CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 39827/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1047/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16339/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, con ordinanza emessa in data 4/3/2025, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 285/92 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. L’imputato impugna il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione, articolando, nel motivo unico proposto, le seguenti doglianze. Erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto connotati da genericità i motivi avanzati nell'atto di appello, laddove, invece, l'atto dichiarato inammissibile conteneva una chiara e specifica indicazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado. Con l'atto di appello, infatti, la difesa aveva puntualmente rilevato ed eccepito la nullità del verbale di accertamenti urgenti redatto dagli operanti in data 6/2/2023 ed aveva ritualmente impugnato l'ordinanza emessa in data CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39827/2025 Roma, lì, 11/12/2025 27/5/2024 dal giudice di primo grado, con la quale era stata respinta l'eccezione d’inutilizzabilità di detto verbale. Si era evidenziato che la dimostrazione del previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non potesse essere desunta da un verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. non firmato dall’imputato. La sentenza del Tribunale era altresì impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’avere l’imputato provocato un incidente stradale, non essendovi prova che l’imputato fosse uscito di strada in ragione dello stato di ebbrezza. Anche in questo caso l'ordinanza impugnata non contiene un'adeguata motivazione in ordine alla ritenuta genericità dei motivi, limitandosi ad affermazioni apodittiche ed astenendosi da una reale analisi del contenuto dell'atto di appello. La motivazione sarebbe quindi apparente, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del gravame. Infine, la Corte d'appello di Bologna ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di sostituzione della pena detentiva inflitta dal giudice di prime cure. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Come affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). I principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al requisito della specificità dei motivi di appello, risultano oggi recepiti nel comma 1-bis, dell’art.581 cod. proc. pen. - inserito nella norma dall’art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150 - ai sensi del quale: «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». La recente previsione positivizza la nozione di “genericità estrinseca” contenuta nella citata sentenza Galtelli, dove si delinea una precisa distinzione tra la "genericità intrinseca", attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni assolutamente indeterminate ed astratte, non pertinenti al caso concreto, e la "genericità estrinseca", riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata. I criteri ermeneutici a cui attenersi nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, impongono di verificare che questi si esplichino attraverso una critica argomentata rivolta ai punti della decisione che si intendono sottoporre al controllo del giudice di appello, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato. Deve tuttavia precisarsi che, essendo quello di appello un giudizio di merito, non è inibita alla difesa la possibilità di reiterare le richieste avanzate nel giudizio di primo grado, sottoponendo al vaglio del giudice di appello anche gli stessi argomenti, in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova, già rappresentati in primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle ragioni espresse dal primo giudice. Giova anche sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi “non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice” (così in motivazione Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). Non da ultimo, occorre evidenziare come il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non possa riguardare - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Detto profilo, infatti, non è menzionato da tali disposizioni quale causa d’inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi siano palesemente infondati. Sono quindi censurabili, in sede di legittimità, quelle pronunce che dichiarino inammissibile l’appello, sostenendo l'assenza del requisito della specificità in motivi che, in realtà, risultano infondati, perché inidonei a confutare l’apparato motivazionale su cui riposa la sentenza di condanna [cfr. Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978:”Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili)”]. 2. Ebbene, alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito, tenuto conto delle censure sviluppate nell'atto di appello e considerata anche la motivazione offerta dal primo giudice, non può ritenersi che le ragioni dedotte dalla difesa siano affette dal vizio di genericità. Ciò risulta evidente con riferimento a tutti i profili esaminati nella ordinanza. In particolare si osserva. La difesa ha reiterato innanzi alla Corte d’appello l’eccezione d’inutilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti, evidenziando come lo stesso non contenesse la firma del ricorrente. Su questo specifico rilievo (mancanza di sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti da parte dell’imputato), il Tribunale non si era soffermato, evadendo la doglianza circa l’inutilizzabilità del verbale in questo modo:”Il verbale censurato recita chiaramente che l'indagato/conducente è stato avvertito della facoltà difensiva e della dichiarazione dello stesso di non volersene avvalere. Alcuna prova contrarla è stata (nemmeno) indotta dalla difesa. Alcun dubbio, pertanto, vi è sull'avvertimento e sulla sua tempestività, essendo più che sufficiente quanto emerge dal verbale stesso (si veda Sez. 4 -, Sentenza n. 35844 del 18/06/2021 Ud. (dep. 30/09/2021) Rv. 281976 -01)”. Pertanto, non è sostenibile che il motivo contenuto nell’atto di appello fosse aspecifico e generico, avendo, al contrario, introdotto un tema rispetto al quale il Tribunale era rimasto silente in sentenza. Quanto al motivo di appello riguardante l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada, la difesa ne aveva chiesto l’esclusione lamentando l’insussistenza di un rapporto causale tra lo stato di ebbrezza e la fuoriuscita di strada nella conduzione del veicolo. Sul tema del collegamento causale tra l’incidente occorso e lo stato di ebbrezza il Tribunale aveva così argomentato:”Non vi è infin alcun dubbio sulla esistenza e causazione del sinistro da parte dell'imputato, unico conducente presente sul luogo al momento del sopraggiungere degli operatori, che in tal senso hanno riportato nella CNR acquista; l'acquisizione della CNR sull'accordo delle parti rende superflua alcuna, ulteriore dimostrazione sull'intervenuto sinistro e sul nesso causale tra il sinistro e lo stato di ebbrezza alcolica, poiché gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti sull'accordo delle parti al fascicolo per il dibattimento, sono pienamente utilizzabili…”. Risulta evidente da tale passaggio argomentativo la mancanza di aspecificità del motivo dedotto sul punto dalla difesa nell’atto di appello, essendo stato il tema solo lambito nella motivazione offerta dal Tribunale, il quale aveva desunto il collegamento tra il sinistro e lo stato di ebbrezza dalla circostanza che il conducente fosse da solo al momento dell’intervento degli operanti. Deve quindi ritenersi che l'atto di appello, oltre a non essere connotato da aspecificità intrinseca, attesa la pertinenza delle doglianze rispetto ai temi trattati nella sentenza di primo grado impugnata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche da aspecificità di tipo estrinseco, contenendo specifiche ragioni di confronto critico con l’apparato giustificativo della sentenza di primo grado. 3. Ulteriori argomenti a sostegno della erroneità della decisione assunta si traggono dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata. In essa la Corte di merito ha ritenuto necessario richiamare, a confutazione del primo motivo di appello, un precedente giurisprudenziale riguardante lo specifico tema della sottoscrizione del verbale; quanto alla lamentata insussistenza dell’aggravante ex art. 186 comma 2-bis cod. strada, è inconferente l’argomento in base al quale la difesa avrebbe dovuto prospettare “un’alternativa ragione” del sinistro, specie alla luce della motivazione offerta dal primo giudice, sopra riportata, in cui l’aspetto del collegamento tra il sinistro occorso e lo stato di ebbrezza non era stato realmente sviluppato. Risulta dai passaggi motivazionali contenuti nell’ordinanza impugnata come i giudici abbiano ritenuto infondati i motivi di appello, valutazione che non rientra nel perimetro entro il quale è ammessa la declaratoria d’inammissibilità. Dalle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato traspare, infatti, una valutazione d’inidoneità delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione a confutare le giustificazioni addotte dal primo giudice. Non da ultimo, la Corte d’appello ha trascurato di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive contenuta nell’atto di appello. 4. Da quanto precede consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]