CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33545/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34439-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 61/63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 5057/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr. 34439/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. la soc. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, relativo all'anno di imposta 2007, scaturente da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate con sentenza che veniva annullata dalla Corte di Cassazione; riassunto il processo la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio ritenendo legittimo l'avviso di accertamento induttivo giustificato dagli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza in ordine all'inattendibilità della contabilità. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L' Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo partecipare all'eventuale udienza di discussione. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 34439 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 39 e 41 dPR 633/72 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 e 5 cpc; si sostiene che la CTR non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive della contribuente che facevano leva sulla insufficienza delle dichiarazioni del soggetto terzo nella cui disponibilità era stata rinvenuta la fattura in nero della società ricorrente a fondare l'accertamento induttivo in mancanza di altri pregnanti elementi. Viene, inoltre, evidenziato che i giudici di appello, a prescindere della legittimità o meno dell'accertamento induttivo, non hanno tenuto conto delle componenti negative del reddito accertato extraconta bil mente. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione deduce la violazione dell'art 360 10 comma nr. 3 e artt. 2727 e 2729 e 2967 cc non avendo la CTR fatto buon governo dei principi del riparto della prova omettendo di rilevare che il metodo di determinazione dei ricavi e di individuazione della evasione Iva in base all'annotazione su un registro di un soggetto estraneo alla società era viziato in origine in quanto privo di riscontro 2 II primo profilo del primo motivo e il secondo, motivo da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 La CTR ha dato conto della genesi della pretesa fiscale di tipo induttivo: in particolare, nell'ambito della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza presso i locali della Capitalfer, sono stati rinvenuti sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] scritture extracontabili chiare e dettagliate circa la vendita in nero del materiale ferroso da parte della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. Dunque l'accertamento induttivo si fonda su una contabilità in nero precisa ed inequivoca dove sono state annotate per l'anno 2007 operazioni « con indicazione delle date, del peso e Ric. 2019 n. 34439 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- della qualità del materiale ferroso trasportato..nonchè le somme ricevute in corrispettive per la vendita in nero del materiale stesso>>; è inoltre emersa, sempre secondo quanto affermato dalla CTR, << la corrispondenza tra i dati riportati sui documenti di trasporto acquisiti dalla Guardia di Finanza e le operazioni di trasporti relative alle suddette cessioni non contabilizzate ai fini delle imposte dirette e indirette». 2.2 I giudici di seconde cure hanno, quindi, correttamente applicato gli artt 39 2 comma lett d) e 41 dPR 600/73 e 55 dPR 633/72 e le norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla valutazione degli elementi di prova. 2.3 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica alla valutazione delle prove del giudicante ed in una richiesta di revisione del fatto e degli elementi di prova raccolti nel processo Si tratta di una attività che è espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito e come tale è censurabile solamente, attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n. 2707). 2.4 II motivo viene, in effetti, rubricato anche come violazione dell'art 360 comma 10 nr. 5 ma risulta, in tale modo, mal formulato in quanto non si contesta la pretermissione di un fatto storico bensi l'asserita scorretta valutazione di elementi probatori. 3 E' invece fondata l'ulteriore censura di violazione di legge, contenuta nel primo motivo. Ric. 2019 n. 34439 sez. MT - ud. 15-06-2021 -4- 2.1 Premesso che è incontestato il fatto che l'accertamento alla base delle riprese sia induttivo puro, ai fini e per gli effetti dell'art.39, comma 2, lett. d) e dell'art.41, d.P.R. n.600 del 1973, secondo il costante insegnamento di questa Corte «In tema di accertamento induttivo cd. puro, l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748/2018,; conforme a Cass nr.3995 /2009. Inoltre, la Consulta insegna che: «In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacita' contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati» (Corte Cost. n. 225 del 2005). 2.3 Nel caso di specie, la sentenza ha del tutto omesso nel suo ragionamento di esplicitare se nell'avviso di accertamento fossero stati o meno presi in considerazione, ai fini della rideterminazione delle riprese, i costi di produzione, da quantificarsi in via percentuale secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale. 3 Pertanto, il primo motivo va accolto, disatteso il secondo, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per ulteriore esame in relazione al profilo di doglianza accolto e anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità. P.Q.M. Ric. 2019 n. 34439 sez. MT - ud. 15-06-2021 -5- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 15 g