CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10079/2018 R.G. proposto d>istlk 5_,,etur.‘ D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. iCorrado Piccione), con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36, presso lo studio legale Queirolo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (CAS), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 2; - controricorrente - 2ta22 - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28; - con troricorrente - e nei confronti di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 228/2018 depositata il 31 gennaio 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa (che ne aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni subiti dall'agrumeto di sua proprietà a causa dei lavori di costruzione di un tratto autostradale: domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], con la chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della propria assicuratrice e dell'ATI appaltatrice), per tardiva notifica telematica dell'atto di impugnazione in quanto l'accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione di merito, e precisamente alle 22.06 del 30 maggio 2016 (essendo stata la pronuncia di primo grado notificata, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in data 28 aprile 2016 e ricadendo di sabato il 300 giorno successivo);avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre per cassazione, con due mezzi, cui resistono il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e la sua assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti controricorsi; la A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; all'esito dell'adunanza del 6 giugno 2002 questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23282 del 26/07/2022, ha ordinato l'integrazione nei confronti della A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo; decorso detto termine è stata fissata per la trattazione l'odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; Considerato che: parte ricorrente ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, notificando il relativo atto a mezzo p.e.c. in data 22 settembre 2022; l'ATI intimata non svolge difese; con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53; la censura è fondata, nei termini che seguono; la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta»; ha infatti osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta ... introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica; «ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno» (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019); ne consegue, nella specie, la tempestività dell'appello, in quanto notificato entro le ore 24,00 dell'ultimo giorno utile; sarà utile in tal senso rammentare che «l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza» (Cass. n. 02/09/2020, n. 18235; n. 1644 del 22/01/2019; n. 5240 del 21/04/2000); la sentenza impugnata, avendo fatto applicazione della norma dichiarata incostituzionale, deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento del primo motivo, restando assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso; la causa va conseguentemente rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenz /In relazione al motivo accolto; rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza