CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 321/2023depositata il 01/05/2023.Numero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace diLamezia Terme la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la condannaal risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti inconseguenza dello smarrimento di un pacco spedito alle Filippine in data15 aprile 2014, contenente beni del valore di euro 831,00.Nella resistenza di quest’ultima con sentenza n. 767/2016 il Giudice diPace accoglieva la domanda, ritenendo sussistente la responsabilità dellasocietà ex art. 1693 c.c. per la perdita della spedizione, condannando laconvenuta società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di euro 831,00.2. Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. interponevagravame2.1. Con sentenza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’appello.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice del gravame la societàPoste [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 e 10 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente rigettato lasollevata eccezione di incompetenza per valore.Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, ladomanda proposta dall’attore in primo grado era di valore indeterminato ocomunque eccedente i limiti di competenza del giudice di pace, poichéNumero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026formulata per l’importo di euro 2.000,00 “o quella maggiore o minoreritenuta di giustizia, e comunque entro i limiti di euro 5.200,00”.Si duole non essersi considerato che siffatta formulazione -rinviante aliquidazione equitativa del danno comprendente anche il valore dellamerce, le spese e gli accessori- avrebbe imposto di determinare il valoredella causa ai sensi dell’art. 10 c.p.c. sulla base della domandacomplessiva, con conseguente competenza del tribunale e non del giudicedi Pace.Si duole che il tribunale abbia giustificato l’indicazione di euro 5.200,00come “mera svista” dell’attore, trascurando che quest’ultimo, pur avendochiesto termini ex art. 320, 4° comma, c.p.c., non ha provveduto amodificare le conclusioni, confermando così l’ammontare eccedente lasoglia di competenza del giudice onorario.Lamenta che il tribunale ha erroneamente ritenuto correttamente radicatala competenza del giudice di pace benché la domanda attorea fosseformulata in modo indeterminato ovvero per un importo eccedente i limitidi competenza per valore, avendo l’attore domandato il risarcimento dieuro 2.000,00 “ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ecomunque entro i limiti di euro 5.200,00”, con espressa evocazione di unaliquidazione equitativa e comprensiva del valore della merce, delle spese edegli accessori.Siffatta formulazione – che non circoscriveva l’oggetto della domanda mala estendeva fino alla soglia massima di euro 5.200,00 – avrebbe imposto,ai sensi dell’art. 10 c.p.c., di determinare il valore della causa sulla basedella domanda complessiva, con conseguente competenza del Tribunale enon del Giudice di Pace.La ricorrente censura, altresì, la motivazione del giudice di appello nellaparte in cui ha qualificato come “mera svista” l’indicazione del limite dieuro 5.200,00, senza considerare che l’attore, pur avendo richiesto itermini ex art. 320, comma 4, c.p.c., non aveva modificato né precisato leNumero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026conclusioni, confermando così il petitum in misura eccedente lacompetenza del giudice onorario.Il motivo è inammissibile.L’accertamento del valore della controversia diretto al fine di individuare lacompetenza del giudice adito (nella specie, giudice di pace o tribunale) ècompito esclusivo del giudice del merito; il quale, nella fattispecie intrattazione, ha ravvisato la competenza nella specie del giudice di pace inquanto sin dall’atto introduttivo del giudizio e dalla stessa nota diiscrizione a ruolo il valore indicato da parte attrice è stato di euro2.000,00; a fronte di tali ultime circostanze, la diversa indicazione delvalore di euro 5.200,00 era riferibile allo scaglione relativo al contributounificato, se non a mero errore materiale.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione del D.lgs. n. 261/1999 e degli artt. 1218 e 1382 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Si duole che il tribunale abbia erroneamente escluso la validità e l’efficaciadelle clausole contrattuali limitative della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] incaso di perdita della spedizione.Lamenta che, nell’affermare la responsabilità integrale della società aisensi dell’art. 1693 c.c., il giudice d’appello abbia omesso di considerarel’applicabilità delle Condizioni generali di contratto sottoscritte dall’attoreal momento della spedizione, le quali prevedono -in conformità alla Cartadella qualità del servizio postale- un indennizzo forfettario predeterminatoper la perdita del plico, con esclusione di ulteriori forme di risarcimento.Osserva che tale clausola non ha carattere vessatorio, essendoespressamente autorizzata dall’art. 14 d.lgs. n. 261/1999, attuativo delladirettiva 97/67/CE, che consente l’adozione di misure compensative oindennitarie in caso di disservizio. E che configura in realtà una clausolapenale ai sensi dell’art. 1382 c.c., sicché il tribunale avrebbe dovuto dareNumero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026esclusivamente l’indennizzo contrattuale previsto dalle condizioni generalidel servizio, anziché riconoscere un risarcimento integrale fondato sulladisciplina generale del contratto di trasporto.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1693 e 1696 c.c., in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c.Si duole che il tribunale abbia erroneamente applicato le norme sulcontratto di trasporto solo parzialmente, omettendo di considerare il limitelegale al risarcimento previsto dall’art. 1696, 2 comma, c.c.Lamenta che, una volta qualificata la fattispecie nell’ambito del trasportodi cose, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare integralmente ladisciplina di settore, riconoscendo che la responsabilità del vettore -purconfigurata ai sensi dell’art. 1693 c.c.- è comunque soggetta ai limitirisarcitori previsti dalle Convenzioni internazionali che regolano il trasportoaereo.Si duole che il tribunale l’abbia viceversa condannata al pagamentodell’intero dichiarato valore del plico smarrito, omettendo di applicare ilmassimale legale previsto dalla normativa convenzionale, essendonepertanto derivata un’impropria combinazione di regole: il giudice d’appelloha richiamato la disciplina codicistica sulla responsabilità del vettore, mane ha disatteso la correlata limitazione dell’ammontare risarcibile, inviolazione del principio di necessaria applicazione integrale e coerentedella normativa speciale.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibiliVa anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 comma nn. 4 e6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinatosecondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altric/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in lineaNumero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è lasemplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente allagaranzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione dellagiustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte delcompito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il dirittodi accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (ilprincipio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduceil contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoe se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che puòessere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, inottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimentiidonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano statiprodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cuiil ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481).Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando),il ricorrente ha invero l’onere di indicare specificatamente, a pena diinammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto eindividuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui qualiil ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderati, ad una diversa decisione.Ciò in quanto il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che dianoal giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza dellamotivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord.,8/8/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/7/2023, n. 20139;Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/7/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord.,22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595;Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/2/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V,20/7/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/4/2022, n. 12481; Cass. civ.,Numero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sez. V, Ord., 13/1/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n.28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).Orbene, nella specie l’odierna ricorrente si è limitata a dedurre in modogenerico l’erronea applicazione del contratto, senza tuttavia enunciare nétrascrivere le specifiche clausole contrattuali che si assumono violate omal interpretate, né indicarne il contenuto rilevante ai fini delle censure.Tale carenza impedisce di verificare la fondatezza delle doglianzeformulate e si risolve in una violazione del principio di specificità deimotivi, con conseguente inammissibilità degli stessi.Sulla scorta dei suddetti principi la valutazione delle risultanze processualicompiuta dal tribunale, quale giudice d’appello, sono immuni da censure,non essendo la relativa motivazione viziata da un punto di vista logico egiuridico.4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 92c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere i giudici dimerito pronunciato sull’eccezione preliminare di inammissibilità delladomanda per mancata prova dell’avvenuta proposizione del reclamocontrattualmente previsto.Lamenta che controparte non ha dimostrato di aver proposto il reclamonei termini e nelle modalità stabilite dalle Condizioni generali di contratto(art. 10.3).Si duole non essersi considerato che il reclamo è stato formulato solotelefonicamente e tardivamente, dopo l’instaurazione del giudizio, senzache sia stata mai stata trasmessa la documentazione necessaria perconsentirle definizione bonaria della controversia, sicché il giudice avrebbedovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda, o quanto menocompensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in considerazionedella condotta negligente di controparte.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 14848/2023Numero sezionale 4467/2025Numero di raccolta generale 15546/2026Data pubblicazione 21/05/2026In violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366,1° comma n. 6 c.p.c. la ricorrente non riporta debitamente nel ricorso laclausola del contratto che denuncia essere stata violata dal [OSCURATO:PERSONA].5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]