CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 22835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28057/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Piemonte, n. 32. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore. –resistenti – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 20810/2020, depositata in data 30 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso il pignoramento verso terzi - eseguito a suo carico in data 23 gennaio 2012 su istanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Roma, e nei confronti del terzo, [OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ex articolo 72-bis e 48-bis del d.P.R. 29 settembre Revocazione (Ord. 20810/2020, VI sez., Cassazione) 1973, n. 602 - a seguito del mancato pagamento da parte della società, fallita e tornata in bonis, delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 09720030319508775 , notificata il 14/01/2004, per tributi dovuti per l'anno d'imposta 1995. 2. Il Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1520/04/2014, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. 3. La società contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la C.t.p. di Roma che, con sentenza n. 26487/38/2016, accoglieva il ricorso. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ente della riscossione dinanzi la C.t.r. del Lazio, nel cui giudizio resisteva la contribuente con controdeduzioni. 5. Tale commissione, con sentenza n. 6691/2018, depositata in data 2 ottobre 2018, accoglieva il gravame riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Contro la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione e sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia delle Entrate riscossione resistevano con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato. 7. La Corte, con ordinanza n. 20810/2020, depositata in data 30 settembre 2020, rigettava il ricorso. 8. Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, la società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione non hanno notificato e depositato controricorso, ma hanno prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 per la quale la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella ordinanza impugnata, la Corte ha ritenuto che la società contribuente avesse avuto adeguata cognizione della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in occasione dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito in data 23 gennaio 2012, con la conseguenza che essa avrebbe potuto e dovuto impugnare la cartella entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Ilricorso è inammissibile. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra letante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022). 2.1. Nella fattispecie in esame, nell’ordinanza impugnata n. 20810/2020, si è dato espressamente atto che l'atto prodromico al pignoramento presso terzi, costituito dalla cartella di pagamento nr 09720030319508775, è stato notificato in data 4 gennaio 2004 al solo curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl e si riferiva a tributi accertati prima della dichiarazione del fallimento; che era stato accertato in fatto che il curatore non a veva ritenuto opportuno proporre opposizione alla cartella e che il credito erariale era stato ammesso allo stato passivo del fallimento; che “ la società, tornata in bonisnel 2008, abbia avuto adeguata cognizione della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in occasione l'atto di pignoramento presso terzi eseguito in data 23.1.2012, con la conseguen za che il contribu ente avrebbe potuto e dovuto impugnare la cartella (eventualmente insieme all'atto esecutivo) entro il termine di giorni 60 stabilito dall'art 21 d.lvo n. 546 del 1992. L’'opposizione all'esecuzione con la quale venivano formulate censure alla cartella dipagamento risulta essere stata proposta in data 29.4.2013, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art 21 d.lvo 546/92.”; infine, che “Sul punto il contribuente afferma che non gli era stato notificato l'atto di pignoramento e di averne avuto notizia dalla comunicazione del terzo pignorato senza tuttavia indicare e provare l'effettivo momento al fine di verificare la tempestività dell'opposizione”. 2.2. Pertanto, come risulta inequivocabilmente dalla motivazione dell’ordinanza revocanda, ed in particolare dai passaggi richiamati, la Corte si è espressamente pronunciata sulla circostanza, controversa, relativa alla “adeguata cognizione della cartella esattoriale” da parte della contribuente, per effetto dell’atto di pignoramento presso terzi, per cui la revocazione è inammissibile ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Quanto poi alle conseguenze diverse che , secondo la contribuente , la Corte avrebbe dovuto piuttosto trarre da tali circostanze, si tratta della denunzia di pretesi ed ipotetici errori di diritto , o comunque eventualmente commessi nell’interpretazione degli atti processuali e della relativa documentazione, ovverossia errori di giudizio non attingibili dal giudizio di revocazione (n. 5326 del 21/02/2023; Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 442 del 11/01/2018). 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese essendo l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione rimaste intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura p