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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 17068/2026

Testo disponibile della fonte

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del 10/02/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data16 gennaio 2026, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 192, commi 3-4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., conriferimento alla ribadita gravità indiziaria, nonostante l’unica fonte a carico, la persona offesaBalascio, dovesse reputarsi del tutto inattendibile, in quanto imputato in un procedimentoconnesso (usura ai danni del ricorrente) e avesse posto in essere condotte simulatorie perrendere credibile la propria segnalazione (falsamente denunciando l’esplosione di unabomba carta ai suoi danni).Le propalazioni accusatorie risulterebbero del tutto sprovviste di riscontri, laddove,invece, la versione dell’indagato avrebbe il conforto di decisiva documentazione e delleconversazioni tra presenti autonomamente registrate e trascritte.2.2.

Apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, che non valorizzandonegativamente la simulazione della bomba, riposerebbe su presunzioni comportamentaliincompatibili con le concrete dinamiche criminali e ometterebbe ogni confronto con letrascrizioni prodotte dalla difesa.2.3.

Violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo – nei termini suaccennati – all’inattendibilitàdella fonte dichiarativa, priva di riscontri individualizzanti.3.

All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il Tribunale, condividendo in pieno le considerazioni espresse nel provvedimentogenetico, chiarisce – con una motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze procedimentali (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità) – come:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al netto dell’invenzione dell’attentato ai suoidanni (peraltro, psicologicamente giustificabile in ragione della sua posizione cautelare),siano precise, dettagliate e costanti (pp. 12-15);- si rinvengano convincenti elementi di riscontro, anche individualizzanti nei confrontidel ricorrente, nei fotogrammi della videosicurezza, nelle captazioni ambientali, nelledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (non solo de relato, al contrario di quanto affermato dalladifesa) e di [OSCURATO:PERSONA], oltre a cospicui argomenti di ordine razionale (pp. 8-11, 15);- la tesi difensiva delle visite dovute unicamente alla volontà di pagare le rate usurarieancora pendenti appaia del tutto implausibile, posto che, in particolare e tra l’altro, ipagamenti erano stati interrotti con la prima carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e stonerebbe una lororipresa dopo la condanna in primo grado, che nessuna pressione per indurre a ritrattare puòlogicamente ipotizzarsi, non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] rilasciato dichiarazione accusatorie nelseparato processo, che la documentazione cambiaria e contrattuale non risultava dirimentee, in molti casi, emergevano incongrue aggiunte manoscritte, che parimenti vaghi dovevanoritenersi gli accenni nelle conversazioni “autoregistrate” (pp. 11-12, 16-18).3.

In punto di diritto, giova osservare come non sarebbero in ogni caso necessari,elementi di riscontro esterno, alla luce dell’intervenuta archiviazione per il delitto ex art. 367cod. pen.

Questo sviluppo procedimentale esclude l’incompatibilità ad assumere l’ufficio ditestimone da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 12067 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.246376-01).Può aggiungersi, ancora, che il delitto di usura – come riconosciuto dalla stessa difesain sede di discussione – non potrebbe dirsi comunque connesso ex artt. 12, 192, commi 3-4,e 210 cod. proc. pen., con quanto ne consegue per la posizione processuale del dichiarante.4.

Ciò premesso, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verificadelle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatoriee non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;cfr. anche Sez.legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori).A fronte di un adeguato apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici privo dilacune motivazionali rispetto alle deduzioni difensive, gli ulteriori profili di censura nonrisultano consentiti, siccome meramente confutativi della ricostruzione della vicenda e dellavalutazione della piattaforma investigativa da parte dei giudici del merito cautelare.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 10/02/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data16 gennaio 2026, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 192, commi 3-4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., conriferimento alla ribadita gravità indiziaria, nonostante l’unica fonte a carico, la persona offesaBalascio, dovesse reputarsi del tutto inattendibile, in quanto imputato in un procedimentoconnesso (usura ai danni del ricorrente) e avesse posto in essere condotte simulatorie perrendere credibile la propria segnalazione (falsamente denunciando l’esplosione di unabomba carta ai suoi danni).Le propalazioni accusatorie risulterebbero del tutto sprovviste di riscontri, laddove,invece, la versione dell’indagato avrebbe il conforto di decisiva documentazione e delleconversazioni tra presenti autonomamente registrate e trascritte.2.2. Apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, che non valorizzandonegativamente la simulazione della bomba, riposerebbe su presunzioni comportamentaliincompatibili con le concrete dinamiche criminali e ometterebbe ogni confronto con letrascrizioni prodotte dalla difesa.2.3. Violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo – nei termini suaccennati – all’inattendibilitàdella fonte dichiarativa, priva di riscontri individualizzanti.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il Tribunale, condividendo in pieno le considerazioni espresse nel provvedimentogenetico, chiarisce – con una motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con lerisultanze procedimentali (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità) – come:- le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al netto dell’invenzione dell’attentato ai suoidanni (peraltro, psicologicamente giustificabile in ragione della sua posizione cautelare),siano precise, dettagliate e costanti (pp. 12-15);- si rinvengano convincenti elementi di riscontro, anche individualizzanti nei confrontidel ricorrente, nei fotogrammi della videosicurezza, nelle captazioni ambientali, nelledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (non solo de relato, al contrario di quanto affermato dalladifesa) e di [OSCURATO:PERSONA], oltre a cospicui argomenti di ordine razionale (pp. 8-11, 15);- la tesi difensiva delle visite dovute unicamente alla volontà di pagare le rate usurarieancora pendenti appaia del tutto implausibile, posto che, in particolare e tra l’altro, ipagamenti erano stati interrotti con la prima carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e stonerebbe una lororipresa dopo la condanna in primo grado, che nessuna pressione per indurre a ritrattare puòlogicamente ipotizzarsi, non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] rilasciato dichiarazione accusatorie nelseparato processo, che la documentazione cambiaria e contrattuale non risultava dirimentee, in molti casi, emergevano incongrue aggiunte manoscritte, che parimenti vaghi dovevanoritenersi gli accenni nelle conversazioni “autoregistrate” (pp. 11-12, 16-18).3. In punto di diritto, giova osservare come non sarebbero in ogni caso necessari,elementi di riscontro esterno, alla luce dell’intervenuta archiviazione per il delitto ex art. 367cod. pen. Questo sviluppo procedimentale esclude l’incompatibilità ad assumere l’ufficio ditestimone da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 12067 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.246376-01).Può aggiungersi, ancora, che il delitto di usura – come riconosciuto dalla stessa difesain sede di discussione – non potrebbe dirsi comunque connesso ex artt. 12, 192, commi 3-4,e 210 cod. proc. pen., con quanto ne consegue per la posizione processuale del dichiarante.4. Ciò premesso, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verificadelle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatoriee non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;cfr. anche Sez.legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori).A fronte di un adeguato apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici privo dilacune motivazionali rispetto alle deduzioni difensive, gli ulteriori profili di censura nonrisultano consentiti, siccome meramente confutativi della ricostruzione della vicenda e dellavalutazione della piattaforma investigativa da parte dei giudici del merito cautelare.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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