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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 35626/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che risulta agli atti l'intervenuto decesso del ricorrente in data 10 giugno 2024, successivamente dunque alla proposizione del ricorso e prima della celebrazione della presente udienza fissata a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., avendo questa Corte rilevato la manifesta infondatezza del ricorso; Considerato che si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01); declaratoria che - per evidenti ragioni di economia processuale - può essere adottata anche dalla Sezione 7 (da ultimo, Sez. 7, n. 18651 del 13/12/2023 - dep. 2024).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che risulta agli atti l'intervenuto decesso del ricorrente in data 10 giugno 2024, successivamente dunque alla proposizione del ricorso e prima della celebrazione della presente udienza fissata a norma dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., avendo questa Corte rilevato la manifesta infondatezza del ricorso; Considerato che si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01); declaratoria che - per evidenti ragioni di economia processuale - può essere adottata anche dalla Sezione 7 (da ultimo, Sez. 7, n. 18651 del 13/12/2023 - dep. 2024). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deci
Sentenza Cassazione n. 35626/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris