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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11841/2026

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te protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAMBERTO2026GIUSTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 77/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 323/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14865/2022Numero di raccolta generale 11841/2026Con ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. del 28 settembre 2018Da,t a pubblicazione 29/04/2026Ciodue Italia [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Fermo, in funzione diGiudice del Lavoro, lamentando che [OSCURATO:PERSONA], agentepresso la società dal 13 marzo 2012 al 16 marzo 2016, avesse,nelle ultime settimane del periodo biennale di vigenza deldivieto di concorrenza successivo alla risoluzione del rapporto diagenzia, violato il patto di non concorrenza contenuto all’art. 14del contratto di agenzia, sottoscritto in data 13 marzo 2012,svolgendo attività di consulenza e vendita di prodotti e serviziinerenti il settore della sicurezza sul lavoro antiincendio, per lasocietà concorrente [OSCURATO:SOCIETA]..

Data l’identità dell’ambitooperativo di [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrentechiedeva l’accertamento dell’inadempimento del patto di nonconcorrenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguentecondanna dello stesso al pagamento della somma pari a€22.796,15, a titolo di restituzione dell’indennità corrisposta perla stipula e il rispetto del patto.Costituitosi tardivamente in giudizio durante l’udienza del 12novembre 2019, pertanto dopo l’escussione dei testimoniPavanati Luca e [OSCURATO:PERSONA], il convenuto resistevalamentando in via preliminare la nullità della notifica e,contestualmente, deducendo che, successivamente allarisoluzione del rapporto di agenzia con la ricorrente e per l’interadurata del periodo di supposta violazione del patto di nonconcorrenza, egli aveva svolto continuativamente edesclusivamente attività di agente di commercio per la [OSCURATO:SOCIETA]..

Pertanto, occupandosi, presso tale società, diigiene del personale, degli ambienti e alla manutenzioneindustriale per l’industria, l’artigianato ed il commercio, [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva ad un settore del tutto distinto da qNuumeerlolo re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026di operatività della [OSCURATO:SOCIETA]., e che i rappNuomretrio ddi rai ccolta generale 11841/2026collaborazione intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]., con cui partDeat a pubblicazione 29/04/2026unicamente perché la [OSCURATO:SOCIETA]. era cliente della [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 68 del 18 giugno 2020, il Tribunale di Fermo,nell’accogliere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,riteneva integrata la violazione del patto di non concorrenza daparte di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla corresponsionedella somma di €22.796,15, oltre interessi, nonché allarefusione delle spese di lite.

Il giudice di primo grado, fondandoil proprio convincimento sulle prove testimoniali e documentali,accertava che Ferretti avesse prestato attività per conto dellaStone S.r.l., operante nello stesso settore della [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A., pertanto in violazione del patto di non concorrenza.[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso in appello contro lasentenza di primo grado lamentando l’erronea valutazione delleistanze probatorie, ritenute insufficienti a provare la violazionedel patto di non concorrenza.Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 17 marzo2022, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 77,pubblicata il 5 aprile 2022, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA],confermando la sentenza del Tribunale di Fermo.Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponericorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. eNumero registro generale 14865/2022dell’articolo 111 della Costituzione in relazione all’articoloN umero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026360 comma 1 numero 3 c.p.c..

Data pubblicazione 29/04/2026In particolare, parte ricorrente censura la mancata escussionedel soggetto terzo redattore del rapporto investigativo, inmancanza della quale le dichiarazioni testimoniali non trovanosufficienti elementi esterni di confronto per poter essere utili aformare il convincimento del giudice.Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c.. degliarticoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 2697 c.c..In particolare, li ricorrente contesta il mancato assolvimentodell’onere probatorio ricadente in capo alla parte resistente, inquanto i testi escussi erano agenti in servizio presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto le loro dichiarazioni risultavano esseredi fatto de relato actoris, conseguentemente sostanzialmenteprive di valore processuale.2.

I primi due motivi di ricorso, da vagliarsi congiuntamente perragioni logico–sistematiche, sono infondati.Si rammenta che con il primo motivo di ricorso si lamenta laviolazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729c.c. e dell’articolo 111 della Costituzione in relazione all’articolo360 comma 1 numero 3 c.p.c.; mentre con il secondo motivo diricorso si censura la violazione o falsa applicazione ex articolo360 comma 1 numero 3 c.p.c.. degli articoli 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’articolo 2697 c.c.In primo luogo, viene censurata la qualificazione delledichiarazioni testimoniali come testimonianze de relato e noninvece come testimonianze de relato actoris.Suole ricordare che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, si considera testimonianza indiretta ladichiarazione di chi è venuto a conoscenza di un fattocontroverso in maniera indiretta.

