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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1989

Cassazione n. 01115/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI/dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI/dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris