogiudiziario favorevole agli insegnanti.2.

La Corte territoriale – premesso che l’I.N.P.S. non era parte neiprecedenti giudizi in ordine alla contrattazione collettiva applicabile ed alladeterminazione della retribuzione dovuta e che, quindi, i relativi esiti nonerano opponibili all’ente previdenziale – ha ritenuto illegittima lacontrattazione integrativa laddove aveva incluso voci retributive previstedal c.c.n.l. del comparto scuola, in difformità dai parametri previsti dalc.c.n.l. enti locali, mentre l’IPS, quale istituto disciplinato dagli artt. 1-4della legge n. 152 del 1968, è una tipica prestazione previdenzialericonosciuta ai soli dipendenti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inoccasione della cessazione dal servizio.

Peraltro, poiché l’indennità premioNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026di servizio si consolida in riferimento alla retribuzione corrisposta nel corsodegli ultimi dodici mesi di impiego, risulterebbe infondata anche sottoquesto profilo la tesi – prospettata dalle lavoratrici – circa l’anterioritàdell’accordo locale, risalente al 10 giugno 1997, rispetto all’introduzionedell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.Proprio a mente dell’art. 40, comma 3-quinquies, del citato decretolegislativo (nella versione anteriore alle modifiche disposte con il d.lgs. n.150 del 2009), i giudici d’appello hanno richiamato la giurisprudenza dilegittimità in ordine alla nullità dei contratti integrativi contenenti clausolein contrasto con i contratti nazionali, con conseguente automaticasostituzione delle clausole nulle, escludendo altresì che l’amministrazionepotesse disporre l’applicazione ai propri dipendenti di un trattamentoeconomico derivante da un contratto collettivo diverso da quello dicomparto, cosicché il Comune di Verona, anche prima del 2009, era tenutoad applicare il c.c.n.l. enti locali, come da contratto collettivo nazionalequadro per la definizione dei comparti.2.1.

Né la pretesa delle lavoratrici avrebbe potuto trovare fondamentonella pur invocata clausola di cui all’art. 30, comma 8, del c.c.n.l. enti locali,di salvaguardia degli accordi di maggior favore in atto alla data del 30giugno 2000, perché limitata alle intese relative alle attività didattiche edalla ripartizione dell’orario di lavoro, senza estendersi agli istituti di naturaretributiva.2.2.

Pertanto, valorizzata la natura previdenziale dell’IPS, qualeobbligazione posta a carico non del datore di lavoro ma degli enti gestoriforme di previdenza obbligatoria, che debbono attenersi esclusivamente alc.c.n.l. di comparto per individuare la retribuzione utile ai fini della predettaindennità, la Corte di merito ha concluso per l’inopponibilità all’I.N.P.S. delladelibera comunale del 22 settembre 2017, con cui era stata disposta laperdurante applicabilità dell’accordo decentrato del 10 giugno 1997 alpersonale in servizio alla data del 30 dicembre 2009, con conseguenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigetto della domanda delle lavoratrici, precisando – in premessa – che lacondanna dell’ente comunale al pagamento della contribuzione (passata ingiudicato perché non impugnata) doveva reputarsi comunque inutiliter datain quanto l’ente previdenziale non potrebbe comunque trattenerecontribuzioni indebite.3.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione InesSalomoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi.4.

Il Comune di Verona ha depositato controricorso con il quale, insostanza, si rimette alla Corte per la valutazione dei motivi che attengonoalla liquidazione dell’IPS, di esclusiva competenza dell’ente previdenziale,mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura per la partecipazione alladiscussione in pubblica udienza.5.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dei seguentiContratti [OSCURATO:PERSONA] di lavoro: c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] AutonomieLocali 1994/1997 sottoscritto in data 6 luglio 1995; c.c.n.l.

CompartoRegioni [OSCURATO:PERSONA] successivo a quello del 1° aprile 1999, sottoscrittoin data 14 settembre 2000; c.c.n.q. per la definizione dei comparti dicontrattazione (quadriennio 1998-2001; quadriennio 2002-2005;quadriennio 2006-2009; triennio 2016-2018; quadriennio 2019-2021;quadriennio 2022-2024) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La Corte avrebbe errato nel ritenere l’accordo decentrato del 1997 incontrasto con la contrattazione collettiva nazionale per l’asserita assenza,all’epoca, di una disciplina specifica per il personale insegnante delle scuolecomunali.2.

Con il secondo mezzo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 45, commi 1 e 4, deld.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 del 1993 (nel testo in vigore alla data diNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026sottoscrizione dell’accordo decentrato del 10 giugno 1997), 40, comma 3,del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (nel testo originario pubblicato in G.U.R.I.n. 106 del 9 maggio 2001), 40, commi 3 e 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo2001 n. 165 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 54,comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), 11 delle preleggi.

Si insistenell’escludere che l’accordo decentrato del 1997 si ponesse in contrasto coni vincoli legislativi e contrattuali all’epoca vigenti.3.

Con la terza critica si prospetta la falsa applicazione dell’art. 30 delc.c.n.l. per il personale del Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] a quello del 1° aprile 1999 e sottoscritto in data 14 settembre2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’accordodecentrato, anteriore al 30 giugno 2000, rientrasse nella tutela accordatadalla clausola di salvaguardia.4.

Con il quarto motivo si deduce, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11, comma 5,della legge 8 marzo 1968 n. 152 nonché degli artt. 3 e 36 Cost.

La sentenzaimpugnata avrebbe errato nel non computare le ulteriori voci retributivepattuite con l’accordo decentrato del 10 giugno 1997 nella base di calcolodi cui all’art. 11, comma 5, della legge n.152 del 1968, in tal modo, peraltro,violando i principi di uguaglianza e giusta retribuzione per prestazionianaloghe, i.e. l’insegnamento, nelle scuole comunali e statali.5.

La quinta censura denuncia la falsa applicazione dell’art. 4 della leggen. 152 del 1968, dell’art. 2120 c.c., dell’art. 2, comma 5, della legge 8agosto 1995 n. 335, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Siassume che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’IPS fossemolto più vantaggiosa del TFR applicabile ai pubblici dipendenti a tempoindeterminato, poiché tali discipline non sono comparabili avendo le stessestrutture e funzioni diverse.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/20266.

Infine, con l’ultimo mezzo si deduce ulteriormente la falsaapplicazione dei seguenti contratti collettivi: c.c.n.l. per il personale delComparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] 1° aprile 1999 e c.c.n.l.per il personale del Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] a quello del 1° aprile 1999 e sottoscritto in data 14 settembre2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Ci si duole, inparticolare, che la Corte d’appello abbia ritenuto che, per l’individuazionedella retribuzione utile ai fini della liquidazione, l’I.N.P.S. fosse vincolato adComune di Verona ad altro contratto collettivo, applicato almeno sino al2010.7.

Esaminati unitariamente i motivi di ricorso, tutti concernenti laquestione centrale della nullità degli accordi integrativi con i quali è statoesteso alle insegnanti della scuola comunale il trattamento retributivoprevisto per il personale della scuola, appartenente ad altro comparto, e, diriflesso, la non incidenza della contrattazione decentrata sulla base dicalcolo della IPS, disciplinato per legge (quale ulteriore ratio decidendi sucui si fonda il rigetto della pretesa delle odierne ricorrenti), il Collegio lireputa destituiti di fondamento, secondo quanto di seguito illustrato.In primo luogo, considerato che la difesa delle ricorrenti si incentra sullainsussistenza di una specifica contrattazione collettiva applicabile al tempodi stipulazione dell’accordo decentrato, oltre che sulla possibilità di applicarea livello decentrato la disciplina di un comparto diverso da quello diriferimento, è necessario puntualizzare il quadro normativo all’epocavigente.8.

Occorre, dunque, partire dall’art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,che, nella versione applicabile rispetto all’accordo del giugno 1997 (i.e.come sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, prima dellaulteriore modifica disposta con il d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396), recita:«1.

La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata.

Essa si svolge suNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelleriservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il dispostodell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.2.

I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblicaamministrazione comprendenti settori omogenei o affini.3.

I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base diaccordi stipulati tra l’agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanza dellaparte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentativesul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenzadei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,per gli aspetti di interesse regionale.

Fino a quando non sia stata costituital’agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente delConsiglio dei Ministri o un suo delegato.4.

La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamentotra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degliutenti.

Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivinazionali.5.

Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modouniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la duratadei contratti collettivi e specifiche materie.6.

I contratti collettivi quadro sono stipulati dall’agenzia di cui all’art. 50,per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale.7.

I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall’agenzia di cuiall’articolo 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchédalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionalenell’ambito del comparto.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/20268.

I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, dauna delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza dellesingole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e darappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale,da una rappresentanza composta secondo modalità definite dallacontrattazione collettiva nazionale e nell’ambito della provincia autonomadi Bolzano e della regione Valle d’Aosta anche dalle confederazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionalerispettivamente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre1989, n. 430.9.

Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con icontratti collettivi di cui al presente articolo.

Esse vi adempiono nelle formepreviste dai rispettivi ordinamenti.».9.

Peraltro, è opportuno chiarire che l’articolazione della contrattazionecollettiva in diversi comparti era già prevista nel precedente sistema degliaccordi recepiti con d.P.R., come stabilito dall’art. 5 della legge 29 marzo1983 n. 93 (abrogato con il d.lgs. n. 29 del 1993), proprio in tema di“Comparti”, in virtù del quale «I pubblici dipendenti sono raggruppati in unnumero limitato di comparti di contrattazione collettiva.

Per ciascuncomparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono allastipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articoloLa determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessisono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito didelibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con leconfederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sonodisposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmentegarantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazioneomogenei o affini.».9.1.

Inoltre, l’art. 8 della medesima legge n. 93 del 1983 contemplavaespressamente gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazionidei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi oassociazioni, stabilendo che, fermo il procedimento disciplinato dalprecedente art. 6 per gli accordi sindacali per i dipendenti delleamministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, «ladelegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente delConsiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministrodel bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro edella previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membridell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membridell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unionenazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministrispetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dalprecedente articolo 6 in relazione al successivo articolo

15. Ai fini delrispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli attiamministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidentedella Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.».9.2.

Con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, sono state emanate le normerisultanti dalla disciplina prevista dall’accordo di cui al citato art. 8 dellalegge n. 93 del 1983, fondato sul sistema delle qualifiche funzionali, cheincludeva espressamente fra il personale del comparto quello assegnato allescuole comunali.

Infatti, come risulta dall’allegato A, nell’ambito della sestaqualifica funzionale “istruttore”, e, segnatamente, nell’area “socio-Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026educativa” erano ricomprese le “funzioni socio-educative per la primainfanzia gestite nel territorio dagli enti locali (asili nido)” e, nell’areascolastica, erano inserite anche “le funzioni di docenza nelle scuole maternegestite dagli enti locali nonché quelle nelle scuole elementari relativamenteall'attività di doposcuola”.10.

Risulta, dunque, infondato l’assunto centrale della difesa dellericorrenti, secondo cui sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2000 nonsarebbero esistite disposizioni riguardanti il personale della scuolacomunale; al contrario, quel personale, anche prima dellacontrattualizzazione (ossia nel sistema degli accordi recepiti con d.p.r.), eraincluso nel comparto degli enti locali con specifica attribuzione di un livelloe di un profilo professionale.11.

Quanto, poi, ai rapporti fra contrattazione nazionale e decentrataquest’ultima è stata da sempre consentita nei soli limiti previsti dallacontrattazione nazionale e chiare in tal senso sono le norme di leggesuccedutesi nel tempo, a partire dagli anni ’80 per poi passare al d.lgs. n.29 del 1993 ed ai testi normativi successivi.In particolare, la disposizione di riferimento è quella prevista dall’art. 40del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono state riprodotte le normedettate dall’art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 esuccessivamente modificato dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. 31 marzo1998, n. 80 (sulla ricostruzione del quadro normativo, v., in particolare,Cass.

Sez.

L, 02/05/2007, n. 10099).Infatti, il comma 3 dell’art. 40, già nella versione anteriore allemodifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, recitava: «La contrattazionecollettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratticollettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra idiversi livelli.

Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli dicontrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancioNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale diciascuna amministrazione.

La contrattazione collettiva integrativa si svolgesulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra isoggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puòavere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

Le pubblicheamministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratticollettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivinazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti diprogrammazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Leclausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».In applicazione di tale previsione, nel lavoro pubblico contrattualizzatola contrattazione integrativa non può attribuire ai dipendenti un trattamentoeconomico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettivanazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabilitida quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole deicontratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico dimigliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contrattocollettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, secondocomma, c.c. (fra molte, Cass. Sez.

L, 06/07/2022, n. 21316).12.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato cheall’epoca dell’accordo decentrato del 1997 era vigente il contratto collettivonazionale di lavoro 6 luglio 1995 ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],area del personale dei livelli, parte normativa 1994-1997), il cui art. 4,comma 4, dispone che la contrattazione decentrata deve riferirsi solo agliistituti contrattuali rimessi a tale livello, istituti precisati dal successivo art.5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata).Il medesimo articolo, oltre ad indicare espressamente le materie dicontrattazione, prevedeva, al comma 5, che «I contratti decentrati nonpossono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico diesercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cuiall’ art. 31, comma 1, lettera b) secondo capoverso, e all’art. 32, econservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.».Non è, dunque, revocabile in dubbio che il c.c.n.l. del 1995 si applicasseal personale educativo delle scuole comunali, come, peraltro, emergechiaramente dalla previsione di specifiche indennità espressamenteindirizzate solo a quel personale (art. 37, comma 1, lett. c. e lett. d.).13.

Né l’accordo decentrato del 1997 può essere salvaguardato dallaclausola di cui all’art. 30 del c.c.n.l. 2000, che al comma 8 recita:«Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sonocomunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del30.6.2000.

Al personale insegnante delle scuole materne è conservatal’indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all’art.37, comma1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cuiall’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.».

Comecorrettamente ritenuto dalla Corte territoriale in base alla formulazioneletterale della disposizione, la salvaguardia non concerne qualsiasi accordodi miglior favore bensì unicamente quelli relativi alla disciplina delle materiecontenuta “nei precedenti commi” (vale a dire: orario di lavoro–attivitàintegrative-calendario scolastico) e non vale, pertanto, a legittimare unaccordo che si poneva al di fuori del sistema delineato dal legislatore,implicante per le amministrazioni il vincolo ad applicare la contrattazionecollettiva del relativo comparto.14.

Pertanto, va qui ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato,l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazionecollettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo dellaP.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto allacontrattazione collettiva (Cass. Sez.

L, 18/08/2020, n. 17226).

Tuttavia,come pure già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez.

L, 11/06/2024, n.16150, e precedenti ivi richiamati), occorre che tale conformità vadaNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamenteapplicabile, in quanto il parametro per verificare l’attuazione del principiodella parità di trattamento economico di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165 del2001, è costituito dall’applicazione del contratto collettivo del comparto diappartenenza, rispetto al quale l’amministrazione datrice di lavoro non haalcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l’applicazione difatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanchequando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (inparticolare, Cass. Sez.

L, 04/03/2021, n. 6090).Ne consegue, pertanto, anche l’infondatezza degli ulteriori rilievi svoltidalla difesa della ricorrente in punto di violazione dei criteri di parità ditrattamento e di giusta retribuzione, menzionati, in particolare, nel quartomotivo.15.

In definitiva, il Comune di Verona illegittimamente ha esteso alpersonale insegnante delle scuole locali il trattamento retributivo previstoper il comparto della scuola statale e, di conseguenza, quel trattamento nonpoteva costituire la base di calcolo dell’indennità premio di servizio.16.

Infatti, con specifico riferimento all’ultimo motivo, l’art. 11 dellalegge n. 152 del 1968 stabilisce che «La retribuzione contributiva ècostituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, dellatredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti perlegge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dellostipendio stesso.

Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodicimensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dalprefetto, sentiti gli enti interessati».Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla Corte intermini restrittivi (per tutte, Cass. Sez.

U, 29/04/1997, n. 3673, secondocui la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali sicommisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, l’indennitàpremio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione hacarattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiedeun’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, comecomponenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilitàe del valore degli assegni in natura, con la conseguenza che non puòassumere rilievo un assegno ad personam, anche se costituente parte fissadel globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso nonfa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non puòconsiderarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dallacitata norma di previsione).Pertanto, nello “stipendio o nel salario”, da valere quale retribuzionecontributiva utile al computo dell’indennità premio di servizio vanno,dunque, inclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gliassegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattereindubbiamente retributivo che non siano al suddetto fine espressamentemenzionati (così, in particolare, Cass. Sez.

L, 04/04/2024, n. 8894 eprecedenti ivi citati).Ne consegue che, anche sotto questo profilo, una eventuale retribuzionedi miglior favore, ancorché conservabile quale assegno ad personam(ipotesi che, peraltro, non ricorre nella specie) non può incidere sulla basedi calcolo dell’IPS.17.

Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’I.N.P.S.,liquidate come in dispositivo in ragione dell’attività difensiva svoltaunicamente in udienza, mentre la posizione assunta dal Comune, che, insostanza, non ha preso posizione per quanto attiene alla corresponsionedell’indennità a carico dell’istituto previdenziale, induce alla integralecompensazione delle spese fra l’ente locale e le lavoratrici.

P.Q.MNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali frale ricorrenti e il Comune di Verona.

Condanna le ricorrenti al pagamento, infavore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrenti-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della previdenza sociale, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Messina e [OSCURATO:PERSONA] con mandato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 628/2024 depositatail 25/11/2024.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Uditi per le ricorrenti gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ilcontroricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per il resistente l’AvvocatoGino Madonia.1. La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame propostodall’[OSCURATO:PERSONA] della previdenza sociale-I.N.P.S.- e, nelcontraddittorio con il Comune di Verona, ha respinto la domanda avanzatada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insegnanti delle scuolecomunali dell’infanzia cessate dal servizio in data 30 marzo 2011, peraccertare il diritto a vedersi corrispondere l’indennità premio di servizio(IPS) in base alla retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi di impiegosiccome riconosciuti dal Comune di Verona per effetto dell’accordodecentrato del 10 giugno 1997, con cui era stata convenuta l’applicazionedi alcune voci retributive del c.c.n.l. Scuola statale, accordo inveroconfermato con delibera del 22 settembre 2017 a seguito di contenziosogiudiziario favorevole agli insegnanti.2. La Corte territoriale – premesso che l’I.N.P.S. non era parte neiprecedenti giudizi in ordine alla contrattazione collettiva applicabile ed alladeterminazione della retribuzione dovuta e che, quindi, i relativi esiti nonerano opponibili all’ente previdenziale – ha ritenuto illegittima lacontrattazione integrativa laddove aveva incluso voci retributive previstedal c.c.n.l. del comparto scuola, in difformità dai parametri previsti dalc.c.n.l. enti locali, mentre l’IPS, quale istituto disciplinato dagli artt. 1-4della legge n. 152 del 1968, è una tipica prestazione previdenzialericonosciuta ai soli dipendenti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inoccasione della cessazione dal servizio. Peraltro, poiché l’indennità premioNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026di servizio si consolida in riferimento alla retribuzione corrisposta nel corsodegli ultimi dodici mesi di impiego, risulterebbe infondata anche sottoquesto profilo la tesi – prospettata dalle lavoratrici – circa l’anterioritàdell’accordo locale, risalente al 10 giugno 1997, rispetto all’introduzionedell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.Proprio a mente dell’art. 40, comma 3-quinquies, del citato decretolegislativo (nella versione anteriore alle modifiche disposte con il d.lgs. n.150 del 2009), i giudici d’appello hanno richiamato la giurisprudenza dilegittimità in ordine alla nullità dei contratti integrativi contenenti clausolein contrasto con i contratti nazionali, con conseguente automaticasostituzione delle clausole nulle, escludendo altresì che l’amministrazionepotesse disporre l’applicazione ai propri dipendenti di un trattamentoeconomico derivante da un contratto collettivo diverso da quello dicomparto, cosicché il Comune di Verona, anche prima del 2009, era tenutoad applicare il c.c.n.l. enti locali, come da contratto collettivo nazionalequadro per la definizione dei comparti.2.1. Né la pretesa delle lavoratrici avrebbe potuto trovare fondamentonella pur invocata clausola di cui all’art. 30, comma 8, del c.c.n.l. enti locali,di salvaguardia degli accordi di maggior favore in atto alla data del 30giugno 2000, perché limitata alle intese relative alle attività didattiche edalla ripartizione dell’orario di lavoro, senza estendersi agli istituti di naturaretributiva.2.2. Pertanto, valorizzata la natura previdenziale dell’IPS, qualeobbligazione posta a carico non del datore di lavoro ma degli enti gestoriforme di previdenza obbligatoria, che debbono attenersi esclusivamente alc.c.n.l. di comparto per individuare la retribuzione utile ai fini della predettaindennità, la Corte di merito ha concluso per l’inopponibilità all’I.N.P.S. delladelibera comunale del 22 settembre 2017, con cui era stata disposta laperdurante applicabilità dell’accordo decentrato del 10 giugno 1997 alpersonale in servizio alla data del 30 dicembre 2009, con conseguenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigetto della domanda delle lavoratrici, precisando – in premessa – che lacondanna dell’ente comunale al pagamento della contribuzione (passata ingiudicato perché non impugnata) doveva reputarsi comunque inutiliter datain quanto l’ente previdenziale non potrebbe comunque trattenerecontribuzioni indebite.3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione InesSalomoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi.4. Il Comune di Verona ha depositato controricorso con il quale, insostanza, si rimette alla Corte per la valutazione dei motivi che attengonoalla liquidazione dell’IPS, di esclusiva competenza dell’ente previdenziale,mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura per la partecipazione alladiscussione in pubblica udienza.5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dei seguentiContratti [OSCURATO:PERSONA] di lavoro: c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] AutonomieLocali 1994/1997 sottoscritto in data 6 luglio 1995; c.c.n.l. CompartoRegioni [OSCURATO:PERSONA] successivo a quello del 1° aprile 1999, sottoscrittoin data 14 settembre 2000; c.c.n.q. per la definizione dei comparti dicontrattazione (quadriennio 1998-2001; quadriennio 2002-2005;quadriennio 2006-2009; triennio 2016-2018; quadriennio 2019-2021;quadriennio 2022-2024) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La Corte avrebbe errato nel ritenere l’accordo decentrato del 1997 incontrasto con la contrattazione collettiva nazionale per l’asserita assenza,all’epoca, di una disciplina specifica per il personale insegnante delle scuolecomunali.2. Con il secondo mezzo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 45, commi 1 e 4, deld.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 del 1993 (nel testo in vigore alla data diNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026sottoscrizione dell’accordo decentrato del 10 giugno 1997), 40, comma 3,del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (nel testo originario pubblicato in G.U.R.I.n. 106 del 9 maggio 2001), 40, commi 3 e 3-quinquies del d.lgs. 30 marzo2001 n. 165 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 54,comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), 11 delle preleggi. Si insistenell’escludere che l’accordo decentrato del 1997 si ponesse in contrasto coni vincoli legislativi e contrattuali all’epoca vigenti.3. Con la terza critica si prospetta la falsa applicazione dell’art. 30 delc.c.n.l. per il personale del Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] a quello del 1° aprile 1999 e sottoscritto in data 14 settembre2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’accordodecentrato, anteriore al 30 giugno 2000, rientrasse nella tutela accordatadalla clausola di salvaguardia.4. Con il quarto motivo si deduce, ancora ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11, comma 5,della legge 8 marzo 1968 n. 152 nonché degli artt. 3 e 36 Cost. La sentenzaimpugnata avrebbe errato nel non computare le ulteriori voci retributivepattuite con l’accordo decentrato del 10 giugno 1997 nella base di calcolodi cui all’art. 11, comma 5, della legge n.152 del 1968, in tal modo, peraltro,violando i principi di uguaglianza e giusta retribuzione per prestazionianaloghe, i.e. l’insegnamento, nelle scuole comunali e statali.5. La quinta censura denuncia la falsa applicazione dell’art. 4 della leggen. 152 del 1968, dell’art. 2120 c.c., dell’art. 2, comma 5, della legge 8agosto 1995 n. 335, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Siassume che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’IPS fossemolto più vantaggiosa del TFR applicabile ai pubblici dipendenti a tempoindeterminato, poiché tali discipline non sono comparabili avendo le stessestrutture e funzioni diverse.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/20266. Infine, con l’ultimo mezzo si deduce ulteriormente la falsaapplicazione dei seguenti contratti collettivi: c.c.n.l. per il personale delComparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] 1° aprile 1999 e c.c.n.l.per il personale del Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] a quello del 1° aprile 1999 e sottoscritto in data 14 settembre2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ci si duole, inparticolare, che la Corte d’appello abbia ritenuto che, per l’individuazionedella retribuzione utile ai fini della liquidazione, l’I.N.P.S. fosse vincolato adComune di Verona ad altro contratto collettivo, applicato almeno sino al2010.7. Esaminati unitariamente i motivi di ricorso, tutti concernenti laquestione centrale della nullità degli accordi integrativi con i quali è statoesteso alle insegnanti della scuola comunale il trattamento retributivoprevisto per il personale della scuola, appartenente ad altro comparto, e, diriflesso, la non incidenza della contrattazione decentrata sulla base dicalcolo della IPS, disciplinato per legge (quale ulteriore ratio decidendi sucui si fonda il rigetto della pretesa delle odierne ricorrenti), il Collegio lireputa destituiti di fondamento, secondo quanto di seguito illustrato.In primo luogo, considerato che la difesa delle ricorrenti si incentra sullainsussistenza di una specifica contrattazione collettiva applicabile al tempodi stipulazione dell’accordo decentrato, oltre che sulla possibilità di applicarea livello decentrato la disciplina di un comparto diverso da quello diriferimento, è necessario puntualizzare il quadro normativo all’epocavigente.8. Occorre, dunque, partire dall’art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,che, nella versione applicabile rispetto all’accordo del giugno 1997 (i.e.come sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, prima dellaulteriore modifica disposta con il d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396), recita:«1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge suNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelleriservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il dispostodell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblicaamministrazione comprendenti settori omogenei o affini.3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base diaccordi stipulati tra l’agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanza dellaparte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentativesul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenzadei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituital’agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente delConsiglio dei Ministri o un suo delegato.4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamentotra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degliutenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivinazionali.5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modouniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la duratadei contratti collettivi e specifiche materie.6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall’agenzia di cui all’art. 50,per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale.7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall’agenzia di cuiall’articolo 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchédalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionalenell’ambito del comparto.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/20268. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, dauna delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza dellesingole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e darappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale,da una rappresentanza composta secondo modalità definite dallacontrattazione collettiva nazionale e nell’ambito della provincia autonomadi Bolzano e della regione Valle d’Aosta anche dalle confederazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionalerispettivamente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre1989, n. 430.9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con icontratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle formepreviste dai rispettivi ordinamenti.».9. Peraltro, è opportuno chiarire che l’articolazione della contrattazionecollettiva in diversi comparti era già prevista nel precedente sistema degliaccordi recepiti con d.P.R., come stabilito dall’art. 5 della legge 29 marzo1983 n. 93 (abrogato con il d.lgs. n. 29 del 1993), proprio in tema di“Comparti”, in virtù del quale «I pubblici dipendenti sono raggruppati in unnumero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascuncomparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono allastipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articoloLa determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessisono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito didelibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con leconfederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sonodisposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmentegarantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazioneomogenei o affini.».9.1. Inoltre, l’art. 8 della medesima legge n. 93 del 1983 contemplavaespressamente gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazionidei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi oassociazioni, stabilendo che, fermo il procedimento disciplinato dalprecedente art. 6 per gli accordi sindacali per i dipendenti delleamministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, «ladelegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente delConsiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministrodel bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro edella previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membridell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membridell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unionenazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministrispetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dalprecedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. Ai fini delrispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli attiamministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidentedella Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.».9.2. Con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, sono state emanate le normerisultanti dalla disciplina prevista dall’accordo di cui al citato art. 8 dellalegge n. 93 del 1983, fondato sul sistema delle qualifiche funzionali, cheincludeva espressamente fra il personale del comparto quello assegnato allescuole comunali. Infatti, come risulta dall’allegato A, nell’ambito della sestaqualifica funzionale “istruttore”, e, segnatamente, nell’area “socio-Numero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026educativa” erano ricomprese le “funzioni socio-educative per la primainfanzia gestite nel territorio dagli enti locali (asili nido)” e, nell’areascolastica, erano inserite anche “le funzioni di docenza nelle scuole maternegestite dagli enti locali nonché quelle nelle scuole elementari relativamenteall'attività di doposcuola”.10. Risulta, dunque, infondato l’assunto centrale della difesa dellericorrenti, secondo cui sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2000 nonsarebbero esistite disposizioni riguardanti il personale della scuolacomunale; al contrario, quel personale, anche prima dellacontrattualizzazione (ossia nel sistema degli accordi recepiti con d.p.r.), eraincluso nel comparto degli enti locali con specifica attribuzione di un livelloe di un profilo professionale.11. Quanto, poi, ai rapporti fra contrattazione nazionale e decentrataquest’ultima è stata da sempre consentita nei soli limiti previsti dallacontrattazione nazionale e chiare in tal senso sono le norme di leggesuccedutesi nel tempo, a partire dagli anni ’80 per poi passare al d.lgs. n.29 del 1993 ed ai testi normativi successivi.In particolare, la disposizione di riferimento è quella prevista dall’art. 40del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono state riprodotte le normedettate dall’art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art.15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 esuccessivamente modificato dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. 31 marzo1998, n. 80 (sulla ricostruzione del quadro normativo, v., in particolare,Cass. Sez. L, 02/05/2007, n. 10099).Infatti, il comma 3 dell’art. 40, già nella versione anteriore allemodifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, recitava: «La contrattazionecollettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratticollettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra idiversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli dicontrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancioNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale diciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolgesulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra isoggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puòavere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubblicheamministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratticollettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivinazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti diprogrammazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Leclausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».In applicazione di tale previsione, nel lavoro pubblico contrattualizzatola contrattazione integrativa non può attribuire ai dipendenti un trattamentoeconomico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettivanazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabilitida quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole deicontratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico dimigliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contrattocollettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, secondocomma, c.c. (fra molte, Cass. Sez. L, 06/07/2022, n. 21316).12. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato cheall’epoca dell’accordo decentrato del 1997 era vigente il contratto collettivonazionale di lavoro 6 luglio 1995 ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],area del personale dei livelli, parte normativa 1994-1997), il cui art. 4,comma 4, dispone che la contrattazione decentrata deve riferirsi solo agliistituti contrattuali rimessi a tale livello, istituti precisati dal successivo art.5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata).Il medesimo articolo, oltre ad indicare espressamente le materie dicontrattazione, prevedeva, al comma 5, che «I contratti decentrati nonpossono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico diesercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cuiall’ art. 31, comma 1, lettera b) secondo capoverso, e all’art. 32, econservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.».Non è, dunque, revocabile in dubbio che il c.c.n.l. del 1995 si applicasseal personale educativo delle scuole comunali, come, peraltro, emergechiaramente dalla previsione di specifiche indennità espressamenteindirizzate solo a quel personale (art. 37, comma 1, lett. c. e lett. d.).13. Né l’accordo decentrato del 1997 può essere salvaguardato dallaclausola di cui all’art. 30 del c.c.n.l. 2000, che al comma 8 recita:«Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sonocomunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservatal’indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all’art.37, comma1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempo potenziato di cuiall’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.». Comecorrettamente ritenuto dalla Corte territoriale in base alla formulazioneletterale della disposizione, la salvaguardia non concerne qualsiasi accordodi miglior favore bensì unicamente quelli relativi alla disciplina delle materiecontenuta “nei precedenti commi” (vale a dire: orario di lavoro–attivitàintegrative-calendario scolastico) e non vale, pertanto, a legittimare unaccordo che si poneva al di fuori del sistema delineato dal legislatore,implicante per le amministrazioni il vincolo ad applicare la contrattazionecollettiva del relativo comparto.14. Pertanto, va qui ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato,l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazionecollettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo dellaP.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto allacontrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226). Tuttavia,come pure già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/06/2024, n.16150, e precedenti ivi richiamati), occorre che tale conformità vadaNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamenteapplicabile, in quanto il parametro per verificare l’attuazione del principiodella parità di trattamento economico di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165 del2001, è costituito dall’applicazione del contratto collettivo del comparto diappartenenza, rispetto al quale l’amministrazione datrice di lavoro non haalcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l’applicazione difatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanchequando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (inparticolare, Cass. Sez. L, 04/03/2021, n. 6090).Ne consegue, pertanto, anche l’infondatezza degli ulteriori rilievi svoltidalla difesa della ricorrente in punto di violazione dei criteri di parità ditrattamento e di giusta retribuzione, menzionati, in particolare, nel quartomotivo.15. In definitiva, il Comune di Verona illegittimamente ha esteso alpersonale insegnante delle scuole locali il trattamento retributivo previstoper il comparto della scuola statale e, di conseguenza, quel trattamento nonpoteva costituire la base di calcolo dell’indennità premio di servizio.16. Infatti, con specifico riferimento all’ultimo motivo, l’art. 11 dellalegge n. 152 del 1968 stabilisce che «La retribuzione contributiva ècostituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, dellatredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti perlegge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dellostipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodicimensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dalprefetto, sentiti gli enti interessati».Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla Corte intermini restrittivi (per tutte, Cass. Sez. U, 29/04/1997, n. 3673, secondocui la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali sicommisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, l’indennitàpremio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmenteNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione hacarattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiedeun’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, comecomponenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilitàe del valore degli assegni in natura, con la conseguenza che non puòassumere rilievo un assegno ad personam, anche se costituente parte fissadel globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso nonfa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non puòconsiderarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dallacitata norma di previsione).Pertanto, nello “stipendio o nel salario”, da valere quale retribuzionecontributiva utile al computo dell’indennità premio di servizio vanno,dunque, inclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gliassegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattereindubbiamente retributivo che non siano al suddetto fine espressamentemenzionati (così, in particolare, Cass. Sez. L, 04/04/2024, n. 8894 eprecedenti ivi citati).Ne consegue che, anche sotto questo profilo, una eventuale retribuzionedi miglior favore, ancorché conservabile quale assegno ad personam(ipotesi che, peraltro, non ricorre nella specie) non può incidere sulla basedi calcolo dell’IPS.17. Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’I.N.P.S.,liquidate come in dispositivo in ragione dell’attività difensiva svoltaunicamente in udienza, mentre la posizione assunta dal Comune, che, insostanza, non ha preso posizione per quanto attiene alla corresponsionedell’indennità a carico dell’istituto previdenziale, induce alla integralecompensazione delle spese fra l’ente locale e le lavoratrici. P.Q.MNumero registro generale 11981/2025Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 20491/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali frale ricorrenti e il Comune di Verona. Condanna le ricorrenti al pagamento, infavore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris