CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 12509-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1234/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/12/2015 R.G.N. 1532/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12509/16 Rilevato che: Con sentenza del 4 dicembre 2015 n. 1234, la Corte d'appello di Salerno - sezione lavoro - accoglieva l'appello principale dell'Inps e rigettava l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di GL che in parziale accogliment:o dell'opposizione a cartella esattoriale, promossa dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, per quanto ancora d'interesse, la prescrizione delle poste creditorie fino al mese di ottobre 2003, rigettando per il resto l'opposizione (sia per quanto riguarda la violazione delle regole sul riallineamento, non essendo emerso l'accordo aziendale la cui sottoscrizione era prescritta dalla norma al fine di rendere possibile l'applicazione degli sgravi sia per quanto riguarda il riconoscimento degli sgravi relativi alle zone disagiate, mancando la prova della natura montana dei terreni su cui si svolgeva l'attività dell'azienda sia per quanto riguarda la riduzione del trattamento sanzionatorio, non sussistendo incertezze sull'applicazione della normativa). Da parte sua, invece, la Corte distrettuale a sostegno delle ragioni di rigetto dell'appello incidentale, in riferimento alla doglianza della mancata fruizione dei benefici scaturenti dall'accordo di riallineamento retributivo, ha rilevato che mancava la prova in atti dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo aziendale di recepimento, così che non poteva escludersi che l'adesione al riallineamento retributivo fosse stato frutto di una scelta esclusivamente da parte datoriale. In riferimento al motivo di appello incidentale sul fatto che l'azienda agricola svolgesse o meno la sua attività in zona montana, la Corte del merito ha accertato che i terreni sui quali l'azienda svolgeva l'attività d'impresa non rientravano tra quelli considerati montani e/o svantaggiati. infine, in riferimento alla censura sulla mancata riduzione delle sanzioni, la Corte territoriale rilevava che non sussisteva nessuna obiettiva incertezza applicativa, ai sensi dell'art. 116 comma 10 della legge n. 388/2000, della normativa di riferimento, rispetto alla quale la società aveva integrato una condotta "evasiva" e non semplicemente "omissiva". La Corte, inoltre accoglieva l'appello principale dell'Inps, volto a dimostrare che la prescrizione dei crediti richiesti era stata interrotta, in quanto nel rito del lavoro, il principio dispositivo è contemperato con le esigenze della ricerca della verità materiale (ex artt. 421 e 437 c.p.c.), per cui l'acquisizione d'ufficio degli atti interruttivi della prescrizione da parte del giudice di prime cure, benché l'Istituto fosse decaduto dalla facoltà di produrli, era stata correttamente esercitata ai sensi della giurisprudenza consolidata di legittimità. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché gli atti interruttivi della prescrizione sono stati erroneamente acquisiti in presenza di verificata decadenza, reiterata anche a seguito di ordine giudiziale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2943 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., atteso che gli atti interruttivi della prescrizione - anche a volerli ritenere validamente acquisiti - non coprono comunque il periodo precedente al luglio 2001.. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., dell'art. 5 del DL n. 501 del 1996, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., atteso che era incontestato tra le parti il diritto a fruire del beneficio fino al numero dei dipendenti indicati nell'atto di riallineamento, mentre restava in contestazione solo il numero dei dipendenti per i quali fruirne, avendo la Corte d'appello erroneamente frazionato una disciplina unitaria. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato con il numero 5), il ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 comma 10 lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., atteso che nella fattispecie si era verificato un mancato pagamento di contributi rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie - e comunque collegabile a oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo - e non un caso di evasione. In via preliminare e dirimente, il ricorrente ha depositato con la memoria la richiesta di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo corrisposto in cinque rate la somma di C 235.162,60, comprensiva di interessi, alle scadenze del 31.7.2017 per C 56.439,07, del 30.9.2017 per C 54.087,80, del 30.11.2017 per C 54.087,26, del 30.4.2018 per C 35.274,45, del 30.9.2018 per C 35.274,52 (cfr., documenti allegati). In forza della detta dichiarazione e dell'allegata documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018); In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, \ ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; In entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019; Cass. n. 2002 del 2022); Nella fattispecie, ricorre tale ultima situazione. Dalla documentazione in atti, risulta tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito; Le spese del presente procedimento si compensano; il contenuto della definizione agevolata assorbe, infatti, anche il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018 cit; v., ex multis, in motiv., Cass., sez. lav., n. 28366 del 2021). Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071. del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di legittimità. Compensa le spese di lite.