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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37834/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udita, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 04/10/2019, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati ed all'elemento soggettivo, nonché all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato separatamente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, gli elementi indicati a pagg. 17 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili; ha anche correttamente evidenziato (pagg. 19 e seguente della sentenza impugnata) le ragioni che legittimavano il (peraltro benevolo, attesa la notevole gravità e reiterazione dei fatti) trattamento sanzionatorio, ed anche il contestato aumento a titolo di continuazione.

2. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udita, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 04/10/2019, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati ed all'elemento soggettivo, nonché all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato separatamente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, gli elementi indicati a pagg. 17 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili; ha anche correttamente evidenziato (pagg. 19 e seguente della sentenza impugnata) le ragioni che legittimavano il (peraltro benevolo, attesa la notevole gravità e reiterazione dei fatti) trattamento sanzionatorio, ed anche il contestato aumento a titolo di continuazione. 2. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motiv
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