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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14776/2026

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, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2266/2023 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 1442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17072/20231.

Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso ex art. 28 legge Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026n. 300/1970 proposto dal [OSCURATO:PERSONA] FunzioneD ata pubblicazione 18/05/2026Pubblica esclusivamente con riferimento al divieto assolutoimposto al rappresentante sindacale [OSCURATO:PERSONA] ditrattenersi in ufficio oltre le h. 18:00, mentre respingeva latutela con riferimento all'ordine di servizio del 16 gennaio2020 col quale era stata disposta l'interdizione dal lavorostraordinario, nonché in ordine al ritardo con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli aveva trasmesso la bozza diverbale della riunione del 24 ottobre 2019 nella quale eranostate espresse dal Giordano criticità proprio in tema di lavorostraordinario.2.

La Corte di appello di Napoli rigettava il gravame.Richiamava l’orientamento espresso da questa Corte (Cass.S.U. n. 5295/2007 e Cass. n. 29950/2017) in tema di condottaantisindacale, secondo cui la condotta datoriale deve ledereoggettivamente gli interessi delle organizzazioni sindacali nonessendo né necessario né sufficiente uno specifico intentolesivo da parte del datore di lavoro.L'adozione dell'atto concernente lo straordinario relativamentea [OSCURATO:PERSONA] che, quale rappresentante sindacale,aveva sollevato alcune criticità sulla distribuzione dello stessoda parte del dirigente, piuttosto che dal capo ufficio, come daprassi, si configurava irrilevante in assenza della puntualeindividuazione di una lesione delle prerogative sindacali,invece, correttamente individuata dal Tribunale nellaintimazione al Giordano di non trattenersi in ufficio oltre uncerto orario.

Anche il ritardo nella trasmissione del verbale,senza la indicazione delle criticità espresse dal Giordano, nonassumeva rilievo quale condotta antisindacale, sia perché siera in presenza di un comportamento ormai compiuto edNumero registro generale 17072/2023irreversibile, sia in quanto lo stesso non determinava una Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026limitazione dell’attività sindacale.

Data pubblicazione 18/05/2026Per il primo profilo l'esaurirsi della singola azione potevaconsentire l'ordine giudiziale di cessazione del comportamentoillegittimo solo ove risultasse persistente ed idoneo a produrreeffetti durevoli, il che nell'ipotesi in esame non era avvenuto.In ogni caso, la concreta partecipazione alla riunione avevaconsentito al Giordano di diffondere i contenuti conl'accentuazione della posizione del sindacato.Infine, l'incongruenza nella gestione dello straordinario perl'utenza era profilo estraneo alla materia dell’antisindacalità.3. [OSCURATO:PERSONA] domanda lacassazione della sentenza con ricorso articolato in un unicomotivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane edei MonopoliRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si denuncia la violazione ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c.Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza avrebbe omesso dipronunciarsi sulla seguente doglianza: «la decisione inquestione non poteva essere resa come disposto, in guisa taleda tranciare in forma assoluta il contratto di lavoro deldipendente in una sua porzione rilevante non costituenteambito di competenza dell'autore del provvedimentocontestato.

Tale decisione è di danno non solo per il dirigentesindacale, siccome orbato del contenuto del suo contratto dilavoro, ma anche della stessa operatività dell'Agenzia chedeve disporre di tutto il personale in servizio nella ripartizionedel lavoro straordinario.»Numero registro generale 17072/2023La sentenza, inoltre, sarebbe contraria ai principi di Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026correttezza e buona fede, avendo avuto la decisioneD ata pubblicazione 18/05/2026dirigenziale esclusivamente natura punitiva del dipendente.1.1.

Il ricorso è manifestamente infondato nella misura in cuidenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.Ed invero, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed ilpronunciato riguarda la domanda, sulla quale la Corte hasenz’altro statuito, e non concerne le singole argomentazioniposte dalla parte a fondamento della stessa.E’ consolidato l’orientamento secondo cui il viziodi omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulticompletamente omesso il provvedimento del giudiceindispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorrenel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione,la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n.12652/2020 e Cass. n. 2151/2021).

Il giudice del merito,infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, con la conseguenza che sidevono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, letesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito.1.2.

Ciò detto, va rilevato che la sentenza impugnata non si èdiscostata dall’orientamento espresso da tempo da questaCorte, secondo cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, detta una norma di natura esclusivamente processuale,Numero registro generale 17072/2023contemplando uno strumento di tutela privilegiato di reazione Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026alla lesione della libertà e dell'attività, sindacale, nonché delD ata pubblicazione 18/05/2026diritto di sciopero.

