CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, rispettivamente, dell'elemento oggettivo e del dolo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 al medesimo ascritto - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono comunque manifestamente infondati, poiché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni con cui gli stessi sono stati già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione, essendo il primo motivo anche volto a prefigurare una rivalutazione probatoria estranea al giudizio di cassazione; Considerato, quanto alla doglianza proposta con riguardo alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo sul rilievo che non vi sarebbe prova dell'istituzione delle scritture contabili, che i giudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno accertato che la documentazione contabile obbligatoria (dettagliatamente indicata a pag. 2 della sentenza di primo grado) era certamente stata istituita e, ancora nell'anno 2014, era stata tenuta dal commercialista della società, il quale, nel 2015, l'aveva restituita in formato cartaceo al ricorrente e questa circostanza non era stata contestata nell'atto di appello, il cui primo motivo conteneva una diversa censura circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo; non può in questa sede eccepirsi sul punto, pertanto, un presunto travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665), mentre del tutto logicamente, anche in assenza di una denuncia di smarrimento dei documenti, la sentenza impugnata ne ha tratto la conclusione della successiva distruzione ovvero dell'occultamento, posto che quelle scritture contabili, pur espressamente richieste, non furono esibite, se non in modo del tutto parziale, nel corso della successiva verifica contabile, così impedendo una completa ricostruzione del volume di affari e dei redditi (pag. 3 sentenza di primo grado); Rilevato, quanto all'elemento soggettivo, che, essendo pacificamente soddisfatto il necessario requisito dello svolgimento di attività nel periodo oggetto di accertamento (cfr. Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M, Rv. 274110), in considerazione della parimenti incontestata omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali per l'anno 2014, la sentenza impugnata ha non illogicamente ritenuto che la condotta fosse sorretta dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le generiche doglianze proposte in ricorso non incrinano la conclusione, essendo in parte fondate sulla reiterazione del sopra già analizzato argomento della pretesa non istituzione delle scritture contabili e in parte sull'argomento, del tutto inconferente quanto all'elemento soggettivo, dell'omessa motivazione sull'idoneità della condotta ad impedire la ricostruzione dei redditi (questione concernente l'elemento oggettivo, come si è detto affrontata dal primo giudice e non specificamente contestata con i motivi di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così