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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24673/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonchéNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026Intesa [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargani, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1573/2020, depositatail 16/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Vista la requisitoria del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento delricorso incidentale.1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravameproposto dal [OSCURATO:SOCIETA] ( di seguito per brevità “Fallimento” o“[OSCURATO:SOCIETA]”) avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città cheaveva respinto la domanda proposta dal Fallimento nei confronti degliodierni controricorrenti.1.1.[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], quale unica amministratricedella società fallita [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna in solido alpagamento della complessiva somma di € 9.298.992,18, oltre interessilegali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per il reato dibancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, l.fall, anche sotto il profilodella simulazione di cause legittime di prelazione, in relazione alla scritturaprivata del 16/5/2005, in forza della quale la società [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA]), in persona dell’ amministratore unico [OSCURATO:PERSONA],e quest’ultima personalmente in qualità di fideiussore, avevanoconcordato con [OSCURATO:PERSONA] spa, nella triplice qualità diNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026cessionaria dei crediti vantati da Isveimer e dalla Caripuglia nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA], una riduzione degli importi per ciascuna posizionedebitoria ed un piano rateale di pagamento; l’accordo transattivo era statoin parte eseguito con i versamenti, che a dire del Fallimento, integravanoun illecito pagamento preferenziale rilevante ex art. 216, comma 3 l.fall.,tra il dicembre 2005 e il giugno 2007 da parte di [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo complessivo di € 9.298.992,18.1.2 La Corte, dopo aver premesso che per la configurabilità del delitto dibancarotta preferenziale sono necessari la violazione della par condiciocreditorum e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare unvantaggio al creditore soddisfatto, rilevava che al momentodell’effettuazione dei pagamenti in esecuzione dell’atto transattivo il lorocarattere preferenziale era tutt’altro che certo alla streguadell’interpretazione dell’art. 2.2 della scrittura privata del 16/5/2005, chetrovava conferma nel contenuto della missiva indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] al debitore, in forza della quale l’istituto bancario creditore (e quindiCastello [OSCURATO:SOCIETA], cessionario del crediti), si era obbligato, inconcomitanza con i versamenti semestrali, alla progressiva cancellazionedelle iscrizioni ipotecarie (che facevano parte della “quota B” dell’originariocredito derivante dal mutuo Isveimer) risultanti dal frazionamentocartografico in sedici lotti corrispondenti alle singole rate dei pagamentiprevisti dalla scrittura.1.3 Soggiungeva che, conformemente a quanto affermato dal giudice diprimo grado, non risultava affatto provato che al tempo della scrittura(maggio 2005) [OSCURATO:SOCIETA] versasse in stato di insolvenza posto chenell’agosto del 2004 era stato stipulato un contratto preliminare avente adoggetto il suolo edificabile, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], posto inCasamassima che consentiva un immediato introito, a titolo di acconto,dell’ingente somma di € 17 milioni; il contratto venne risolto, con leNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026conseguenti restituzioni di quanto prestato in esecuzione dello stesso, nelmarzo 2007, e quindi, successivamente all’epoca in cui si sarebbeconsumata l’asserita condotta delittuosa di bancarotta preferenziale.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] – che ha proposto pure ricorso incidentale condizionato –[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi.Le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., peravere la Corte d’Appello riesaminato la questione relativa all’imputazionedei pagamenti oggetto di causa a parziale estinzione dei creditichirografari, pur essendosi formato , sul punto, il giudicato interno inquanto la questione, risolta dalla sentenza di primo grado conl’affermazione « deve effettivamente concludersi con la curatela che dettipagamenti erano a parziale estinzione dei credito chirografari», non erastata oggetto di alcuna specifica impugnazione.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «in tema diappello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenutenella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione» (cfr. Cass.27246/2024, vedi anche Cass. nn. 40176/2021 e 21566/2017).Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/20261.3 È di tutta evidenza che il punto relativo all’imputazione dei pagamentieseguiti dalla società in adempimento della scrittura privata del 16/5/2005costituiva uno dei passaggi in fatto presi in considerazione dai giudici dimerito per accertare la complessiva condotta serbata dai convenuti chesecondo l’attorea prospettazione integrava gli estremi dell’illecito penale.La Corte, a prescindere dalla correttezza o meno dell’imputazione dipagamento, ha escluso la sussistenza dell’elemento materiale del reato dibancarotta per distrazione, difettando anche l’elemento soggettivo; è talestatuizione complessiva che costituiva capo autonomo della sentenza eche, stante l’appello del Fallimento, rimaneva devoluta all’esame delgiudice d’appello.Ne segue che non può discorrersi di alcun passaggio in giudicato.2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la bancacreditrice avesse rilasciato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca,traendone la prova da un fax del 30/6/2008, in realtà mai prodotto daViterbi [OSCURATO:PERSONA], ex amministratrice della fallita.2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.2.2 La Corte d’Appello, come si desume dalla lettura della sentenza, nonha fondato il proprio convincimento sulla lettura del predetto fax ( chesecondo la tesi del ricorrente non sarebbe stato mai prodotto in giudiziocosì da determinare un errore di percezione), bensì sulle osservazioni dellasocietà fallita al progetto di stato passivo, in cui quest’ultimo documentoveniva solo menzionato («sia [OSCURATO:PERSONA] sia la stessa società fallita,opponendosi la prima e formulando la seconda osservazioni al progetto distato passivo, rappresentarono (…)».Va, quindi, radicalmente escluso qualsivoglia errore di percezione delleprove offerte.3 Il terzo mezzo di impugnazione deduce la violazione dell’art. 360,comma 1 , n. 5 c.p.c., per aver la Corte omesso di esaminare due missiveNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026inviate da [OSCURATO:SOCIETA] alla società fallita dopo la cessazione deipagamenti che fornivano la prova che la banca creditrice dapprimasubordinava il consenso alla cancellazione dell’ipoteca ex Isveimer alpagamento da parte della società poi fallita dell’importo di € 17.000.000entro e non oltre il 30/11/2008 e , successivamente, in data24/11/2008, comunicava alla società di dichiararla decaduta dagli accordiformalizzati con la precedente missiva.3.1 Il motivo è reso inammissibile, in primo luogo, dalla c.d.

“doppiaconforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma quinto, c.p.c. – quipacificamente applicabile ratione temporis nel testo precedente allanovella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non avendo laricorrente fornito la prova adeguata a stabilire che le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, fossero tra loro diverse (Cass. 5947/2023).3.2 La censura, in ogni caso, difetterebbe in sé di specificità, non avendo ilricorrente né spiegato in concreto la decisività dei fatti contenuti neidocumenti che la Corte avrebbe omesso di esaminare, né individuato inquale momento del giudizio di merito sarebbero stati dedotti gli asseritifatti asseritamente dirimenti tratti dalla documentazione pretermessa.4 Il quarto motivo oppone violazione dell’art. 216, comma 3, l.fall.,nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato la scrittura del 16/5/2005, in spregio degliordinari canoni dell’ermeneutica contrattuale.

Si sostiene che l’impugnatasentenza ha escluso l’effettuazione da parte della fallita del pagamento deidebiti chirografari della banca, prospettata dalla curatela come condottamateriale del reato ex art. 216, comma 3 l.fall, sulla basedell’interpretazione dell’art 2.2 del contratto fornita in sede fallimentaredalla ex amministratrice fallita, ma nel compiere tale operazioneinterpretativa avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale,secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti, ilNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026principale strumento è costituto dalle espressioni utilizzate dai contraentiche il Giudice deve collegare e raffrontare tra loro per chiarirne la portata,e l’art. 2.2 della più volte citata scrittura prevedeva testualmente ilpagamento del debito chirografario della società fallita accorpato in ununico importo con il debito ipotecario.5 Il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 1193, 1362 e 1363 c.c.,per avere la Corte d’appello, a fronte della scrittura del 16/5/2005intervenuta tra le parti, erroneamente escluso l’imputazione deipagamenti eseguiti al debito chirografario.5.1 I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili inquanto ancora una volta non colgono la ratio decidendi; la Corte, infatti,non ha proceduto ad alcuna ricostruzione ermeneutica delle clausolecontrattuali né ha statuito in materia di imputazione dei pagamenti,limitandosi ad esporre le posizioni assunte, sulla questione di cui all’art1197 c.c., nel corso del giudizio di accertamento dello stato passivo dallaCastello [OSCURATO:SOCIETA], dalla società e dall’ex amministratrice, anche nellaveste di fideiussore, dando atto che queste ultime avevano mossoosservazioni sull’ammissione del credito in privilegio, proponendo laseconda anche opposizione allo stato passivo alla decisione del giudicedelegato di imputare i pagamenti alla parte chirografaria del credito.6 Il sesto motivo ipotizza violazione dell’art. 216, 3 comma, l.fall., nonchédegli artt. 1324, 2697, 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d’Appelloescluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarottapreferenziale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ancora una volta sulla base dell’erroneainterpretazione delle clausole del contratto sulla imputazione deipagamenti.

Si ascrive alla Corte, nel valorizzare il preliminare di venditadel compendio immobiliare per escludere lo stato di insolvenza,presupposto del reato di bancarotta preferenziale, di non aver tenutoconto che nel contratto vi era una clausola che obbligava [OSCURATO:SOCIETA] adestinguere, alla stipula dell’atto pubblico, tutte le iscrizioni ipotecarie sulNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026“lotto B” promesso in vendita sicché l’operazione negoziale non apportavafinanza alla società.7 Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 3, l.fall.,2697, 2727, 2729, 1324 , 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 ,comma 1 n.3, c.p.c., per avere il giudice di merito negato valore indiziarioad elementi sintomatici del concorso della banca creditrice nel reato dibancarotta preferenziale derivanti dall’interpretazione frammentaria dellamissiva della banca relativa alla fase delle trattative e risalente al4/4/2002 malgovernando la normativa sulla valutazione degli elementipresuntivi e sull’interpretazione complessiva di un atto8.

L’ottavo motivo assume la violazione degli artt. 5 e 216, comma 3,l.fall., nonché degli artt. 1324, 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la Corteerroneamente escluso la sussistenza dello stato di insolvenza della societàpoi fallita all’epoca dei fatti di causa che invece emergeva da plurimielementi costituiti dallo squilibrio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA], attestatodagli stessi accordi del 16/5/2005, dal blocco delle attività dal 2001, dalpiano di rientro del 1998 nonché dall’accertata necessità di intaccare ilpatrimonio vendendo l’immobile societario per pagare i debiti scaduti.9 Il nono motivo deduce violazione dell’art. 5 l.fall., degli artt. 1362 e1363 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato la scrittura privata del 1/3/2007, avente ad oggetto larisoluzione del preliminare di vendita di un’area edificabile; in particolarenell’impugnata sentenza si affermava, contrariamente al vero, che larestituzione da parte del promittente venditore del complessivo importo di€ 20.440.000 conseguente allo scioglimento consensuale del preliminare,sarebbe dovuto avvenire in maniera dilazionata “affinché fosse possibilereperire altro potenziale acquirente”.

La Corte, inoltre, errandonell’individuazione del momento consumativo del reato di bancarottapreferenziale, collocandolo al tempo dell’esecuzione dei pagamenti inveceche nel successivo momento della dichiarazione di fallimento, avrebbeNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026sbagliato a relegare nell’irrilevanza l’intervenuta risoluzione delpreliminare avvenuta il 1/3/2007.10.Anche i detti motivi, avvinti da comune sorte, sono nel loro complessoinammissibili.10.1 Secondo il principio enunciato da questa Corte « In tema di reatifallimentari, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del delittodi bancarotta fraudolenta preferenziale è necessaria la verifica, con unaccertamento "ex ante", della sussistenza di indici di insolvenza, esistenteo prossima, al momento del pagamento contestato, tale da renderequest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la "par condicio creditorum »(cfr. Cass.

Penale 24728/2025 ).10.2 Sempre rimanendo sul coefficiente dell’elemento materiale del delittoè stato anche chiarito che «pur se la norma incriminatrice non contemplaespressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione diinsolvenza, onde non è del tutto necessaria, a fini penali, una sua formaledefinizione, “indubbiamente, essa viene implicitamente sottesa dalladinamica del precetto”.

Si è rilevato - da parte di Sez. 5, n. 35886 del20/07/2009, Corsano, in motivazione - che «[d]al dettato della

I. fall., art.5, [...] si apprende che lo stato d'insolvenza consiste in una situazione diimpotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è piùin grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprieobbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni diliquidità e di credito.

Esso è configurabile anche in assenza di protesti,pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituisconoparametro esclusivo del giudizio sul dissesto» ( cfr. Cass. sopra citata inmotivazione).10.3 La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con orientamentomantenutosi costante nel corso del tempo, che nel delitto di bancarottapreferenziale (art. 216, comma 3, l. fall.) l’elemento soggettivo siacostituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamentoNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore,riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico deldolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, CassazionePenale nn. 4814/2024, 31894/2009, 592/2013 e 26412/2022).Si è inoltre sottolineato che di conseguenza la strategia di alleggerire lapressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibileriequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto,soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal d.l.vo 269 del 2007,dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, l. fall.

Inconclusione, il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nelcaso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditorisoddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dellaritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr. Cass. n. 31168/2009 e16983/2014.)10.4 Orbene, la Corte d’ Appello ha reso una decisione in linea con principitesté passati in rassegna: in particolare i giudici di seconde cure hanno,da un lato, affermato che, al momento della stipula della scrittura privata,la società non versava in stato di insolvenza, spiegandone le ragioni ed inparticolare precisando che vi erano concrete possibilità di utilizzo dellafinanza ricavata dal contratto preliminare di cessione del compendioimmobiliare risolto dopo che erano stati effettuati i pagamenti inesecuzione della scrittura privata e, dall’altro, hanno escluso lasussistenza del dolo specifico evidenziando che i pagamenti effettuati inadempimento dell’accordo transattivo, grazie alle risorse provenienti dalladismissione del patrimonio immobiliare, nelle intenzionidell’amministratrice della società, palesate in sede di accertamento dellostato passivo con l’opposizione all’ammissione in privilegio del credito diCastello [OSCURATO:SOCIETA], fondate sull’interpretazione del clausole dell’accordotransattivo, andassero imputate al debito garantito da ipoteca.Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/202610.5 Si tratta di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità senon nei ristretti limiti di cui all’art 360 comma 1 n. 5 c.p.c., vizio, la cuideducibilità è preclusa dalla “doppia conforme”; le censure di cui ai motivisei ed otto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici così come operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 34476/2019).10.6 In particolare assumendo la violazione di una congerie di normesostanziali e processuali (norme sulla interpretazione dei contratti , sullaprova per presunzione) il Fallimento ricorrente mira inammissibilmente asottoporre alla S.C. una nuova valutazione di quanto accertato dal giudicedi merito in ordine alla carenza di prova sia degli elementi soggettivi chedi quelli oggettivi della denunciata bancarotta preferenziale commessa dallegale rappresentante della fallita.10.7 L’ottavo motivo è inammissibile in quanto investe la decisione sullaritenuta esclusione del concorso dell’istituto di credito nel delitto dibancarotta: in realtà, una volta ritenuta non configurata la condottamateriale e il dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale in capoall’amministrazione della società è del tutto inutile discorreredell’eventuale compartecipazione al reato della banca creditrice.10.8 Del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta dalla Corted’Appello sulla esclusione dello stato di insolvenza, è l’affermazione,censurata dalla ricorrente con il nono motivo, secondo la quale la dilazioneconcessa alla [OSCURATO:SOCIETA] nella restituzione della somma di € 20.400.000a seguito della risoluzione consensuale del contratto preliminare -circostanza pacifica- era giustificata dalla possibilità di reperire altropotenziale acquirente.10.9 Nessun errore, infine, si annida nell’affermazione della Corte secondola quale, ai fini dell’accertamento dell’elemento materiale del pagamentopreferenziale e di quello soggettivo del delitto di cui all’art 219 l.fall., leNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026condotte vanno valutate con riferimento al momento in cui le stesse sonostate poste in essere e non al tempo della dichiarazione di fallimento.10.10 È pur vero che secondo il più recente orientamentogiurisprudenziale, segnalato nel motivo, il delitto di cui all’art 219 l.fall.giunge a consumazione al momento della dichiarazione di fallimento, checostituisce non condizione di punibilità ma un elemento essenziale dellafattispecie delittuosa; tuttavia, l’apprezzamento circa la rilevanza penaledei pagamenti va compiuto avuto riguardo alle condizioni eall’atteggiamento psicologico dell’autore esistenti al momento dellarealizzazione della condotta.Conclusivamente il ricorso è rigettato.11 Il motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] con il quale viene denunciato violazione e falsa applicazione112, 343, 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 4 c.p.c., peravere la sentenza impugnata affermato che l’appello incidentale,dichiarato assorbito, riguardava la domanda di manleva invece che lediverse questioni poste con il detto appello incidentale, rimane assorbitodal rigetto del ricorso principale.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] edichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa.Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio, cheliquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 20.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Le spese andranno distratte al difensore di [OSCURATO:PERSONA] che hadichiarato di averle anticipate.Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], quale procuratrice della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonchéNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026Intesa [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargani, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1573/2020, depositatail 16/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Vista la requisitoria del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento delricorso incidentale.1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravameproposto dal [OSCURATO:SOCIETA] ( di seguito per brevità “Fallimento” o“[OSCURATO:SOCIETA]”) avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città cheaveva respinto la domanda proposta dal Fallimento nei confronti degliodierni controricorrenti.1.1.[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], quale unica amministratricedella società fallita [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna in solido alpagamento della complessiva somma di € 9.298.992,18, oltre interessilegali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per il reato dibancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, l.fall, anche sotto il profilodella simulazione di cause legittime di prelazione, in relazione alla scritturaprivata del 16/5/2005, in forza della quale la società [OSCURATO:SOCIETA] (divenuta [OSCURATO:SOCIETA]), in persona dell’ amministratore unico [OSCURATO:PERSONA],e quest’ultima personalmente in qualità di fideiussore, avevanoconcordato con [OSCURATO:PERSONA] spa, nella triplice qualità diNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026cessionaria dei crediti vantati da Isveimer e dalla Caripuglia nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA], una riduzione degli importi per ciascuna posizionedebitoria ed un piano rateale di pagamento; l’accordo transattivo era statoin parte eseguito con i versamenti, che a dire del Fallimento, integravanoun illecito pagamento preferenziale rilevante ex art. 216, comma 3 l.fall.,tra il dicembre 2005 e il giugno 2007 da parte di [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]) per un importo complessivo di € 9.298.992,18.1.2 La Corte, dopo aver premesso che per la configurabilità del delitto dibancarotta preferenziale sono necessari la violazione della par condiciocreditorum e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare unvantaggio al creditore soddisfatto, rilevava che al momentodell’effettuazione dei pagamenti in esecuzione dell’atto transattivo il lorocarattere preferenziale era tutt’altro che certo alla streguadell’interpretazione dell’art. 2.2 della scrittura privata del 16/5/2005, chetrovava conferma nel contenuto della missiva indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] al debitore, in forza della quale l’istituto bancario creditore (e quindiCastello [OSCURATO:SOCIETA], cessionario del crediti), si era obbligato, inconcomitanza con i versamenti semestrali, alla progressiva cancellazionedelle iscrizioni ipotecarie (che facevano parte della “quota B” dell’originariocredito derivante dal mutuo Isveimer) risultanti dal frazionamentocartografico in sedici lotti corrispondenti alle singole rate dei pagamentiprevisti dalla scrittura.1.3 Soggiungeva che, conformemente a quanto affermato dal giudice diprimo grado, non risultava affatto provato che al tempo della scrittura(maggio 2005) [OSCURATO:SOCIETA] versasse in stato di insolvenza posto chenell’agosto del 2004 era stato stipulato un contratto preliminare avente adoggetto il suolo edificabile, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], posto inCasamassima che consentiva un immediato introito, a titolo di acconto,dell’ingente somma di € 17 milioni; il contratto venne risolto, con leNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026conseguenti restituzioni di quanto prestato in esecuzione dello stesso, nelmarzo 2007, e quindi, successivamente all’epoca in cui si sarebbeconsumata l’asserita condotta delittuosa di bancarotta preferenziale.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] – che ha proposto pure ricorso incidentale condizionato –[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi.Le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., peravere la Corte d’Appello riesaminato la questione relativa all’imputazionedei pagamenti oggetto di causa a parziale estinzione dei creditichirografari, pur essendosi formato , sul punto, il giudicato interno inquanto la questione, risolta dalla sentenza di primo grado conl’affermazione « deve effettivamente concludersi con la curatela che dettipagamenti erano a parziale estinzione dei credito chirografari», non erastata oggetto di alcuna specifica impugnazione.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «in tema diappello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenutenella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato internosoltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione» (cfr. Cass.27246/2024, vedi anche Cass. nn. 40176/2021 e 21566/2017).Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/20261.3 È di tutta evidenza che il punto relativo all’imputazione dei pagamentieseguiti dalla società in adempimento della scrittura privata del 16/5/2005costituiva uno dei passaggi in fatto presi in considerazione dai giudici dimerito per accertare la complessiva condotta serbata dai convenuti chesecondo l’attorea prospettazione integrava gli estremi dell’illecito penale.La Corte, a prescindere dalla correttezza o meno dell’imputazione dipagamento, ha escluso la sussistenza dell’elemento materiale del reato dibancarotta per distrazione, difettando anche l’elemento soggettivo; è talestatuizione complessiva che costituiva capo autonomo della sentenza eche, stante l’appello del Fallimento, rimaneva devoluta all’esame delgiudice d’appello.Ne segue che non può discorrersi di alcun passaggio in giudicato.2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la bancacreditrice avesse rilasciato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca,traendone la prova da un fax del 30/6/2008, in realtà mai prodotto daViterbi [OSCURATO:PERSONA], ex amministratrice della fallita.2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.2.2 La Corte d’Appello, come si desume dalla lettura della sentenza, nonha fondato il proprio convincimento sulla lettura del predetto fax ( chesecondo la tesi del ricorrente non sarebbe stato mai prodotto in giudiziocosì da determinare un errore di percezione), bensì sulle osservazioni dellasocietà fallita al progetto di stato passivo, in cui quest’ultimo documentoveniva solo menzionato («sia [OSCURATO:PERSONA] sia la stessa società fallita,opponendosi la prima e formulando la seconda osservazioni al progetto distato passivo, rappresentarono (…)».Va, quindi, radicalmente escluso qualsivoglia errore di percezione delleprove offerte.3 Il terzo mezzo di impugnazione deduce la violazione dell’art. 360,comma 1 , n. 5 c.p.c., per aver la Corte omesso di esaminare due missiveNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026inviate da [OSCURATO:SOCIETA] alla società fallita dopo la cessazione deipagamenti che fornivano la prova che la banca creditrice dapprimasubordinava il consenso alla cancellazione dell’ipoteca ex Isveimer alpagamento da parte della società poi fallita dell’importo di € 17.000.000entro e non oltre il 30/11/2008 e , successivamente, in data24/11/2008, comunicava alla società di dichiararla decaduta dagli accordiformalizzati con la precedente missiva.3.1 Il motivo è reso inammissibile, in primo luogo, dalla c.d. “doppiaconforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma quinto, c.p.c. – quipacificamente applicabile ratione temporis nel testo precedente allanovella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non avendo laricorrente fornito la prova adeguata a stabilire che le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, fossero tra loro diverse (Cass. 5947/2023).3.2 La censura, in ogni caso, difetterebbe in sé di specificità, non avendo ilricorrente né spiegato in concreto la decisività dei fatti contenuti neidocumenti che la Corte avrebbe omesso di esaminare, né individuato inquale momento del giudizio di merito sarebbero stati dedotti gli asseritifatti asseritamente dirimenti tratti dalla documentazione pretermessa.4 Il quarto motivo oppone violazione dell’art. 216, comma 3, l.fall.,nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato la scrittura del 16/5/2005, in spregio degliordinari canoni dell’ermeneutica contrattuale. Si sostiene che l’impugnatasentenza ha escluso l’effettuazione da parte della fallita del pagamento deidebiti chirografari della banca, prospettata dalla curatela come condottamateriale del reato ex art. 216, comma 3 l.fall, sulla basedell’interpretazione dell’art 2.2 del contratto fornita in sede fallimentaredalla ex amministratrice fallita, ma nel compiere tale operazioneinterpretativa avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale,secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti, ilNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026principale strumento è costituto dalle espressioni utilizzate dai contraentiche il Giudice deve collegare e raffrontare tra loro per chiarirne la portata,e l’art. 2.2 della più volte citata scrittura prevedeva testualmente ilpagamento del debito chirografario della società fallita accorpato in ununico importo con il debito ipotecario.5 Il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 1193, 1362 e 1363 c.c.,per avere la Corte d’appello, a fronte della scrittura del 16/5/2005intervenuta tra le parti, erroneamente escluso l’imputazione deipagamenti eseguiti al debito chirografario.5.1 I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili inquanto ancora una volta non colgono la ratio decidendi; la Corte, infatti,non ha proceduto ad alcuna ricostruzione ermeneutica delle clausolecontrattuali né ha statuito in materia di imputazione dei pagamenti,limitandosi ad esporre le posizioni assunte, sulla questione di cui all’art1197 c.c., nel corso del giudizio di accertamento dello stato passivo dallaCastello [OSCURATO:SOCIETA], dalla società e dall’ex amministratrice, anche nellaveste di fideiussore, dando atto che queste ultime avevano mossoosservazioni sull’ammissione del credito in privilegio, proponendo laseconda anche opposizione allo stato passivo alla decisione del giudicedelegato di imputare i pagamenti alla parte chirografaria del credito.6 Il sesto motivo ipotizza violazione dell’art. 216, 3 comma, l.fall., nonchédegli artt. 1324, 2697, 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d’Appelloescluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarottapreferenziale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ancora