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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38465/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lentini avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato, in data 15 febbraio 2021, l'istanza difensiva volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura custodiale in atto per avere il primo Giudice erroneamente interpretato l'art. 83, commi 2, 3 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Sallemi, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. cit., per avere l'ordinanza impugnata ritenuto necessaria una manifestazione di volontà dell'interessato al proseguimento delle indagini, senza considerare: a) il senso dell'espressione "altresì", ivi utilizzata dal legislatore, che ne pone in evidenza l'intento di disciplinare le ulteriori ipotesi contenute nei nn.1) e 2), oltre quelle già espressamente indicate nella norma; b) la circostanza che, nel caso in esame, era stata documentata la prosecuzione delle indagini preliminari oltre il termine del 9 marzo 2020, a riprova del fatto che il Pubblico Ministero aveva portato avanti le indagini indipendentemente dalla volontà dell'indagato e che alcuna sospensione del procedimento vi era stata per effetto del secondo comma della citata disposizione normativa, con la conseguente inapplicabilità del quarto comma, inerente alla sospensione dei termini di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. L'ordinanza impugnata ha richiamato la disposizione normativa di cui all'art. 83 d.l. cit. e ne ha offerto una corretta applicazione, escludendo la decorrenza del termine di fase della misura cautelare applicata al ricorrente, in ragione della sospensione dei termini stabilita ex lege nel periodo ricompreso fra il 9 marzo e il 15 aprile del 2020 (prorogato alla data del 11 maggio 2020 dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).

Il secondo comma della menzionata disposizione prevede che, nell'indicato periodo, «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Nel successivo quarto comma, inoltre, si stabilisce che «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale».

2.1. Discende dal complesso di tali disposizioni che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, cit., la sospensione processuale espressamente opera anche in relazione ai "termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari", sicché non v'è dubbio che il successivo quarto comma, nello stabilire espressamente, anche in tal caso, la correlativa sospensione dei "termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice" di rito, si riferisce pure, per quanto qui rileva, ai termini di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari quali previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (v., in motivazione, Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729).

Siffatte sospensioni, tuttavia, non operano nei casi previsti dall'art. 83, comma 3, ed in particolare, per quel che rileva nel caso in esame, nelle ipotesi contemplate dalla lett. b), ove figurano, nel n. 2, i "procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza".

La deroga al meccanismo sospensivo articolato dal legislatore opera, come specificato nella richiamata lett. b) dell'art. 83, comma 3, «quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda» nei «procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza».

Si tratta, pertanto, di una deroga la cui operatività è espressamente condizionata all'esercizio di una facoltà da parte dei soggetti interessati.

Dalla piana lettura della richiamata disposizione normativa, il cui secondo comma prevede una sospensione del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" nell'arco temporale ivi indicato, si evince che le eccezioni — tassativamente contemplate nei numeri 1), 2) e 3) della lett. b) del terzo comma dell'art. 83 cit. - alla operatività della sospensione dei termini (anche di custodia cautelare) prevista durante il periodo ernergenziale dai commi 2 e 4 della medesima disposizione sono subordinate al verificarsi di una condizione, ossia alla formulazione di una espressa richiesta "che si proceda" da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti (ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione) ovvero dai loro difensori: richiesta dal ricorrente non avanzata nel caso in esame, donde la piena legittimità dell'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di inefficacia della misura.

2.2. Al riguardo, invero, questa Corte (Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Macaluso, Rv. 281525) ha affermato il principio secondo cui, in tema di normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, essendo imposta per legge, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice.

La dilatazione dei termini massimi di custodia cautelare, collegata ex lege alla sospensione delle attività processuali per ragioni di tutela della salute pubblica, è dunque evitabile con una contraria manifestazione di volontà da parte della persona sottoposta ad indagini o del suo difensore.

Secondo la disciplina prevista per la fase emergenziale, infatti, l'indagato sottoposto a custodia cautelare, così come il suo difensore, è "libero di valutare se richiedere all'autorità giudiziaria procedente, che nella fase delle indagini preliminari è il pubblico ministero (art. 327 cod. proc. pen.), di non sospendere le relative attività, così evitando, da un lato, il congelamento del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare, ma, d'altro lato, esponendosi alle ricadute che ciò potrebbe avere sul proprio coinvolgimento personale nelle attività processuali e sulla conseguente impossibilità di mantenere il distanziamento sociale". (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], cit., secondo cui la legge ha operato, in tal modo, "un bilanciamento non certo irragionevole tra protezione del diritto alla salute (sia quella pubblica, sia quella dell'indagato e del suo difensore), speditezza processuale e protrazione non indebita della detenzione cautelare").

Nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, cit. in relazione agli artt. 3, 13, 15 e 27 Cost., nella parte in cui, per il contenimento della pandemia da "Covid-19", prevede la sospensione del decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., questa Corte ha osservato che «la complessiva ragionevolezza del sistema, e l'attenzione a limitare quanto più possibile le negative ricadute della forzata sospensione delle attività processuali sulla durata della custodia cautelare, è peraltro confermata dal fatto che l'art. 83, comma 4, d.l. 18 del 2020, nel sospendere i termini massimi della stessa, non richiama anche quelli contenuti nell'art. 304 cod. proc. pen., ciò che in particolare vale per i termini previsti dal sesto comma, la cui decorrenza, pertanto, è insensibile rispetto alla sospensione determinata dalla disciplina dell'emergenza (cfr. anche Sez. 5, n. 27989 del 21/09/2020, Osaymwen, Rv. 280320-02).

Questa conclusione trova conferma nel disposto di cui al terzo comma della citata disposizione, ove si stabilisce, appunto, che anche le disposizioni sulla sospensione previste non operano nei «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale».

2.3. Ciò posto, affatto condivisibile può ritenersi l'assunto, dal ricorrente formulato sulla base del richiamo ad un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 4 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780), secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti.

Secondo tale impostazione ermeneutica, la disciplina in esame non prevede un'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicabile indiscriminatamente a tutti i procedimenti nel periodo in riferimento (9 marzo - 11 maggio 2020), poiché la sospensione di tali termini può operare solo se vi sia una contestuale sospensione di termini procedurali finalizzati al compimento di atti processuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 83 cit.

Ora, anche a voler prescindere dal preliminare, e già assorbente, rilievo che la su esposta deduzione difensiva è stata solo aspecificamente prospettata in questa Sede, senza precisare quali sarebbero gli atti processuali rilevanti al fine qui considerato, né i termini procedurali finalizzati al loro compimento, non v'è dubbio che quella configurata dal legislatore sin dal d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 "sia una vera e propria sospensione dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica" (v., in motivazione, Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 83 cit. contempla l'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, prevedendo non solo il rinvio delle udienze (comma 1), ma anche la sospensione dei termini processuali di qualsiasi natura (comma 2): la sospensione dei termini stabiliti dall'art. 83, comma 2, nell'arco temporale ivi indicato riguarda, infatti, la generalità dei termini per compimento di qualsiasi atto, sicché sono sospesi «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Il carattere generale ed obbligatorio del meccanismo sospensivo, accompagnato, nella prospettiva seguita dal legislatore, non solo dal rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e dalla sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli uffici giudiziari (art. 83, commi 1 e 2), ma anche dalle connesse, contestuali, sospensioni dei termini di prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari personali, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 83, comma 4, non consente di ritenere che solo "in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto nei confronti dell'imputato" (v., in motivazione Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], cit., nonché, negli stessi termini, Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281167).

Invero, la sola deroga alla generale operatività del meccanismo sospensivo è quella dal legislatore subordinata, nell'ambito dei procedimenti tassativamente indicati nei numeri 1), 2) e 3) della lett. b) del terzo comma dell'art. 83, al ricorrere di una condizione legata, come si è visto, ad un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'interessato (nel caso in esame, la persona in vinculis o il suo difensore), senza che alcun rilievo possa attribuirsi, in forza del dato testuale e alla luce di una complessiva lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 83 cit., ad una non contemplata "attività di verifica, per ciascuno procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 83", cui ricollegare, in tesi, anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lentini avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato, in data 15 febbraio 2021, l'istanza difensiva volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura custodiale in atto per avere il primo Giudice erroneamente interpretato l'art. 83, commi 2, 3 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Sallemi, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. cit., per avere l'ordinanza impugnata ritenuto necessaria una manifestazione di volontà dell'interessato al proseguimento delle indagini, senza considerare: a) il senso dell'espressione "altresì", ivi utilizzata dal legislatore, che ne pone in evidenza l'intento di disciplinare le ulteriori ipotesi contenute nei nn.1) e 2), oltre quelle già espressamente indicate nella norma; b) la circostanza che, nel caso in esame, era stata documentata la prosecuzione delle indagini preliminari oltre il termine del 9 marzo 2020, a riprova del fatto che il Pubblico Ministero aveva portato avanti le indagini indipendentemente dalla volontà dell'indagato e che alcuna sospensione del procedimento vi era stata per effetto del secondo comma della citata disposizione normativa, con la conseguente inapplicabilità del quarto comma, inerente alla sospensione dei termini di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. L'ordinanza impugnata ha richiamato la disposizione normativa di cui all'art. 83 d.l. cit. e ne ha offerto una corretta applicazione, escludendo la decorrenza del termine di fase della misura cautelare applicata al ricorrente, in ragione della sospensione dei termini stabilita ex lege nel periodo ricompreso fra il 9 marzo e il 15 aprile del 2020 (prorogato alla data del 11 maggio 2020 dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). Il secondo comma della menzionata disposizione prevede che, nell'indicato periodo, «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Nel successivo quarto comma, inoltre, si stabilisce che «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». 2.1. Discende dal complesso di tali disposizioni che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, cit., la sospensione processuale espressamente opera anche in relazione ai "termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari", sicché non v'è dubbio che il successivo quarto comma, nello stabilire espressamente, anche in tal caso, la correlativa sospensione dei "termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice" di rito, si riferisce pure, per quanto qui rileva, ai termini di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari quali previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (v., in motivazione, Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729). Siffatte sospensioni, tuttavia, non operano nei casi previsti dall'art. 83, comma 3, ed in particolare, per quel che rileva nel caso in esame, nelle ipotesi contemplate dalla lett. b), ove figurano, nel n. 2, i "procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza". La deroga al meccanismo sospensivo articolato dal legislatore opera, come specificato nella richiamata lett. b) dell'art. 83, comma 3, «quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda» nei «procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza». Si tratta, pertanto, di una deroga la cui operatività è espressamente condizionata all'esercizio di una facoltà da parte dei soggetti interessati. Dalla piana lettura della richiamata disposizione normativa, il cui secondo comma prevede una sospensione del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" nell'arco temporale ivi indicato, si evince che le eccezioni — tassativamente contemplate nei numeri 1), 2) e 3) della lett. b) del terzo comma dell'art. 83 cit. - alla operatività della sospensione dei termini (anche di custodia cautelare) prevista durante il periodo ernergenziale dai commi 2 e 4 della medesima disposizione sono subordinate al verificarsi di una condizione, ossia alla formulazione di una espressa richiesta "che si proceda" da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti (ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione) ovvero dai loro difensori: richiesta dal ricorrente non avanzata nel caso in esame, donde la piena legittimità dell'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di inefficacia della misura. 2.2. Al riguardo, invero, questa Corte (Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Macaluso, Rv. 281525) ha affermato il principio secondo cui, in tema di normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, essendo imposta per legge, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice. La dilatazione dei termini massimi di custodia cautelare, collegata ex lege alla sospensione delle attività processuali per ragioni di tutela della salute pubblica, è dunque evitabile con una contraria manifestazione di volontà da parte della persona sottoposta ad indagini o del suo difensore. Secondo la disciplina prevista per la fase emergenziale, infatti, l'indagato sottoposto a custodia cautelare, così come il suo difensore, è "libero di valutare se richiedere all'autorità giudiziaria procedente, che nella fase delle indagini preliminari è il pubblico ministero (art. 327 cod. proc. pen.), di non sospendere le relative attività, così evitando, da un lato, il congelamento del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare, ma, d'altro lato, esponendosi alle ricadute che ciò potrebbe avere sul proprio coinvolgimento personale nelle attività processuali e sulla conseguente impossibilità di mantenere il distanziamento sociale". (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], cit., secondo cui la legge ha operato, in tal modo, "un bilanciamento non certo irragionevole tra protezione del diritto alla salute (sia quella pubblica, sia quella dell'indagato e del suo difensore), speditezza processuale e protrazione non indebita della detenzione cautelare"). Nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, cit. in relazione agli artt. 3, 13, 15 e 27 Cost., nella parte in cui, per il contenimento della pandemia da "Covid-19", prevede la sospensione del decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., questa Corte ha osservato che «la complessiva ragionevolezza del sistema, e l'attenzione a limitare quanto più possibile le negative ricadute della forzata sospensione delle attività processuali sulla durata della custodia cautelare, è peraltro confermata dal fatto che l'art. 83, comma 4, d.l. 18 del 2020, nel sospendere i termini massimi della stessa, non richiama anche quelli contenuti nell'art. 304 cod. proc. pen., ciò che in particolare vale per i termini previsti dal sesto comma, la cui decorrenza, pertanto, è insensibile rispetto alla sospensione determinata dalla disciplina dell'emergenza (cfr. anche Sez. 5, n. 27989 del 21/09/2020, Osaymwen, Rv. 280320-02). Questa conclusione trova conferma nel disposto di cui al terzo comma della citata disposizione, ove si stabilisce, appunto, che anche le disposizioni sulla sospensione previste non operano nei «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale». 2.3. Ciò posto, affatto condivisibile può ritenersi l'assunto, dal ricorrente formulato sulla base del richiamo ad un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 4 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780), secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. Secondo tale impostazione ermeneutica, la disciplina in esame non prevede un'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicabile indiscriminatamente a tutti i procedimenti nel periodo in riferimento (9 marzo - 11 maggio 2020), poiché la sospensione di tali termini può operare solo se vi sia una contestuale sospensione di termini procedurali finalizzati al compimento di atti processuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 83 cit. Ora, anche a voler prescindere dal preliminare, e già assorbente, rilievo che la su esposta deduzione difensiva è stata solo aspecificamente prospettata in questa Sede, senza precisare quali sarebbero gli atti processuali rilevanti al fine qui considerato, né i termini procedurali finalizzati al loro compimento, non v'è dubbio che quella configurata dal legislatore sin dal d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 "sia una vera e propria sospensione dei procedimenti e dei processi, atteso che il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini sono misure che sono state adottate proprio al dichiarato fine di provocare una generalizzata stasi dell'attività giudiziaria - salve le eccezioni espressamente previste - funzionale al contenimento dell'emergenza pandemica" (v., in motivazione, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 83 cit. contempla l'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, prevedendo non solo il rinvio delle udienze (comma 1), ma anche la sospensione dei termini processuali di qualsiasi natura (comma 2): la sospensione dei termini stabiliti dall'art. 83, comma 2, nell'arco temporale ivi indicato riguarda, infatti, la generalità dei termini per compimento di qualsiasi atto, sicché sono sospesi «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Il carattere generale ed obbligatorio del meccanismo sospensivo, accompagnato, nella prospettiva seguita dal legislatore, non solo dal rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e dalla sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli uffici giudiziari (art. 83, commi 1 e 2), ma anche dalle connesse, contestuali, sospensioni dei termini di prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari personali, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 83, comma 4, non consente di ritenere che solo "in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto nei confronti dell'imputato" (v., in motivazione Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], cit., nonché, negli stessi termini, Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281167). Invero, la sola deroga alla generale operatività del meccanismo sospensivo è quella dal legislatore subordinata, nell'ambito dei procedimenti tassativamente indicati nei numeri 1), 2) e 3) della lett. b) del terzo comma dell'art. 83, al ricorrere di una condizione legata, come si è visto, ad un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'interessato (nel caso in esame, la persona in vinculis o il suo difensore), senza che alcun rilievo possa attribuirsi, in forza del dato testuale e alla luce di una complessiva lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 83 cit., ad una non contemplata "attività di verifica, per ciascuno procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 83", cui ricollegare, in tesi, anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
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