CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1957
Cassazione n. 43325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1957 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ft [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, indistintamente e in ogni sua forma, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. contestato, è generico ed aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01), dovendo essere ritenute inammissibili le doglianze che, come nel caso in esame, criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Atteso che il motivo predetto è, inoltre, manifestamente infondato, oltre che totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione con cui la Corte di merito ha respinto, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 6 e seg. sulla valutazione delle emergenze documentali e testimoniali, da cui si è congruamente desunta la consapevolezza dell'imputato); che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) e il giudice di appello ha nel caso in esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso una valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del suo i convincimento, anche quanto all'asserito travisamento di elementi di prova (pag. 8 e seg.) e alla attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ZII ottob