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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18243/2026

Testo disponibile della fonte

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legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglian. 1017/2024 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Taranto accoglievaparzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa el’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. (di seguito più brevemente anche solo ARCA)avverso l’avviso di accertamento relativo all’IMU 2014 di cui lacontribuente aveva chiesto l’annullamento, sostenendo che esso fossestato emesso in violazione del co.2 dell’art.13 D.L. n. 201/2011,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026convertito dalla L. n.214/2011, come modificato dall’art.1 co.707 L. n.147/2013, avendo tutti gli immobili ivi riportati, in quanto alloggi di e.r.p.sovvenzionata assegnati dal Comune stesso alla famiglia bisognosadell’avente diritto, le caratteristiche di fabbricati di civile abitazionedestinati ad “alloggi sociali”, come definiti dal Decreto del Ministro delleInfrastrutture

22.04.08.2. In particolare, la CTP accoglieva la domanda, per quanto di ragione, e,per l’effetto dichiarava spettanti in favore della contribuente leagevolazioni tributarie per riduzione di aliquota e detrazioni IMU anno2014, limitatamente agli immobili elencati nell’impugnato avviso diaccertamento per i quali vi era stato esplicito riconoscimento da parte delcomune impositore della natura di alloggi sociali, come da elenco allegatoalle prodotte controdeduzioni, annullando tutte le sanzioni applicate erigettando per il resto il ricorso.3.

La contribuente impugnava in appello la sentenza di primo grado“nella parte in cui, disattendendo le richieste del ricorrente, non riconosceil diritto a fruire dell’esenzione IMU 2014 per tutti gli immobili riportatinell’avviso di rettifica oggetto di impugnativa, in quanto aventi lecaratteristiche di alloggi sociali”.4.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Puglia rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la legittimità dell’avviso diaccertamento IMU 2014 emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], senza nullaprovvedere sulle spese.

I giudici di appello fondavano il proprioconvincimento sul disposto dei commi 2 e 10 dell’art.13 del d.l. 210/2011,ritenendo che ARCA non potesse godere dell’esenzione di cui al 2° commaper gli alloggi sociali, ma esclusivamente la detrazione di cui al comma 10in relazione a quelli regolarmente assegnati.5.

Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la contribuente,affidandosi a quattro motivi.6.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/20267.

In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata nel controricorso per violazione dell’art. 366 primocomma n. 6 cod. proc. civ..1.1.

Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez.

U. 18/03/2022, n. 8950).1.2.

Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice dilegittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia edel suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censurecontrapposte.

La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parterilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. (cfr. Cass. 14ottobre 2021 n 27961).2.

Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c., assumendo che il giudice di appelloavesse deciso la causa sulla base di una questione (prevalenza del co. 10dell’art. 13 D.L. 201/11 sul co. 2 dell’art. 13 D.L. 102/11) sollevataNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026d’ufficio, senza aver disposto preventivamente il contraddittorio su talequestione.3.

Con il secondo motivo, sostiene l’illegittimità della sentenza inrelazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione del co.2 dell’art.13 D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1 co.707 L. 147/2013,assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per aver rigettatol’appello, negando a priori che gli alloggi in proprietà dell’Arca potesserogodere dell’esenzione IMU 2014 prevista per i fabbricati di civile abitazioneaventi le caratteristiche degli alloggi sociali, di cui al D.M. 22/04/2008,dall’art.13, co.2 D.L. n.201/2011 convertito dalla L. n.214/2011, comemodificato dall’art.1, co.707 L. 147/2013, sulla ritenuta prevalenza delco.10 del medesimo art.13 sul co.2, senza valutare la sussistenza in capoagli stessi delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale.4.

Con il terzo motivo, assume, in relazione all’art.360, co.1, n.5 c.p.c.l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, sostenendo che il Giudice a quo avesse omesso diverificare la sussistenza, in capo a tutti gli alloggi in proprietà dell’Agenziaoggetto di accertamento, dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M.22.04.08 e omettendo così di considerare che, per alcuni degli immobiliaccertati, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto la sussistenza deirequisiti dell’alloggio sociale, negandola per altri.4.1.

Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delprimo e del terzo.4.2.

È opinione consolidata di questa Corte, (cfr. Cass. n. 6380/2024,Cass.14511/24), in riferimento agli alloggi sociali, che l'art. 2, comma 2,lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124 , neldifferenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliaririchiamate dall' art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo soloche le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, alsuccessivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituitiin attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimastiinvece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, comedefiniti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008,pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a lorovolta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del29/11/2021).4.3.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi,prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorreredal 1 gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggettol'annualità d'imposta 2014.4.4.

L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che nonè configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnatidagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito delmedesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente edifferentemente le due fattispecie.4.5.

Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit.ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazionedi Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge ( art.13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).4.6.

Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dallacorretta applicazione del principio generale e inderogabile in materiafiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell' art 14preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dallestesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n.15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).4.7.

L’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinatialla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto delministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dalpagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano lecaratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del22 Aprile 2008.4.8.

In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad usoresidenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione diinteresse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nucleifamiliari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso allalocazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobilicome elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale socialecostituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimentodelle esigenze primarie.4.9.

Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre,quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazioneprincipale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietàdell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggisociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.4.10.

Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati lasentenza impugnata, atteso che essa si fonda sull’errata interpretazionedei commi 2 e 10 dell’art.13 cit., negando a priori che ARCA, quale exIACP, possa essere proprietaria di alloggi sociali, per poi concludere che lastessa potesse godere soltanto dei benefici di cui al comma 10 per glialloggi regolarmente assegnati.4.11.

Ciò perché il discrimine nell’applicazione dei distinti benefici di cui al2° e al 10° comma dell’art.13 cit. agli alloggi di cui è proprietaria ARCAdipende dalle specifiche caratteristiche degli stessi, nel senso che se essisono qualificabili come “alloggi sociali”, nei termini sopra precisati,godranno dell’esenzione IMU di cui al 2° comma, mentre gli altri edifici diedilizia residenziale pubblica non qualificabili come tali, beneficerannodella sola detrazione, a condizione di essere stati regolarmente assegnati.4.12.

In altri termini, gli istituti ex IACP in relazione agli alloggi di cui sonoproprietari godono dell’esenzione IMU di cui al 2° comma cit. per queglialloggi definibili sociali, mentre per quelli che non sono riconducibili a talespeciale categoria beneficiano della sola detrazione di cui al comma 10 cit.se regolarmente assegnati.5.

Con il quarto motivo, ARCA si duole della illegittimità della sentenzain relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 325 c.p.c., assumendo che il giudicedi appello, rigettando il gravame e confermando la legittimità dell’avvisodi accertamento impugnato avesse violato il giudicato interno formatosi suparte della domanda considerato che il giudice di prime cura, accogliendola domanda per quanto di ragione, aveva riconosciuto agevolazioni infavore del ricorrente non previste nell’avviso, violando il giudicato internoNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026formatosi su tali statuizioni, in assenza di impugnazione da parte delComune appellato.5.1.

Il motivo è fondato.5.2.

La CGT di 2° grado, confermando tout court la legittimità dell’avvisoimpugnato, ha palesemente violato l’art.112 c.p.c. e l’art.2909 c.c.considerato che, non essendo stato oggetto di impugnazione incidentaleda parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] il capo della sentenza di primo grado cheaveva riconosciuto ad ARCA i benefici di cui al comma 10 in relazione aglialloggi per i quali l’ente territoriale aveva espressamente riconosciuto laregolare assegnazione nell’elenco allegato alle controdeduzioni, e cheaveva disposto l’annullamento di tutte le sanzioni, ha pronunciato oltre ilimiti di quanto devoluto con l’atto di appello della contribuente, stante laformazione del giudicato interno su tale capo della sentenza.6.

In definitiva, vanno accolti il secondo e il quarto motivo, assorbiti ilprimo e il terzo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di 2° grado dellaPuglia che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia, in diversa composizione,che provvederà anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglian. 1017/2024 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Taranto accoglievaparzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia Regionale per la Casa el’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. (di seguito più brevemente anche solo ARCA)avverso l’avviso di accertamento relativo all’IMU 2014 di cui lacontribuente aveva chiesto l’annullamento, sostenendo che esso fossestato emesso in violazione del co.2 dell’art.13 D.L. n. 201/2011,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026convertito dalla L. n.214/2011, come modificato dall’art.1 co.707 L. n.147/2013, avendo tutti gli immobili ivi riportati, in quanto alloggi di e.r.p.sovvenzionata assegnati dal Comune stesso alla famiglia bisognosadell’avente diritto, le caratteristiche di fabbricati di civile abitazionedestinati ad “alloggi sociali”, come definiti dal Decreto del Ministro delleInfrastrutture 22.04.08.2. In particolare, la CTP accoglieva la domanda, per quanto di ragione, e,per l’effetto dichiarava spettanti in favore della contribuente leagevolazioni tributarie per riduzione di aliquota e detrazioni IMU anno2014, limitatamente agli immobili elencati nell’impugnato avviso diaccertamento per i quali vi era stato esplicito riconoscimento da parte delcomune impositore della natura di alloggi sociali, come da elenco allegatoalle prodotte controdeduzioni, annullando tutte le sanzioni applicate erigettando per il resto il ricorso.3. La contribuente impugnava in appello la sentenza di primo grado“nella parte in cui, disattendendo le richieste del ricorrente, non riconosceil diritto a fruire dell’esenzione IMU 2014 per tutti gli immobili riportatinell’avviso di rettifica oggetto di impugnativa, in quanto aventi lecaratteristiche di alloggi sociali”.4. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Puglia rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la legittimità dell’avviso diaccertamento IMU 2014 emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], senza nullaprovvedere sulle spese. I giudici di appello fondavano il proprioconvincimento sul disposto dei commi 2 e 10 dell’art.13 del d.l. 210/2011,ritenendo che ARCA non potesse godere dell’esenzione di cui al 2° commaper gli alloggi sociali, ma esclusivamente la detrazione di cui al comma 10in relazione a quelli regolarmente assegnati.5. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la contribuente,affidandosi a quattro motivi.6. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/20267. In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata nel controricorso per violazione dell’art. 366 primocomma n. 6 cod. proc. civ..1.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).1.2. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice dilegittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia edel suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censurecontrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parterilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. (cfr. Cass. 14ottobre 2021 n 27961).2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta, sotto ilprofilo di cui all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c., assumendo che il giudice di appelloavesse deciso la causa sulla base di una questione (prevalenza del co. 10dell’art. 13 D.L. 201/11 sul co. 2 dell’art. 13 D.L. 102/11) sollevataNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026d’ufficio, senza aver disposto preventivamente il contraddittorio su talequestione.3. Con il secondo motivo, sostiene l’illegittimità della sentenza inrelazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione del co.2 dell’art.13 D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1 co.707 L. 147/2013,assumendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per aver rigettatol’appello, negando a priori che gli alloggi in proprietà dell’Arca potesserogodere dell’esenzione IMU 2014 prevista per i fabbricati di civile abitazioneaventi le caratteristiche degli alloggi sociali, di cui al D.M. 22/04/2008,dall’art.13, co.2 D.L. n.201/2011 convertito dalla L. n.214/2011, comemodificato dall’art.1, co.707 L. 147/2013, sulla ritenuta prevalenza delco.10 del medesimo art.13 sul co.2, senza valutare la sussistenza in capoagli stessi delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale.4. Con il terzo motivo, assume, in relazione all’art.360, co.1, n.5 c.p.c.l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, sostenendo che il Giudice a quo avesse omesso diverificare la sussistenza, in capo a tutti gli alloggi in proprietà dell’Agenziaoggetto di accertamento, dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M.22.04.08 e omettendo così di considerare che, per alcuni degli immobiliaccertati, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto la sussistenza deirequisiti dell’alloggio sociale, negandola per altri.4.1. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delprimo e del terzo.4.2. È opinione consolidata di questa Corte, (cfr. Cass. n. 6380/2024,Cass.14511/24), in riferimento agli alloggi sociali, che l'art. 2, comma 2,lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124 , neldifferenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliaririchiamate dall' art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo soloche le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, alsuccessivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituitiin attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimastiinvece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, comedefiniti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008,pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a lorovolta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del29/11/2021).4.3. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi,prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorreredal 1 gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggettol'annualità d'imposta 2014.4.4. L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che nonè configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnatidagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito delmedesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente edifferentemente le due fattispecie.4.5. Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit.ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazionedi Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge ( art.13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).4.6. Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dallacorretta applicazione del principio generale e inderogabile in materiafiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell' art 14preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dallestesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n.15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).4.7. L’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinatialla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto delministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dalpagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano lecaratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del22 Aprile 2008.4.8. In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad usoresidenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione diinteresse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nucleifamiliari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso allalocazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobilicome elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale socialecostituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimentodelle esigenze primarie.4.9. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre,quindi, distinguere gli "alloggi sociali", così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazioneprincipale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta,Numero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietàdell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggisociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.4.10. Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati lasentenza impugnata, atteso che essa si fonda sull’errata interpretazionedei commi 2 e 10 dell’art.13 cit., negando a priori che ARCA, quale exIACP, possa essere proprietaria di alloggi sociali, per poi concludere che lastessa potesse godere soltanto dei benefici di cui al comma 10 per glialloggi regolarmente assegnati.4.11. Ciò perché il discrimine nell’applicazione dei distinti benefici di cui al2° e al 10° comma dell’art.13 cit. agli alloggi di cui è proprietaria ARCAdipende dalle specifiche caratteristiche degli stessi, nel senso che se essisono qualificabili come “alloggi sociali”, nei termini sopra precisati,godranno dell’esenzione IMU di cui al 2° comma, mentre gli altri edifici diedilizia residenziale pubblica non qualificabili come tali, beneficerannodella sola detrazione, a condizione di essere stati regolarmente assegnati.4.12. In altri termini, gli istituti ex IACP in relazione agli alloggi di cui sonoproprietari godono dell’esenzione IMU di cui al 2° comma cit. per queglialloggi definibili sociali, mentre per quelli che non sono riconducibili a talespeciale categoria beneficiano della sola detrazione di cui al comma 10 cit.se regolarmente assegnati.5. Con il quarto motivo, ARCA si duole della illegittimità della sentenzain relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 325 c.p.c., assumendo che il giudicedi appello, rigettando il gravame e confermando la legittimità dell’avvisodi accertamento impugnato avesse violato il giudicato interno formatosi suparte della domanda considerato che il giudice di prime cura, accogliendola domanda per quanto di ragione, aveva riconosciuto agevolazioni infavore del ricorrente non previste nell’avviso, violando il giudicato internoNumero registro generale 21632/2024Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 18243/2026Data pubblicazione 06/06/2026formatosi su tali statuizioni, in assenza di impugnazione da parte delComune appellato.5.1. Il motivo è fondato.5.2. La CGT di 2° grado, confermando tout court la legittimità dell’avvisoimpugnato, ha palesemente violato l’art.112 c.p.c. e l’art.2909 c.c.considerato che, non essendo stato oggetto di impugnazione incidentaleda parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] il capo della sentenza di primo grado cheaveva riconosciuto ad ARCA i benefici di cui al comma 10 in relazione aglialloggi per i quali l’ente territoriale aveva espressamente riconosciuto laregolare assegnazione nell’elenco allegato alle controdeduzioni, e cheaveva disposto l’annullamento di tutte le sanzioni, ha pronunciato oltre ilimiti di quanto devoluto con l’atto di appello della contribuente, stante laformazione del giudicato interno su tale capo della sentenza.6. In definitiva, vanno accolti il secondo e il quarto motivo, assorbiti ilprimo e il terzo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di 2° grado dellaPuglia che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia, in diversa composizione,che provvederà anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO