CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18187/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/02/1988avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Bari,Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato ed i ricorsi degli AvvocatiPezzolla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittaha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pezzola, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], concludeva, con memoria scritta,con l’annullamento integrale della sentenza impugnata e, in subordine, perl’annullamento relativo al trattamento sanzionatorioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] MarinelBogdan e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso nei reati di rapina,resistenza, lesioni e porto di arma da taglio.2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di ComanMarinel [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1 violazione di legge (artt. 110, 682, 685 cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento del “concorso” nella consumazione dellelesioni: non sarebbe stato chiarito quale fosse stato il concreto contributo fornitodal ricorrente.2.2. violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per il reato di resistenza pubblico ufficiale: nonsarebbe stato accertato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto consapevolezza della qualificadelle persone nei confronti delle quali avrebbe agito la condotta violentaqualificata come resistenza.2.2.1. Entrambe le doglianze non superano la soglia di ammissibilità poichéproposte tardivamente solo con il ricorso per cassazione con inemendabileviolazione della catena devolutiva indicata dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen.come condizione di ammissibilità dei motivi che deducono vizi di motivazione oviolazioni di legge non rilevabili – come quelli in esame - in ogni stato e gradodel procedimento.2.3. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alriconoscimento della continuazione: i reati accertati avrebbero potuto essereconsiderati “indipendenti”, dunque non collegati dalla unità d'intento checaratterizza la continuazione.2.3.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto nonsupportato dal necessario interesse processuale: il ricorrente contesta infatti unavalutazione a lui favorevole, ovvero il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati contestati, che si traduce in un significativoabbattimento della sanzione complessivamente irrogata.2.4. Violazione di legge (artt. 69 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva (a) che nonsarebbe stata effettuata una ponderata valutazione della personalità delricorrente, (b) che la recidiva sarebbe stata applicata “automaticamente”, (c)che non sarebbe stato chiarito se la pena applicata fosse stata legittimamentediminuita per il rito scelto.2.4.1. Si tratta di doglianze manifestamente infondate.Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha analizzato lapersonalità del [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la stessa non potesse legittimare ilridimensionamento del trattamento sanzionatorio; la Corte rilevava infatti che ilComan, pregiudicato per un reato specifico, era colui che aveva ideato il progettocriminoso (pag. 20 della sentenza impugnata). Era stata legittimamente ritenutaanche la recidiva giacché il [OSCURATO:PERSONA], manifestando un chiaro accrescimento dellapericolosità sociale, aveva consumato una rapina pochi mesi dopo essere statocondannato per furto. Infine, la conferma della sanzione inflitta in primo gradoimplica - contrariamente a quanto dedotto - che sia stata applicata anche lariduzione per il rito.[OSCURATO:PERSONA] rileva comunque che nessuna illegalità della pena è rilevabile inragione del fatto che i giudici di merito non hanno tenuto conto che tra i reatiavvinti dal vincolo della continuazione vi fosse anche una contravvenzione: siribadisce infatti che in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni,l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuenteprevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in manieradistinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi dipena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri neilimiti edittali (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02)3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:3.1. con i primi due motivi si deduceva violazione di legge (art. 116 cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorsoanomalo: l'uso dell'arma e la violenza non sarebbe stati previsti ab initio e losviluppo dell’azione criminosa non sarebbe stato prevedibile.3.1.1. Tali motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto sirisolvono nelle richieste di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste afondamento della conforme valutazione di sussistenza della responsabilitàconcorsuale del ricorrente fondata sulla base dell’espressa esclusione dellapossibilità di riconoscere la sussistenza del concorso c.d. “anomalo”.La Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura,rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente partecipato alla violenta colluttazioneche connotava l'azione criminosa (come riferito da entrambi i pubblici ufficiali cheavevano tentato di bloccarlo) e che il fatto che l'arma utilizzata fosse detenutada uno solo dei concorrenti non era elemento idoneo a consentire ilriconoscimento del concorso anomalo (pag. 17 della sentenza impugnata).3.2. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 133 cod.pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state indicate le ragioni poste afondamento della scelta di bilanciare in equivalenza le circostante eterogenee edella definizione della pena base, quantificata in misura non prossima al minimoedittale.3.2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenza haconfermato la pena inflitta dal giudice di primo grado che aveva già ridotto lapena base nella massima estensione prevista per la concessione delle attenuantigeneriche ed aveva applicato un contenuto aumento per la continuazione(pag.17 della sentenza impugnata).4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]