CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07875/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17151/2023 r.g., propostoDi [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, Roma, pressoavv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroScotto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in Viale delle Milizie n. 38, Roma,presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti ProsperoPizzolla e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1329/2023 pubblicatain data 02/05/2023, n.r.g. 3659/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] collaboratrice domestica dal 2004 al 2016, rimanendo creditrice dialcune somme a titolo di differenze retributive e di t.f.r.Deduceva che, deceduta la Kolar, unica sua erede era Scotto di FasanoAngela.Numero registro generale 17151/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7875/2026Data pubblicazione 31/03/2026Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere, previo accertamentodell’intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Kolar dal29/04/2004 al 05/01/2016, la condanna della Scotto di Fasano, nella suaqualità di erede, al pagamento delle differenze retributive e di t.f.r.2.- Con separato ricorso la stessa [OSCURATO:PERSONA] adìva il Tribunale di Napoli perottenere l’accertamento della qualità, in capo a Scotto di [OSCURATO:PERSONA], diunica erede di [OSCURATO:PERSONA] e l’accertamento della consistenza dell’asseereditario.3.- Costituitosi il contraddittorio, riuniti i due giudizi, il Tribunaledichiarava che la massa ereditaria lasciata da [OSCURATO:PERSONA] consisteva intitoli di stato e depositi bancari e che unica erede era Scotto di FasanoAngela; dichiarava che fra [OSCURATO:PERSONA] e la Kolar era intercorso ilrapporto di lavoro subordinato dal 29/04/2004 al 05/01/2016 coninquadramento nella 3^ categoria CCNL del 2001 per i lavoratori domestici,poi livello C dei successivi CCNL, e che alla lavoratrice spettava lacomplessiva somma di euro 29.686,00 netti a titolo di differenze retributivee di t.f.r.; condannava Scotto di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di unica erededella Kolar a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la predetta somma.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieval’appello principale della Scotto di Fasano e per l’effetto, rigettato il gravameincidentale della lavoratrice (con cui quest’ultima aveva chiesto ilriconoscimento dell’orario full time piuttosto che del part time accertato dalTribunale), rigettava le domande della [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’art. 588 c.c. è stato erroneamente applicato dal Tribunale, poiché aisensi di tale norma le disposizioni testamentarie attribuiscono laqualità di erede se comprendono l’universalità dei beni o una loroquota, mentre le altre disposizioni sono a titolo particolare eb) nel caso in esame il testo è inequivoco, avendo la Kolar lasciato allaScotto di Fasano determinati cespiti adoperando il predicato verbale“lego”, che non dà adito ad alcun dubbio;Numero registro generale 17151/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7875/2026Data pubblicazione 31/03/2026c) dunque, contrariamente all’assunto del Tribunale, non è correttodistinguere fra erede e legatario sulla base della consistenza dellascito, come insegna la dottrina; ne consegue che la cospicuità dellascito, maggiore rispetto ad altri, non determina una metamorfosidella disposizione testamentaria, che resta a titolo particolare, cosìcome la qualità di erede non viene meno per la scarsa consistenza deibeni ricevuti (Cass. n. 20204/2005);d) nessuna operazione interpretativa è necessaria, vista la chiarezzadelle disposizioni della dante causa e nessun rilievo può avere il fattoche alla [OSCURATO:PERSONA] siano stati lasciati l’arredamento e gli elettrodomesticidella casa, gioielli e contanti custoditi nell’armadio ed invece allaScotto di Fasano titoli di stato e conti correnti di importo moltosuperiore al lascito in favore della [OSCURATO:PERSONA];e) la testimonianza dell’esecutrice testamentaria è inattendibile, inquanto ella ha violato l’obbligo a lei imposto dall’art. 705 c.c. e quindinon ha apposto i sigilli né ha disposto l’inventario, in contraddittoriodelle parti, dei beni esistenti nell’immobile dove abitava la de cuius;f) venendo meno la qualità di unica erede, viene meno pure lalegittimazione passiva della Scotto di Fasano rispetto alla pretesa dellaDi Maio inerente al rapporto di lavoro intercorso con la de cuius.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.- La ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 588 e 1362c.c. per avere la Corte territoriale inteso la disposizione testamentaria comelegato, considerando vincolante la terminologia adoperata dalla de cuius enon valutando quindi l’effettiva volontà della testatrice anche alla luce deglialtri elementi acquisiti in istruttoria e dell’oggettivo contenuto dell’atto, cherappresenta una istituzione ex re certa.Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversaNumero registro generale 17151/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7875/2026Data pubblicazione 31/03/2026interpretazione della volontà testamentaria, anche alla luce di altrerisultanze istruttorie di tipo documentale, interdetta in sede di legittimità, inquanto riservata al giudice di merito. Al riguardo questa Corte ha giàaffermato che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art.588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successionea titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia intesochiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimoniorelitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuiresingoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una ol'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici delmerito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato(Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 3016/2002).Inoltre la ricorrente non indica in cosa sarebbe consistita la prospettataviolazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., posto che la Corteterritoriale ha evidenziato che sul piano letterale – come risulta anche daquanto dedotto dalla stessa ricorrente nel ricorso per cassazione – la decuius ha disposto del suo patrimonio mediante una pluralità di legati,adoperando sempre e soltanto il predicato verbale “lego”. I Giudici d’appellohanno poi valutato l’intenzione della de cuius di suddividere specifici beni frai diversi legatari (uno dei quali alla stessa [OSCURATO:PERSONA]), sicché è stata compiutaanche quella duplice indagine, oggettiva (riferita al contenuto dell'atto) esoggettiva (riferita all'intenzione del testatore), richiesta da questa Corteper distinguere fra disposizione a titolo universale e disposizione a titoloparticolare (Cass. n. 9467/2001).Infine, la tesi della ricorrente si rivela contraddittoria, rendendo lacensura inammissibile: da un lato sostiene che i beni lasciati alla Scotto divolontà testamentaria sarebbe stata quella di attribuire alla stessa benideterminati solo come quota del patrimonio ereditario, mediante l’istituzioneex re certa (v. ricorso per cassazione, p. 17). L’una ipotesi esclude l’altra.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente lamenta un asserito “error in iudicando”, ossia che, inviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4), c.p.c. la Corte territorialeabbia considerato vincolante la terminologia adoperata dalla de cuius senzaNumero registro generale 17151/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7875/2026Data pubblicazione 31/03/2026alcuna motivazione.Il motivo – da intendere come riferito ad un error in procedendo – èinfondato, poiché la motivazione sussiste non soltanto dal punto di vistagrafico, ma anche funzionale e sostanziale, perché consente a questa Cortedi comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello per laformazione del proprio convincimento e, quindi, per la decisione delgravame. Nella sentenza impugnata viene infatti evidenziato non solo iltenore letterale del predicato adoperato dalla de cuius (“lego”), ma anche lastruttura complessiva del testamento olografo, caratterizzato da unapluralità di attribuzioni patrimoniali tutte realizzate mediante il medesimopredicato verbale. Tanto è ampiamente sufficiente a rendere chiaro ilconvincimento in tal modo raggiunto e a soddisfare il “minimocostituzionale” della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 705 e 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili enon attendibili le dichiarazioni rese dall’esecutrice testamentaria escussacome testimone, secondo la quale al momento del decesso in casa non vierano né gioielli né danaro. Sostiene, dunque, che in realtà tutti i beni disicuro valore patrimoniale risultavano lasciati alla Scotto di Fasano, perchégli altri beni (elettrodomestici presenti in casa, CD musicali, un albumfotografico) ne erano sostanzialmente privi.Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, atteso che ilconvincimento della Corte territoriale si è ampiamente formato sulla basedell’indagine oggettiva e soggettiva compiuta in relazione al testamento. Intale contesto motivazionale la valutazione della testimone si presenta solocome un elemento complementare e non essenziale per la decisione.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. Non sussistono i presupposti per l’ulteriore condanna dellaricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., chiesta dalla controricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 17151/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 7875/2026Data pubblicazione 31/03/2026euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 11/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]