CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decadenziale ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15443/2021) proposto da: A) VAGNI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R31 L191I), VAGNI Gabriele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L06 L191R), VAGNI Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79P41 L191B) e GIACHETTI Giuseppa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39P56 I651V), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], B) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, C) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, D) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e F) FELICIOTTI Giampiero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52S15 I651U), rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona cron. n. 3335/2020, pubblicato il 24 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. C.p.C. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 20 novembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, l'Autofficina F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Ancona al fine di vedersi riconoscere l'equa riparazione spettante per la durata non ragionevole della procedura fallimentare apertasi davanti al Tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata il 12 ottobre 1995, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano stati ammessi al passivo, procedura conclusasi con decreto di chiusura depositato il 23 aprile 2018. 2.- Con decreto depositato il 20 aprile 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, il pagamento delle somme indicate per ciascuno dei richiedenti. 3.- Proposta opposizione avverso tale decreto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, la Corte d'appello di Ancona, in composizione collegiale, in accoglimento dell'opposizione, con il decreto di cui in epigrafe, revocava il decreto monocratico di liquidazione dell'equo indennizzo. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che il decreto di chiusura del fallimento non era stato comunicato ai creditori opposti; b) che conseguentemente il termine di proponibilità del reclamo avverso tale decreto di chiusura era quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., secondo il testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 46 della legge n. 69/2009, dovendo aversi riguardo, rispetto a quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge n. 69/2009, non già alla procedura fallimentare come tale, ma al solo sub-procedimento camerale definito con il decreto di chiusura, avviato successivamente al 4 luglio 2009; c) che, pertanto, la domanda di equa riparazione era tardiva, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, perché proposta oltre il termine decadenziale di sei mesi decorrenti dal momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura; d) che il contrasto giurisprudenziale esistente sull'applicabilità del termine lungo ratione temporis vigente per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura legittimava la totale compensazione delle spese del procedimento. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], l'Autofficina F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 - in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, all'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, agli artt. 111 e 117 Cost. - nonché degli artt. 327 c.p.c., 119 della legge fallimentare, 58 della legge n. 69/2009 e 150, primo comma, del d.lgs. n. 5/2006, per avere la Corte d'appello ritenuto che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorresse dalla scadenza del termine lungo semestrale, anziché annuale, per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento. In proposito, i ricorrenti deducono che il decreto della Corte di merito avrebbe erroneamente considerato il procedimento di chiusura del fallimento, secondo la disciplina all'epoca vigente, come un procedimento autonomo instaurato successivamente al 4 luglio 2009, anziché come un procedimento endo-fallimentare, al quale si sarebbe dovuto applicare il regime transitorio, essendo stato il fallimento dichiarato prima del 4 luglio 2009. 1.1.- Il motivo è fondato. Al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art.327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata. E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endo-fallimentari, avverso l'esito della procedura, cui si applica la disciplina transitoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519 del 08/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009 del 05/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516 del 08/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070 del 16/06/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4531 del 19/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496 del 15/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735 del 22/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019). Ne consegue che, a fronte di una procedura fallimentare iniziata dopo il deposito della sentenza di fallimento avvenuto il 12 ottobre 1995, definita con decreto di chiusura non comunicato depositato il 23 aprile 2018, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo ex art. 4 della legge n. 89/2001, decorreva dal 24 maggio 2019 e non già dal 23 novembre 2018, con l'effetto che il ricorso ex artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, depositato il 20 novembre 2019, era tempestivo. 2.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione. Sicché il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al principio di diritto enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così