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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 10716/2024

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G. n. 21063/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, galleria dei Borromeo 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I., costituito per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., G. G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 1634/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1832/2016, che aveva respinto le opposizioni separatamente proposte, e successivamente riunite, all’ingiunzione n. 5321/2008, emessa per il pagamento del saldo dovuto a titolo di corrispettivo dei lavori svolti da [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 1634/2020, pubblicata il 30/06/2020, la Corte di appello di Venezia ha accolto l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alle restituzioni.

Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Le intimate si sono difese con controricorso.

La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, notificato alle controparti che, a loro volta, hanno notificato l’atto di accettazione della rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante delle parti e dai rispettivi difensori, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Come richiesto, le spese di causa vanno interamente compensate, tenuto conto dell’intervenuta accettazione delle controricorrenti.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G. n. 21063/2020 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, galleria dei Borromeo 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I., costituito per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., G. G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 1634/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1832/2016, che aveva respinto le opposizioni separatamente proposte, e successivamente riunite, all’ingiunzione n. 5321/2008, emessa per il pagamento del saldo dovuto a titolo di corrispettivo dei lavori svolti da [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa in [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del gravame. Con sentenza n. 1634/2020, pubblicata il 30/06/2020, la Corte di appello di Venezia ha accolto l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alle restituzioni. Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Le intimate si sono difese con controricorso. La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, notificato alle controparti che, a loro volta, hanno notificato l’atto di accettazione della rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante delle parti e dai rispettivi difensori, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Come richiesto, le spese di causa vanno interamente compensate, tenuto conto dell’intervenuta accettazione delle controricorrenti. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di