La giurisprudenza della Corte ha chiaritoche la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato siha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro chemeritano la qualificazione di antigiuridicità in quantoimpediscono, compromettono in vario modo, limitanol'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, conl'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesioneoggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato èportatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessionedella tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nelsenso che la tutela non può essere negata in presenza disituazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nelsenso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo adintegrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degliinteressi collettivi considerati dalla norma (Cass., sez. un., 12giugno 1997, n. 5295).

La definizione del concetto di libertà eambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare, ai finidella tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuoridel suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimonialidei singoli lavoratori. (Cass. n. 10031/2002).1.3.

Donde l'univoco orientamento della giurisprudenza dellaCorte, secondo cui la condotta del datore di lavoro violatricedi diritti individuali, derivanti dalla legge (anche dallaCostituzione, come il diritto alla retribuzione o alle ferie) o daicontratti collettivi, non può mai concretare condottaantisindacale, fermo restando che al pregiudizio del dirittoindividuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio diinteressi collettivi, come, ad esempio, nel caso diinadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazNiuomnerio registro generale 17072/2023Numero sezionale 1462/2026disciplinari all'esercizio di attività sindacali, ecc. (CasNsum.,e ro8 di raccolta generale 14776/2026maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991, n. 1364, n. 1364; 18D ata pubblicazione 18/05/2026aprile 2001, n. 5657).1.4.

Non può non osservarsi, invero, come l’ordine di servizioquali è prevista una specifica disciplina per il dirigentesindacale, sicché non è oggettivamente idoneo a ledere leprerogative sindacali.1.5.

Con riferimento al profilo del mancato invio del verbale,la Corte territoriale ha, con accertamento di fatto insindacabilein tale sede, escluso che la condotta avesse prodotto effettidurevoli e lesivi delle prerogative sindacali in conformitàall’orientamento espresso da questa Corte secondo cui in temadi repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore dilavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazionedel comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di unavalutazione globale non limitata ai singoli episodi, risultituttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli neltempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per lasituazione di incertezza che ne consegue, suscettibile dideterminare in qualche misura una restrizione o un ostacolo allibero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 13860/2019).2.

In conclusione, il ricorso va respinto.3.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.4.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aNumero registro generale 17072/2023quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026dovuto.

Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in€ 5.000,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17072/2023Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026Data pubblicazione 18/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2266/2023 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 1442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17072/20231. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso ex art. 28 legge Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026n. 300/1970 proposto dal [OSCURATO:PERSONA] FunzioneD ata pubblicazione 18/05/2026Pubblica esclusivamente con riferimento al divieto assolutoimposto al rappresentante sindacale [OSCURATO:PERSONA] ditrattenersi in ufficio oltre le h. 18:00, mentre respingeva latutela con riferimento all'ordine di servizio del 16 gennaio2020 col quale era stata disposta l'interdizione dal lavorostraordinario, nonché in ordine al ritardo con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli aveva trasmesso la bozza diverbale della riunione del 24 ottobre 2019 nella quale eranostate espresse dal Giordano criticità proprio in tema di lavorostraordinario.2. La Corte di appello di Napoli rigettava il gravame.Richiamava l’orientamento espresso da questa Corte (Cass.S.U. n. 5295/2007 e Cass. n. 29950/2017) in tema di condottaantisindacale, secondo cui la condotta datoriale deve ledereoggettivamente gli interessi delle organizzazioni sindacali nonessendo né necessario né sufficiente uno specifico intentolesivo da parte del datore di lavoro.L'adozione dell'atto concernente lo straordinario relativamentea [OSCURATO:PERSONA] che, quale rappresentante sindacale,aveva sollevato alcune criticità sulla distribuzione dello stessoda parte del dirigente, piuttosto che dal capo ufficio, come daprassi, si configurava irrilevante in assenza della puntualeindividuazione di una lesione delle prerogative sindacali,invece, correttamente individuata dal Tribunale nellaintimazione al Giordano di non trattenersi in ufficio oltre uncerto orario. Anche il ritardo nella trasmissione del verbale,senza la indicazione delle criticità espresse dal Giordano, nonassumeva rilievo quale condotta antisindacale, sia perché siera in presenza di un comportamento ormai compiuto edNumero registro generale 17072/2023irreversibile, sia in quanto lo stesso non determinava una Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026limitazione dell’attività sindacale. Data pubblicazione 18/05/2026Per il primo profilo l'esaurirsi della singola azione potevaconsentire l'ordine giudiziale di cessazione del comportamentoillegittimo solo ove risultasse persistente ed idoneo a produrreeffetti durevoli, il che nell'ipotesi in esame non era avvenuto.In ogni caso, la concreta partecipazione alla riunione avevaconsentito al Giordano di diffondere i contenuti conl'accentuazione della posizione del sindacato.Infine, l'incongruenza nella gestione dello straordinario perl'utenza era profilo estraneo alla materia dell’antisindacalità.3. [OSCURATO:PERSONA] domanda lacassazione della sentenza con ricorso articolato in un unicomotivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane edei MonopoliRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c.Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza avrebbe omesso dipronunciarsi sulla seguente doglianza: «la decisione inquestione non poteva essere resa come disposto, in guisa taleda tranciare in forma assoluta il contratto di lavoro deldipendente in una sua porzione rilevante non costituenteambito di competenza dell'autore del provvedimentocontestato. Tale decisione è di danno non solo per il dirigentesindacale, siccome orbato del contenuto del suo contratto dilavoro, ma anche della stessa operatività dell'Agenzia chedeve disporre di tutto il personale in servizio nella ripartizionedel lavoro straordinario.»Numero registro generale 17072/2023La sentenza, inoltre, sarebbe contraria ai principi di Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026correttezza e buona fede, avendo avuto la decisioneD ata pubblicazione 18/05/2026dirigenziale esclusivamente natura punitiva del dipendente.1.1. Il ricorso è manifestamente infondato nella misura in cuidenuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.Ed invero, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed ilpronunciato riguarda la domanda, sulla quale la Corte hasenz’altro statuito, e non concerne le singole argomentazioniposte dalla parte a fondamento della stessa.E’ consolidato l’orientamento secondo cui il viziodi omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulticompletamente omesso il provvedimento del giudiceindispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorrenel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione,la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n.12652/2020 e Cass. n. 2151/2021). Il giudice del merito,infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente esingolarmente ogni allegazione, prospettazione edargomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, con la conseguenza che sidevono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, letesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito.1.2. Ciò detto, va rilevato che la sentenza impugnata non si èdiscostata dall’orientamento espresso da tempo da questaCorte, secondo cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, detta una norma di natura esclusivamente processuale,Numero registro generale 17072/2023contemplando uno strumento di tutela privilegiato di reazione Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026alla lesione della libertà e dell'attività, sindacale, nonché delD ata pubblicazione 18/05/2026diritto di sciopero. La giurisprudenza della Corte ha chiaritoche la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato siha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro chemeritano la qualificazione di antigiuridicità in quantoimpediscono, compromettono in vario modo, limitanol'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, conl'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesioneoggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato èportatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessionedella tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nelsenso che la tutela non può essere negata in presenza disituazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nelsenso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo adintegrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degliinteressi collettivi considerati dalla norma (Cass., sez. un., 12giugno 1997, n. 5295). La definizione del concetto di libertà eambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare, ai finidella tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuoridel suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimonialidei singoli lavoratori. (Cass. n. 10031/2002).1.3. Donde l'univoco orientamento della giurisprudenza dellaCorte, secondo cui la condotta del datore di lavoro violatricedi diritti individuali, derivanti dalla legge (anche dallaCostituzione, come il diritto alla retribuzione o alle ferie) o daicontratti collettivi, non può mai concretare condottaantisindacale, fermo restando che al pregiudizio del dirittoindividuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio diinteressi collettivi, come, ad esempio, nel caso diinadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazNiuomnerio registro generale 17072/2023Numero sezionale 1462/2026disciplinari all'esercizio di attività sindacali, ecc. (CasNsum.,e ro8 di raccolta generale 14776/2026maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991, n. 1364, n. 1364; 18D ata pubblicazione 18/05/2026aprile 2001, n. 5657).1.4. Non può non osservarsi, invero, come l’ordine di servizioquali è prevista una specifica disciplina per il dirigentesindacale, sicché non è oggettivamente idoneo a ledere leprerogative sindacali.1.5. Con riferimento al profilo del mancato invio del verbale,la Corte territoriale ha, con accertamento di fatto insindacabilein tale sede, escluso che la condotta avesse prodotto effettidurevoli e lesivi delle prerogative sindacali in conformitàall’orientamento espresso da questa Corte secondo cui in temadi repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore dilavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazionedel comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di unavalutazione globale non limitata ai singoli episodi, risultituttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli neltempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per lasituazione di incertezza che ne consegue, suscettibile dideterminare in qualche misura una restrizione o un ostacolo allibero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 13860/2019).2. In conclusione, il ricorso va respinto.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.4. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aNumero registro generale 17072/2023quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026dovuto. Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in€ 5.000,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17072/2023Numero sezionale 1462/2026Numero di raccolta generale 14776/2026Data pubblicazione 18/05/2026