CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 novembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 20 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di rapina impropria (art. 628, comma secondo, cod. pen.), confermava la condanna nei suoi confronti, riqualificando il fatto in termini di rapina propria (art. 628, comma primo, cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata derubricazione della rapina nel delitto di furto, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice correttamente escluso la mera integrazione del delitto ex art. 624 cod. pen., in ragione della condotta violenta posta in essere dall'imputato al fine di impossessarsi del cellulare, emergente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e confermate da quelle del suo amico presente al momento del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente