CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14409/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 30/10/2025, il Tribunale di Messina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Messina volta a conseguire la sostituzione in reclusione militare dellapena della reclusione per reato comune inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa indata 13/03/2024 dalla Corte d’appello di Messina, divenuta irrevocabile il 4/07/2024, nonchél’applicazione nei suoi confronti della pena militare accessoria della rimozione.Il condannato riveste lo status di militare, segnatamente “graduato aiutante”, comerisulta dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti e dalla comunicazione inviatada parte del Ministero della Difesa. Pertanto, egli è soggetto all’applicazione del codicepenale militare di pace, il cui art. 1 dispone che “la legge penale militare si applica ai militariin servizio in armi e a quelli considerati tali”.Poiché l’art. 63, comma 1, cod. pen. mil. pace, nel disciplinare l’esecuzione delle penecomuni inflitte ai militari in servizio permanente alle armi per reati previsti dalla legge comunestabilisce che, alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione daipubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ad avviso del giudicedell’esecuzione correttamente il pubblico ministero ha chiesto la modifica della pena(principale, pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, ed accessoria dell’interdizione daipubblici uffici per anni cinque) ai sensi dell’art. 183 disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] lo status del condannato, considerato che è da applicarsi la sanzionedisciplinata dall’art. 33, comma 3, cod. pen. mil. pace e per la sua durata si fa riferimentoall’art. 29 medesima legge, la Corte d’appello ha disposto la sostituzione della pena dellareclusione comune con quella della reclusione militare e l’applicazione della pena militareaccessoria della rimozione.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Messina, ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo in cui hadedotto ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la nullità dell’ordinanza impugnata, conconseguente suo annullamento, per violazione degli artt. 127 e 666, comma 3, cod. proc.pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione prima della decisione avrebbe dovutoinstaurare contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; nel casode quo l’emanazione dell’impugnata ordinanza con cui si è applicata la pena accessoriamilitare della rimozione e la reclusione militare in luogo di quella comune non è statapreceduta da un decreto di fissazione dell’udienza nel quale si indicava il giorno in cui visarebbe stata la camera di consiglio.Il ricorrente lamenta il pregiudizio subito consistente nella mancata istaurazione delcontraddittorio poiché l’incidente di esecuzione andava deciso innanzi a tutte le particostituite, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, di ordine generale e di carattereassoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 e179 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del10/02/2026, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diMessina per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudicedell'esecuzione disponga la sostituzione di pena (principale) senza dare avviso alle parti esenza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene allapartecipazione necessaria del difensore (cfr. in tema di revoca dell’indulto de plano,Sez. 1,n. 42471 del 27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, Rv. 245574-01; Sez. 2, n. 20904 del3/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 28191 del 17/06/2003, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 225210-01; Sez. 2, n. 5495 del 27/10/1999, dep. 2000, PM in proc. Tozzi, Rv. 245574-01; Sez. 1, n. 5626 del 23/11/1994, dep. 1995, Floris, Rv. 200871-01).Il caso in esame, in cui il giudice dell’esecuzione ha sostituito non solo la penaaccessoria (ipotesi invece ricadente nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.) ma anche quellaprincipale, non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676,comma 1, cod. proc. pen. in cui il giudice dell’esecuzione può provvedere senza formalità,con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, ai sensi dell’art.667, comma 4, cod. proc. pen.Era dunque necessario instaurare un contraddittorio con la parte destinataria dellarichiesta d'esecuzione avanzata dal pubblico ministero.2.1. Dall'accesso al fascicolo processuale - consentito in virtù di Sez. U. n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(processuale) e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli attiprocessuali (conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n.20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) - emerge che l’avviso dell’udienza cameralenon risulta essere stato notificato né al condannato né al difensore d’ufficio (peraltroneanche nominato), per cui va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioal Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo esame.2.2. L’omessa notificazione del decreto di fissazione e dell'avviso per la datadell'udienza d’esecuzione determina una nullità assoluta di ordine generale ed insanabiled’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e che determina una nullità delgiudizio e del provvedimento conclusivo (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, cit.; Sez. 1, n.7344 del 28/01/2008, Rv. 239138-01).2.3. È appena il caso di aggiungere che, ai fini del rilievo della nullità assolutainsanabile, nessuna incidenza in contrario spiega il dato letterale dell’art. 178, lett. c), cod.proc. pen. circoscritto alla persona dello “imputato”, poiché l’omessa citazione della parteinteressata nel procedimento di esecuzione comporta violazioni del tutto identiche, sul pianodelle garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta, a quelle derivanti dell’omessacitazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria lapresenza (cfr. già Sez. 2, n. 5495 del 27/10/1999, cit., in motiv.).3. Conclusivamente, l’impugnato provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale diMessina per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di MessinaCosì è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]