una volta sulla base dell’erroneainterpretazione delle clausole del contratto sulla imputazione deipagamenti. Si ascrive alla Corte, nel valorizzare il preliminare di venditadel compendio immobiliare per escludere lo stato di insolvenza,presupposto del reato di bancarotta preferenziale, di non aver tenutoconto che nel contratto vi era una clausola che obbligava [OSCURATO:SOCIETA] adestinguere, alla stipula dell’atto pubblico, tutte le iscrizioni ipotecarie sulNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026“lotto B” promesso in vendita sicché l’operazione negoziale non apportavafinanza alla società.7 Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 3, l.fall.,2697, 2727, 2729, 1324 , 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 ,comma 1 n.3, c.p.c., per avere il giudice di merito negato valore indiziarioad elementi sintomatici del concorso della banca creditrice nel reato dibancarotta preferenziale derivanti dall’interpretazione frammentaria dellamissiva della banca relativa alla fase delle trattative e risalente al4/4/2002 malgovernando la normativa sulla valutazione degli elementipresuntivi e sull’interpretazione complessiva di un atto8. L’ottavo motivo assume la violazione degli artt. 5 e 216, comma 3,l.fall., nonché degli artt. 1324, 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la Corteerroneamente escluso la sussistenza dello stato di insolvenza della societàpoi fallita all’epoca dei fatti di causa che invece emergeva da plurimielementi costituiti dallo squilibrio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA], attestatodagli stessi accordi del 16/5/2005, dal blocco delle attività dal 2001, dalpiano di rientro del 1998 nonché dall’accertata necessità di intaccare ilpatrimonio vendendo l’immobile societario per pagare i debiti scaduti.9 Il nono motivo deduce violazione dell’art. 5 l.fall., degli artt. 1362 e1363 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte erroneamenteinterpretato la scrittura privata del 1/3/2007, avente ad oggetto larisoluzione del preliminare di vendita di un’area edificabile; in particolarenell’impugnata sentenza si affermava, contrariamente al vero, che larestituzione da parte del promittente venditore del complessivo importo di€ 20.440.000 conseguente allo scioglimento consensuale del preliminare,sarebbe dovuto avvenire in maniera dilazionata “affinché fosse possibilereperire altro potenziale acquirente”. La Corte, inoltre, errandonell’individuazione del momento consumativo del reato di bancarottapreferenziale, collocandolo al tempo dell’esecuzione dei pagamenti inveceche nel successivo momento della dichiarazione di fallimento, avrebbeNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026sbagliato a relegare nell’irrilevanza l’intervenuta risoluzione delpreliminare avvenuta il 1/3/2007.10.Anche i detti motivi, avvinti da comune sorte, sono nel loro complessoinammissibili.10.1 Secondo il principio enunciato da questa Corte « In tema di reatifallimentari, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del delittodi bancarotta fraudolenta preferenziale è necessaria la verifica, con unaccertamento "ex ante", della sussistenza di indici di insolvenza, esistenteo prossima, al momento del pagamento contestato, tale da renderequest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la "par condicio creditorum »(cfr. Cass. Penale 24728/2025 ).10.2 Sempre rimanendo sul coefficiente dell’elemento materiale del delittoè stato anche chiarito che «pur se la norma incriminatrice non contemplaespressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione diinsolvenza, onde non è del tutto necessaria, a fini penali, una sua formaledefinizione, “indubbiamente, essa viene implicitamente sottesa dalladinamica del precetto”. Si è rilevato - da parte di Sez. 5, n. 35886 del20/07/2009, Corsano, in motivazione - che «[d]al dettato della I. fall., art.5, [...] si apprende che lo stato d'insolvenza consiste in una situazione diimpotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è piùin grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprieobbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni diliquidità e di credito. Esso è configurabile anche in assenza di protesti,pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituisconoparametro esclusivo del giudizio sul dissesto» ( cfr. Cass. sopra citata inmotivazione).10.3 La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con orientamentomantenutosi costante nel corso del tempo, che nel delitto di bancarottapreferenziale (art. 216, comma 3, l. fall.) l’elemento soggettivo siacostituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamentoNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore,riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico deldolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, CassazionePenale nn. 4814/2024, 31894/2009, 592/2013 e 26412/2022).Si è inoltre sottolineato che di conseguenza la strategia di alleggerire lapressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibileriequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto,soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal d.l.vo 269 del 2007,dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, l. fall. Inconclusione, il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nelcaso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditorisoddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dellaritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr. Cass. n. 31168/2009 e16983/2014.)10.4 Orbene, la Corte d’ Appello ha reso una decisione in linea con principitesté passati in rassegna: in particolare i giudici di seconde cure hanno,da un lato, affermato che, al momento della stipula della scrittura privata,la società non versava in stato di insolvenza, spiegandone le ragioni ed inparticolare precisando che vi erano concrete possibilità di utilizzo dellafinanza ricavata dal contratto preliminare di cessione del compendioimmobiliare risolto dopo che erano stati effettuati i pagamenti inesecuzione della scrittura privata e, dall’altro, hanno escluso lasussistenza del dolo specifico evidenziando che i pagamenti effettuati inadempimento dell’accordo transattivo, grazie alle risorse provenienti dalladismissione del patrimonio immobiliare, nelle intenzionidell’amministratrice della società, palesate in sede di accertamento dellostato passivo con l’opposizione all’ammissione in privilegio del credito diCastello [OSCURATO:SOCIETA], fondate sull’interpretazione del clausole dell’accordotransattivo, andassero imputate al debito garantito da ipoteca.Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/202610.5 Si tratta di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità senon nei ristretti limiti di cui all’art 360 comma 1 n. 5 c.p.c., vizio, la cuideducibilità è preclusa dalla “doppia conforme”; le censure di cui ai motivisei ed otto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici così come operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 34476/2019).10.6 In particolare assumendo la violazione di una congerie di normesostanziali e processuali (norme sulla interpretazione dei contratti , sullaprova per presunzione) il Fallimento ricorrente mira inammissibilmente asottoporre alla S.C. una nuova valutazione di quanto accertato dal giudicedi merito in ordine alla carenza di prova sia degli elementi soggettivi chedi quelli oggettivi della denunciata bancarotta preferenziale commessa dallegale rappresentante della fallita.10.7 L’ottavo motivo è inammissibile in quanto investe la decisione sullaritenuta esclusione del concorso dell’istituto di credito nel delitto dibancarotta: in realtà, una volta ritenuta non configurata la condottamateriale e il dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale in capoall’amministrazione della società è del tutto inutile discorreredell’eventuale compartecipazione al reato della banca creditrice.10.8 Del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta dalla Corted’Appello sulla esclusione dello stato di insolvenza, è l’affermazione,censurata dalla ricorrente con il nono motivo, secondo la quale la dilazioneconcessa alla [OSCURATO:SOCIETA] nella restituzione della somma di € 20.400.000a seguito della risoluzione consensuale del contratto preliminare -circostanza pacifica- era giustificata dalla possibilità di reperire altropotenziale acquirente.10.9 Nessun errore, infine, si annida nell’affermazione della Corte secondola quale, ai fini dell’accertamento dell’elemento materiale del pagamentopreferenziale e di quello soggettivo del delitto di cui all’art 219 l.fall., leNumero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026condotte vanno valutate con riferimento al momento in cui le stesse sonostate poste in essere e non al tempo della dichiarazione di fallimento.10.10 È pur vero che secondo il più recente orientamentogiurisprudenziale, segnalato nel motivo, il delitto di cui all’art 219 l.fall.giunge a consumazione al momento della dichiarazione di fallimento, checostituisce non condizione di punibilità ma un elemento essenziale dellafattispecie delittuosa; tuttavia, l’apprezzamento circa la rilevanza penaledei pagamenti va compiuto avuto riguardo alle condizioni eall’atteggiamento psicologico dell’autore esistenti al momento dellarealizzazione della condotta.Conclusivamente il ricorso è rigettato.11 Il motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] con il quale viene denunciato violazione e falsa applicazione112, 343, 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 4 c.p.c., peravere la sentenza impugnata affermato che l’appello incidentale,dichiarato assorbito, riguardava la domanda di manleva invece che lediverse questioni poste con il detto appello incidentale, rimane assorbitodal rigetto del ricorso principale.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] edichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa.Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio, cheliquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 20.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Le spese andranno distratte al difensore di [OSCURATO:PERSONA] che hadichiarato di averle anticipate.Numero registro generale 28431/2020Numero sezionale 3095/2026Numero di raccolta generale 24673/2026Data pubblicazione 17/08/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il Presidente