In particolareN,u merola re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026testimonianza indiretta può essere definita "de relato aNucmteoror idsi r"a ccolta generale 11841/2026qualora dei fatti e delle circostanze si sia stati informati dalDlaat a pubblicazione 29/04/2026parte attorea, si tratta invece di testimonianza “de relato”quando le dichiarazioni vertono su fatti e circostanze di cui si èvenuti a conoscenza attraverso persone estranee al giudizio.

Èprincipio acquisito che le prime siano sostanzialmente prive divalore probatorio, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazionedi una parte del giudizio e non sul fatto oggettodell'accertamento, le seconde, invece, acquistano rilevanzaprobatoria attenuata, dovendo trovare conferma in altrielementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità(ex multis, Cass. n. 1328 del 1991; Cass. n. 5526 del 1999;Cass. n. 1109 del 2006, Cass. n. 4530 del 2007; Cass. n. 569del 2015; più di recente, in materia di separazione e divorzio,Cass. n. 4530 del 2025).

Spetta pertanto al giudice del meritol’attenta valutazione e ponderazione degli elementi e dellecircostanze raccolte durante il giudizio (tra le tante, Cass. n.4530 del 2007).Va rilevato al riguardo come il giudice di secondo grado abbiaconfermato la valutazione da parte del giudice di primo gradodelle prove testimoniali, che, qualificate come testimonianze “derelato”, sono state ritenute suffragate da altri elementi oggettivie concordanti che, secondo il suo giudizio, ne avvalorano lacredibilità, in particolare, la investigativa prodotta in viadocumentale dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice di appello haescluso una disposizione di malanimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Corte anconetana, tale relazione assumeva unrilevante significato probatorio in quanto gli elementi ivi raccoltierano dotati di significativa univocità e vi è conferma in quantoNumero registro generale 14865/2022emergeva già dalle prove testimoniali.

Infine, concludeva ilN umero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026giudice di secondo grado, l’aver svolto le attività contestate Daat a pubblicazione 29/04/2026partire dal mese precedente la fine di validità del patto di nonconcorrenza, poneva a favore del convincimento che questefossero state plausibilmente adottate per permettere a Ferrettidi riprendere la vecchia attività nell’ambito della sicurezza sullavoro ed antincendio non appena la preclusione contrattualefosse terminata.I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio hannocorrettamente identificato le dichiarazioni riportate in giudiziodai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agenti dellaCiodue S.p.A., come testimonianze indirette del tipo de relato,in quanto entrambe vertono su fatti appresi da Cesare e GiorgioPierantozzi e da un terzo soggetto, forse padre dei giàmenzionati, titolari della [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoraccontato dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] presso la loro società.Pertanto, la conoscenza dei fatti e delle circostanze oggetto delgiudizio sono state apprese da persone estranee al processo.

Neconsegue che, per assurgere a prova, le dichiarazioni dovevanoessere confermate da ulteriori oggettivi e concordanti elementiprobatori, che, nel caso in esame, sono stati individuati dalcontenuto del report investigativo prodotto.In secondo luogo, parte ricorrente lamenta un’erroneavalutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe portato ilgiudice del merito a riconoscere valenza probatoria alledichiarazioni testimoniali.

Infatti, queste non solo proverrebberoda soggetti che intrattengono un rapporto di agenzia con lasocietà parte del giudizio, ma sarebbero anche laconiche, inquanto ai testimoni è stato sostanzialmente chiesto diconfermare quanto già dichiarato in forma scritta da CiodueS.p.A..

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata escussione,per espressa rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]., sia dell’estensoNruem edroe rle gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026report investigativo, che renderebbe lo stesso inutilizzNaubmielero dii nra ccolta generale 11841/2026sede di giudizio, ma anche dei soggetti richiamati dai testi comDeat a pubblicazione 29/04/2026fonti primarie dell’attività che Ferretti avrebbe posto in esserein violazione del patto di non concorrenza.Si rammenta in questa sede che il controllo di legittimità nonpuò mai risolversi in una rivalutazione delle risultanzeprobatorie, potendo vertere solamente sul profilo logico e sullacorrettezza giuridica del discorso giustificativo seguito dalgiudice del merito nell'esercizio dei suoi discrezionali poteri divalutazione (ex multis, Cass. n. 21072 del 2021).Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., varilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per laviolazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delleprove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione delle relative norme,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n.20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazionedelle disposizioni concernenti le prove non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elemeNnutmie rod rie gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2N0um1e6ro dni r.a ccolta generale 11841/202627000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

L’art. 116 c.p.c. sancisce Dialt a pubblicazione 29/04/2026principio del libero convincimento del giudice, il quale è quindiresponsabile di decidere, secondo il proprio prudenteapprezzamento, anche della valutazione e credibilità delle proveper testi, con particolare attenzione alla valutazione delletestimonianze de relato e de relato actoris.

Fanno parte delgiudizio prudente del giudice non solo l’attendibilità del teste edella sua ricostruzione del fatto storico controverso, ma anchela credibilità dello stesso, la quale può essere valutata in basealla precisione e completezza delle dichiarazioni rese, ma anchealle qualità personali del dichiarante, tra cui rientrano i suoirapporti con taluna delle parti o l’interesse nella causa.

Secondoil principio di cui all’art. 116 c.p.c., nel formare il proprioprudente convincimento, il giudice può apprezzare e valutareliberamente l’efficacia delle prove, salvo di quelle legali, e porlea fondamento del suo convincimento, giustificando le sueconclusioni in sede di motivazione, affinché se ne possa evincerela solidità logica (vedi, tra le altre, Cass. n. 1747 del 2003).razionalmente la valutazione globale delle risultanze istruttorieche ha posto a fondamento del proprio convincimento e adescrivere coerentemente l’iter logico da lui seguito, la suadecisione non è sindacabile in sede di legittimità (vedi, tra letante, Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 9779 del 2024).

Haaffermato infatti questa Corte che il giudizio di legittimità puòinvestire, in materia di valutazione probatoria, solo l’erratofondamento del convincimento del giudice su prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ol’esclusione di prove legali o ancora la considerazione comefacenti piena prova elementi soggetti invece a valutazione N(uvmeedroi r,e gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026Cass. n. 10623 del 2023; Cass. n. 27000 del 2016).

Numero di raccolta generale 11841/2026Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato Dlaat a pubblicazione 29/04/2026sentenza di primo grado ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA]. abbiaassolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. attraversole due escussioni testimoniali celebrate e il report frutto diun’investigazione privata prodotto in via documentale.

Inparticolare, a parere della Corte, le testimonianze sono statesuffragate in modo univoco dal materiale fotografico contenutonella relazione e non provenivano da soggetti che nutrivanorisentimento o avversione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il report investigativo costituisce prova atipica, pertantosottoposta al regime dell’art. 2729 c.c., il quale subordinal'ammissibilità delle presunzioni al fatto che queste siano gravi,precise e concordanti (comma 1).

Si ritiene costantemente cheil requisito della gravità attenga al grado o alla forzaprobabilistica della presunzione, quello della precisione allanotorietà dei fatti e ad un iter logico ben fondato e, infine, quellodella concordanza alla pluralità di fatti noti ed univociconvergenti (vedi, Cass. n. 3646 del 2004; Cass. n. 4472 del2003).Nel valutare le prove, il giudice di merito ha osservatoinnanzitutto che Ferretti in primo grado, seppur costituitositardivamente, abbia avuto la possibilità di contestarespecificamente l’efficacia probatoria della relazioneinvestigativa, ma non l’abbia utilizzata, limitandosi ad offrireuna diversa interpretazione dei fatti in essa descritti, chepertanto si ritengono pienamente provati.

Di qui, la Corte haritenuto di integrare le testimonianze de relato con la provaelemento esterno di conforto.

Ciò l’ha condotta a ritenereNumero registro generale 14865/2022Numero di raccolta generale 11841/2026gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori, Dialt a pubblicazione 29/04/2026giudice anconetano ha concluso che i fatti descritti dai testi econfermati dal report investigativo (il fatto che il ricorrenteabbia portato un'asta per estintori con logo concorrente, cheabbia mostrato cataloghi della società Stone, la permanenzaripetuta e prolungata presso la sede della concorrente) siano di“singolare conducenza, indicativi di un rapporto non occasionalecon tale società concorrente della [OSCURATO:SOCIETA].” Rileva, per ilconvincimento del giudice, anche la conferma, seppur indiretta,da parte dei clienti visitati da Ferretti di aver ricevuto promessedi affari con la Stone.

Pertanto, il ragionamento su cui il giudiceha fondato la propria decisione appare logico e coerente.

LaCorte, infatti, non si è limitata solo ad esporre le fonti del suoconvincimento, ma si è premurata anche di confutare le tesidell’appellante, evidenziandone la fallacia (p. 3).3.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. e degliarticoli 257 e 112 c.p.c..In particolare, parte ricorrente censura la violazione delprincipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inquanto la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamenteidentificato nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società GolmarS.p.A. la violazione del patto di non concorrenza.

Tuttavia,secondo il ricorrente, la contestazione presentata con l’attointroduttivo del giudizio asseriva esclusivamente che Ferrettiavesse instaurato una relazione professionale con la StoneS.r.l., vietata in quanto attinente allo stesso ambitomerceologico della [OSCURATO:SOCIETA]..

A riprova di ciò, l’attivitàinvestigativa commissionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si eraconcentrata solamente sui presunti rapporti tra Ferretti e laStone S.r.l..

Risultava invece pacifico il fatto che Andrea FeNrumreertot rie gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026si occupasse, presso la [OSCURATO:SOCIETA]., di attività concernNeumnetrio udi nra ccolta generale 11841/2026settore distinto da quello della sicurezza sul lavoro Deat a pubblicazione 29/04/2026antincendio, precluso dal patto di non concorrenza.

Solo inappello, secondo Ferretti, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbesurrettiziamente introdotto l’argomento secondo cui il pattosarebbe stato violato a causa delle attività svolte per conto dellaGolmar S.p.A..

Pronunciandosi su questo motivo, nuovo e noncontroverso in prime cure, la Corte di Ancona avrebbe disattesoil principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,decidendo extrapetitum.Secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,sancito dall’art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciarsi su tuttala domanda e solo entro i suoi limiti, essendogli precluso didecidere su eccezioni non rilevabili d’ufficio e non sollevate dalleparti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,nell’individuare i limiti della domanda, il giudice deveconsiderare il contenuto sostanziale della stessa, guardando nonsolo al dato letterale dell’atto introduttivo, ma integrandoloanche con gli altri elementi che emergono nel corso delprocesso, tra i quali i documenti e i mezzi istruttori offerti, leprecisazioni compiute e persino il comportamento processualedelle parti, mirando a rispondere all’effettiva finalità che la partericorrente intendeva perseguire introducendo il giudizio (vedi,tra le tante, Cass. n. 26524 del 2025; Cass. n. 21208 del 2005;Cass. n. 2148 del 2004).

Tale interpretazione della domandaspetta al giudice del merito, che può discostarsi sia da quantoprospettato dalle parti che dall’interpretazione offerta nelprecedente grado di giudizio, e non è più sindacabile in sede dilegittimità.

Pertanto, ricade nell’alveo della violazione dell’art.112 c.p.c., lamentabile in Cassazione come error in procedendo,solo l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia suNu muenroa re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026domanda non proposta, e non anche la cNeumnesrou dri ara ccolta generale 11841/2026dell’interpretazione del contenuto o dell'ampiezza delDlaat a pubblicazione 29/04/2026domanda offerta dal giudice di merito, che implicherebbe inveceun accertamento su fatto, precluso in sede di legittimità (vedi,Cass. n. 26524 del 2025; Cass. n. 17787 del 2024; Cass. n.7932 del 2012; Cass. n. 20373 del 2008; Cass. n. 16596 del2005).Orbene, dalla lettura della sentenza gravata, non emerge chel’accertata violazione si riferisca al rapporto intercorrente traAndrea Ferretti e la società [OSCURATO:SOCIETA]., bensì,confermando la sentenza di primo grado, si accerta che laviolazione del patto di non concorrenza da parte dell’agenteè avvenuto per aver egli posto in essere attività per contodella [OSCURATO:SOCIETA]., tentando di schermarsi dietro il “paraventodi un mandato agenziale in diverso settore.”In particolare, la qualificazione del rapporto con la GolmarS.p.A. come un mero “paravento di un mandato agenziale indiverso settore” non si configura come un mutamento delladomanda o della causa petendi, ma rappresenta l'esito dellegittimo potere-dovere del giudice di merito di interpretare ladomanda e accertare la verità materiale dei fatti.L'accertamento di una condotta simulatoria o di "schermo" èstrumentale alla prova della violazione del patto effettivamentededotta (quella con Stone) e non viola il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, risolvendosi in unapprezzamento di fatto non implausibile e, come tale,incensurabile in sede di legittimità.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, Ncuhmeer oè re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appNuamreeron dti era ccolta generale 11841/2026deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dDait a pubblicazione 29/04/2026mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).4.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 18 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026Data pubblicazione 29/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAMBERTO2026GIUSTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 77/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 323/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14865/2022Numero di raccolta generale 11841/2026Con ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. del 28 settembre 2018Da,t a pubblicazione 29/04/2026Ciodue Italia [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Fermo, in funzione diGiudice del Lavoro, lamentando che [OSCURATO:PERSONA], agentepresso la società dal 13 marzo 2012 al 16 marzo 2016, avesse,nelle ultime settimane del periodo biennale di vigenza deldivieto di concorrenza successivo alla risoluzione del rapporto diagenzia, violato il patto di non concorrenza contenuto all’art. 14del contratto di agenzia, sottoscritto in data 13 marzo 2012,svolgendo attività di consulenza e vendita di prodotti e serviziinerenti il settore della sicurezza sul lavoro antiincendio, per lasocietà concorrente [OSCURATO:SOCIETA].. Data l’identità dell’ambitooperativo di [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrentechiedeva l’accertamento dell’inadempimento del patto di nonconcorrenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguentecondanna dello stesso al pagamento della somma pari a€22.796,15, a titolo di restituzione dell’indennità corrisposta perla stipula e il rispetto del patto.Costituitosi tardivamente in giudizio durante l’udienza del 12novembre 2019, pertanto dopo l’escussione dei testimoniPavanati Luca e [OSCURATO:PERSONA], il convenuto resistevalamentando in via preliminare la nullità della notifica e,contestualmente, deducendo che, successivamente allarisoluzione del rapporto di agenzia con la ricorrente e per l’interadurata del periodo di supposta violazione del patto di nonconcorrenza, egli aveva svolto continuativamente edesclusivamente attività di agente di commercio per la [OSCURATO:SOCIETA].. Pertanto, occupandosi, presso tale società, diigiene del personale, degli ambienti e alla manutenzioneindustriale per l’industria, l’artigianato ed il commercio, [OSCURATO:SOCIETA]. atteneva ad un settore del tutto distinto da qNuumeerlolo re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026di operatività della [OSCURATO:SOCIETA]., e che i rappNuomretrio ddi rai ccolta generale 11841/2026collaborazione intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]., con cui partDeat a pubblicazione 29/04/2026unicamente perché la [OSCURATO:SOCIETA]. era cliente della [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 68 del 18 giugno 2020, il Tribunale di Fermo,nell’accogliere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,riteneva integrata la violazione del patto di non concorrenza daparte di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla corresponsionedella somma di €22.796,15, oltre interessi, nonché allarefusione delle spese di lite. Il giudice di primo grado, fondandoil proprio convincimento sulle prove testimoniali e documentali,accertava che Ferretti avesse prestato attività per conto dellaStone S.r.l., operante nello stesso settore della [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A., pertanto in violazione del patto di non concorrenza.[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso in appello contro lasentenza di primo grado lamentando l’erronea valutazione delleistanze probatorie, ritenute insufficienti a provare la violazionedel patto di non concorrenza.Nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 17 marzo2022, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 77,pubblicata il 5 aprile 2022, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA],confermando la sentenza del Tribunale di Fermo.Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponericorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. eNumero registro generale 14865/2022dell’articolo 111 della Costituzione in relazione all’articoloN umero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026360 comma 1 numero 3 c.p.c.. Data pubblicazione 29/04/2026In particolare, parte ricorrente censura la mancata escussionedel soggetto terzo redattore del rapporto investigativo, inmancanza della quale le dichiarazioni testimoniali non trovanosufficienti elementi esterni di confronto per poter essere utili aformare il convincimento del giudice.Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c.. degliarticoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 2697 c.c..In particolare, li ricorrente contesta il mancato assolvimentodell’onere probatorio ricadente in capo alla parte resistente, inquanto i testi escussi erano agenti in servizio presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto le loro dichiarazioni risultavano esseredi fatto de relato actoris, conseguentemente sostanzialmenteprive di valore processuale.2. I primi due motivi di ricorso, da vagliarsi congiuntamente perragioni logico–sistematiche, sono infondati.Si rammenta che con il primo motivo di ricorso si lamenta laviolazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729c.c. e dell’articolo 111 della Costituzione in relazione all’articolo360 comma 1 numero 3 c.p.c.; mentre con il secondo motivo diricorso si censura la violazione o falsa applicazione ex articolo360 comma 1 numero 3 c.p.c.. degli articoli 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’articolo 2697 c.c.In primo luogo, viene censurata la qualificazione delledichiarazioni testimoniali come testimonianze de relato e noninvece come testimonianze de relato actoris.Suole ricordare che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, si considera testimonianza indiretta ladichiarazione di chi è venuto a conoscenza di un fattocontroverso in maniera indiretta. In particolareN,u merola re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026testimonianza indiretta può essere definita "de relato aNucmteoror idsi r"a ccolta generale 11841/2026qualora dei fatti e delle circostanze si sia stati informati dalDlaat a pubblicazione 29/04/2026parte attorea, si tratta invece di testimonianza “de relato”quando le dichiarazioni vertono su fatti e circostanze di cui si èvenuti a conoscenza attraverso persone estranee al giudizio. Èprincipio acquisito che le prime siano sostanzialmente prive divalore probatorio, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazionedi una parte del giudizio e non sul fatto oggettodell'accertamento, le seconde, invece, acquistano rilevanzaprobatoria attenuata, dovendo trovare conferma in altrielementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità(ex multis, Cass. n. 1328 del 1991; Cass. n. 5526 del 1999;Cass. n. 1109 del 2006, Cass. n. 4530 del 2007; Cass. n. 569del 2015; più di recente, in materia di separazione e divorzio,Cass. n. 4530 del 2025). Spetta pertanto al giudice del meritol’attenta valutazione e ponderazione degli elementi e dellecircostanze raccolte durante il giudizio (tra le tante, Cass. n.4530 del 2007).Va rilevato al riguardo come il giudice di secondo grado abbiaconfermato la valutazione da parte del giudice di primo gradodelle prove testimoniali, che, qualificate come testimonianze “derelato”, sono state ritenute suffragate da altri elementi oggettivie concordanti che, secondo il suo giudizio, ne avvalorano lacredibilità, in particolare, la investigativa prodotta in viadocumentale dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di appello haescluso una disposizione di malanimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Corte anconetana, tale relazione assumeva unrilevante significato probatorio in quanto gli elementi ivi raccoltierano dotati di significativa univocità e vi è conferma in quantoNumero registro generale 14865/2022emergeva già dalle prove testimoniali. Infine, concludeva ilN umero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026giudice di secondo grado, l’aver svolto le attività contestate Daat a pubblicazione 29/04/2026partire dal mese precedente la fine di validità del patto di nonconcorrenza, poneva a favore del convincimento che questefossero state plausibilmente adottate per permettere a Ferrettidi riprendere la vecchia attività nell’ambito della sicurezza sullavoro ed antincendio non appena la preclusione contrattualefosse terminata.I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio hannocorrettamente identificato le dichiarazioni riportate in giudiziodai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agenti dellaCiodue S.p.A., come testimonianze indirette del tipo de relato,in quanto entrambe vertono su fatti appresi da Cesare e GiorgioPierantozzi e da un terzo soggetto, forse padre dei giàmenzionati, titolari della [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoraccontato dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] presso la loro società.Pertanto, la conoscenza dei fatti e delle circostanze oggetto delgiudizio sono state apprese da persone estranee al processo. Neconsegue che, per assurgere a prova, le dichiarazioni dovevanoessere confermate da ulteriori oggettivi e concordanti elementiprobatori, che, nel caso in esame, sono stati individuati dalcontenuto del report investigativo prodotto.In secondo luogo, parte ricorrente lamenta un’erroneavalutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe portato ilgiudice del merito a riconoscere valenza probatoria alledichiarazioni testimoniali. Infatti, queste non solo proverrebberoda soggetti che intrattengono un rapporto di agenzia con lasocietà parte del giudizio, ma sarebbero anche laconiche, inquanto ai testimoni è stato sostanzialmente chiesto diconfermare quanto già dichiarato in forma scritta da CiodueS.p.A.. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata escussione,per espressa rinuncia della [OSCURATO:SOCIETA]., sia dell’estensoNruem edroe rle gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026report investigativo, che renderebbe lo stesso inutilizzNaubmielero dii nra ccolta generale 11841/2026sede di giudizio, ma anche dei soggetti richiamati dai testi comDeat a pubblicazione 29/04/2026fonti primarie dell’attività che Ferretti avrebbe posto in esserein violazione del patto di non concorrenza.Si rammenta in questa sede che il controllo di legittimità nonpuò mai risolversi in una rivalutazione delle risultanzeprobatorie, potendo vertere solamente sul profilo logico e sullacorrettezza giuridica del discorso giustificativo seguito dalgiudice del merito nell'esercizio dei suoi discrezionali poteri divalutazione (ex multis, Cass. n. 21072 del 2021).Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., varilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per laviolazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delleprove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione delle relative norme,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n.20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazionedelle disposizioni concernenti le prove non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elemeNnutmie rod rie gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2N0um1e6ro dni r.a ccolta generale 11841/202627000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). L’art. 116 c.p.c. sancisce Dialt a pubblicazione 29/04/2026principio del libero convincimento del giudice, il quale è quindiresponsabile di decidere, secondo il proprio prudenteapprezzamento, anche della valutazione e credibilità delle proveper testi, con particolare attenzione alla valutazione delletestimonianze de relato e de relato actoris. Fanno parte delgiudizio prudente del giudice non solo l’attendibilità del teste edella sua ricostruzione del fatto storico controverso, ma anchela credibilità dello stesso, la quale può essere valutata in basealla precisione e completezza delle dichiarazioni rese, ma anchealle qualità personali del dichiarante, tra cui rientrano i suoirapporti con taluna delle parti o l’interesse nella causa. Secondoil principio di cui all’art. 116 c.p.c., nel formare il proprioprudente convincimento, il giudice può apprezzare e valutareliberamente l’efficacia delle prove, salvo di quelle legali, e porlea fondamento del suo convincimento, giustificando le sueconclusioni in sede di motivazione, affinché se ne possa evincerela solidità logica (vedi, tra le altre, Cass. n. 1747 del 2003).razionalmente la valutazione globale delle risultanze istruttorieche ha posto a fondamento del proprio convincimento e adescrivere coerentemente l’iter logico da lui seguito, la suadecisione non è sindacabile in sede di legittimità (vedi, tra letante, Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 9779 del 2024). Haaffermato infatti questa Corte che il giudizio di legittimità puòinvestire, in materia di valutazione probatoria, solo l’erratofondamento del convincimento del giudice su prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ol’esclusione di prove legali o ancora la considerazione comefacenti piena prova elementi soggetti invece a valutazione N(uvmeedroi r,e gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026Cass. n. 10623 del 2023; Cass. n. 27000 del 2016). Numero di raccolta generale 11841/2026Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato Dlaat a pubblicazione 29/04/2026sentenza di primo grado ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA]. abbiaassolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. attraversole due escussioni testimoniali celebrate e il report frutto diun’investigazione privata prodotto in via documentale. Inparticolare, a parere della Corte, le testimonianze sono statesuffragate in modo univoco dal materiale fotografico contenutonella relazione e non provenivano da soggetti che nutrivanorisentimento o avversione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il report investigativo costituisce prova atipica, pertantosottoposta al regime dell’art. 2729 c.c., il quale subordinal'ammissibilità delle presunzioni al fatto che queste siano gravi,precise e concordanti (comma 1). Si ritiene costantemente cheil requisito della gravità attenga al grado o alla forzaprobabilistica della presunzione, quello della precisione allanotorietà dei fatti e ad un iter logico ben fondato e, infine, quellodella concordanza alla pluralità di fatti noti ed univociconvergenti (vedi, Cass. n. 3646 del 2004; Cass. n. 4472 del2003).Nel valutare le prove, il giudice di merito ha osservatoinnanzitutto che Ferretti in primo grado, seppur costituitositardivamente, abbia avuto la possibilità di contestarespecificamente l’efficacia probatoria della relazioneinvestigativa, ma non l’abbia utilizzata, limitandosi ad offrireuna diversa interpretazione dei fatti in essa descritti, chepertanto si ritengono pienamente provati. Di qui, la Corte haritenuto di integrare le testimonianze de relato con la provaelemento esterno di conforto. Ciò l’ha condotta a ritenereNumero registro generale 14865/2022Numero di raccolta generale 11841/2026gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori, Dialt a pubblicazione 29/04/2026giudice anconetano ha concluso che i fatti descritti dai testi econfermati dal report investigativo (il fatto che il ricorrenteabbia portato un'asta per estintori con logo concorrente, cheabbia mostrato cataloghi della società Stone, la permanenzaripetuta e prolungata presso la sede della concorrente) siano di“singolare conducenza, indicativi di un rapporto non occasionalecon tale società concorrente della [OSCURATO:SOCIETA].” Rileva, per ilconvincimento del giudice, anche la conferma, seppur indiretta,da parte dei clienti visitati da Ferretti di aver ricevuto promessedi affari con la Stone. Pertanto, il ragionamento su cui il giudiceha fondato la propria decisione appare logico e coerente. LaCorte, infatti, non si è limitata solo ad esporre le fonti del suoconvincimento, ma si è premurata anche di confutare le tesidell’appellante, evidenziandone la fallacia (p. 3).3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. e degliarticoli 257 e 112 c.p.c..In particolare, parte ricorrente censura la violazione delprincipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inquanto la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamenteidentificato nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società GolmarS.p.A. la violazione del patto di non concorrenza. Tuttavia,secondo il ricorrente, la contestazione presentata con l’attointroduttivo del giudizio asseriva esclusivamente che Ferrettiavesse instaurato una relazione professionale con la StoneS.r.l., vietata in quanto attinente allo stesso ambitomerceologico della [OSCURATO:SOCIETA].. A riprova di ciò, l’attivitàinvestigativa commissionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si eraconcentrata solamente sui presunti rapporti tra Ferretti e laStone S.r.l.. Risultava invece pacifico il fatto che Andrea FeNrumreertot rie gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026si occupasse, presso la [OSCURATO:SOCIETA]., di attività concernNeumnetrio udi nra ccolta generale 11841/2026settore distinto da quello della sicurezza sul lavoro Deat a pubblicazione 29/04/2026antincendio, precluso dal patto di non concorrenza. Solo inappello, secondo Ferretti, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbesurrettiziamente introdotto l’argomento secondo cui il pattosarebbe stato violato a causa delle attività svolte per conto dellaGolmar S.p.A.. Pronunciandosi su questo motivo, nuovo e noncontroverso in prime cure, la Corte di Ancona avrebbe disattesoil principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,decidendo extrapetitum.Secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,sancito dall’art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciarsi su tuttala domanda e solo entro i suoi limiti, essendogli precluso didecidere su eccezioni non rilevabili d’ufficio e non sollevate dalleparti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,nell’individuare i limiti della domanda, il giudice deveconsiderare il contenuto sostanziale della stessa, guardando nonsolo al dato letterale dell’atto introduttivo, ma integrandoloanche con gli altri elementi che emergono nel corso delprocesso, tra i quali i documenti e i mezzi istruttori offerti, leprecisazioni compiute e persino il comportamento processualedelle parti, mirando a rispondere all’effettiva finalità che la partericorrente intendeva perseguire introducendo il giudizio (vedi,tra le tante, Cass. n. 26524 del 2025; Cass. n. 21208 del 2005;Cass. n. 2148 del 2004). Tale interpretazione della domandaspetta al giudice del merito, che può discostarsi sia da quantoprospettato dalle parti che dall’interpretazione offerta nelprecedente grado di giudizio, e non è più sindacabile in sede dilegittimità. Pertanto, ricade nell’alveo della violazione dell’art.112 c.p.c., lamentabile in Cassazione come error in procedendo,solo l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia suNu muenroa re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026domanda non proposta, e non anche la cNeumnesrou dri ara ccolta generale 11841/2026dell’interpretazione del contenuto o dell'ampiezza delDlaat a pubblicazione 29/04/2026domanda offerta dal giudice di merito, che implicherebbe inveceun accertamento su fatto, precluso in sede di legittimità (vedi,Cass. n. 26524 del 2025; Cass. n. 17787 del 2024; Cass. n.7932 del 2012; Cass. n. 20373 del 2008; Cass. n. 16596 del2005).Orbene, dalla lettura della sentenza gravata, non emerge chel’accertata violazione si riferisca al rapporto intercorrente traAndrea Ferretti e la società [OSCURATO:SOCIETA]., bensì,confermando la sentenza di primo grado, si accerta che laviolazione del patto di non concorrenza da parte dell’agenteè avvenuto per aver egli posto in essere attività per contodella [OSCURATO:SOCIETA]., tentando di schermarsi dietro il “paraventodi un mandato agenziale in diverso settore.”In particolare, la qualificazione del rapporto con la GolmarS.p.A. come un mero “paravento di un mandato agenziale indiverso settore” non si configura come un mutamento delladomanda o della causa petendi, ma rappresenta l'esito dellegittimo potere-dovere del giudice di merito di interpretare ladomanda e accertare la verità materiale dei fatti.L'accertamento di una condotta simulatoria o di "schermo" èstrumentale alla prova della violazione del patto effettivamentededotta (quella con Stone) e non viola il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, risolvendosi in unapprezzamento di fatto non implausibile e, come tale,incensurabile in sede di legittimità.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, Ncuhmeer oè re gistro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appNuamreeron dti era ccolta generale 11841/2026deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dDait a pubblicazione 29/04/2026mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 18 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14865/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11841/2026Data pubblicazione 29/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris