CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25230-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.25230/2020 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n.158/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 1188/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: TolomelloJosè ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 158 del 2020 della CdA di Napoli, esponendo che: - aveva opposto una iscrizione ipotecaria basata su cartella di pagamento per debiti previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione; - il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ed aveva compensato le spese, con pronuncia confermata dalla Corte territoriale che aveva ritenuto corretta la motivazione sulla compensazione in ragione della permanente alternanza della giurisprudenza successiva alle SS.UU. n. 22553 del 2016 dimostrata da Cass n. 24106 del 2019; non hanno svolto difese gli intimati: chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 giugno 2023, il Collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte, come il Tribunale, avrebbe errato compensando le spese processuali sulla base di ragioni inidonee ed inesistenti; il motivoè fondato; alla fattispecie oggetto di causa è applicabile ratione temporis (ricorso di primo grado depositato il 4.7.17) l'art.92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero";la Corte Cost., con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"; premesso che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di idoneità, in astratto , dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, nel caso di specie, deve ritenersila violazione dell'art. 92 c.p.c.; infatti, la sentenza impugnata ha disposto la compensazione afferma ndo la persistenza dell’incertezza della giurisprudenza che a veva portato alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 22533 del 2016 ; tale non recentissima sentenza, ad avviso della Corte territoriale, non avrebbe dissolto il dubbio sul termine di prescrizione dei crediti contributivi iscritti a ruolo ed oggetto di cartella non opposta, giacché anche la successiva ordinanza n. 24106 del 2019 della Corte di cassazione avrebbe riproposto la tesi della durata decennale del termine di prescrizione; tale affermazione è, tuttavia, non corrispondente al contenuto della citata ordinanza, la quale ha disatteso la tesi della ricorrente (Agenzia per le Entrate), che chiedeva affermarsi la natura decennale del termine, proprio ribadendo il principio espresso da Cass. SS. UU. n. 23397 (non n. 22533, come erroneamente indicato dalla sentenza impugnata) del 2016 e concludendo per l’inammissibilità del ricorsovertente su questioni di diritto sulle quali esiste un orientamento consolidatodella Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi; la critica mossa dal ricorrente, in quanto fondatamente volta a disconoscere l'esistenza in concreto del contrasto giurisprudenziale e quindi de l mutamento di giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, si colloca all’interno del vizio di violazione di legge , integrando un vizio di sussunzione, e risulta pertanto ammissibile e fondata; secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi spec.: Cass. n. 24234/16), in tema di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento specifico e consolidato all'epoca dell'insorgenza della controversia, tutte circostanze non ricorrenti nella specie; alla fattispecie si applica la disciplina scaturita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ma le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, non sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata; nella stessa, come anticipato in parte narrativa, si discorre di incertezze giurisprudenziali in realtà smentite dagli stessi precedenti citati, senza quindi rendere decifrabile la congruenza rispetto alla statuita deroga al principio della soccombenza; ne discende che risulta del tutto carente una motivata sussunzione della fattispecie processuale in quella legale; spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d ’ A ppell