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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23844/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con cinque sentenze individuate nell'ordinanza suddetta.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati in un arco temporale di svariati anni - dal 2011 al 2019 - e in contesti geografici anche molto distanti, così da fondare l'osservazione per cui più che individuare un medesimo disegno criminoso, si tratti nella specie di mera tendenza a delinquere, con modalità tali da qualificare l'istante come una plurirecidiva.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della condannata, denunciando violazione di legge per il denegato riconoscimento della continuazione.

Va ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo- confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione.

All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore L [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con cinque sentenze individuate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati in un arco temporale di svariati anni - dal 2011 al 2019 - e in contesti geografici anche molto distanti, così da fondare l'osservazione per cui più che individuare un medesimo disegno criminoso, si tratti nella specie di mera tendenza a delinquere, con modalità tali da qualificare l'istante come una plurirecidiva. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della condannata, denunciando violazione di legge per il denegato riconoscimento della continuazione. Va ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo- confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore L [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris