CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 11 novembre 1968, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 280/2021 RTLR del Tribunale di Salerno del 25 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno ha, in estrema sintesi, con ordinanza pronunziata in data 15 ottobre 2021 confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di ingenti beni riconducibili ad una società di diritto inglese, avendo ritenuto che detta società, non direttamente coinvolta negli illeciti tributari ed in materia fallimentare e commerciale provvisoriamente ascrivibili secondo l'accusa al soggetto indagato per essi, cioè [OSCURATO:PERSONA] (figliolo del soggetto ora ricorrente nella qualità indicata in epigrafe) sia esclusivamente lo schermo protetto dal quale il predetto indagato gestisce i propri interessi economici; si tratterebbe in sostanza, secondo il Tribunale di un mero soggetto giuridico interposto, privo di una propria autonomia e di una sua operatività, ed i beni ad esso intestati sarebbero, in realtà immediatamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione la predetta società inglese, in persona del suo legale rappresentante, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha contestato la valenza sintomatica degli indici in base ai quali è stata ritenuta la riferibilità all'indagato dei beni intestati alla società stessa. Non sarebbe, infatti, un indice adeguato la sua scarsa personale capacità patrimoniale, né lo sarebbero, in quanto non tali da dimostrare la diretta gestione dei beni intestati alla società in questione da parte dell'indagato, le 7 missive da lui inviate nell'interesse della detta società cui fa riferimento il Tribunale salernitano. Prosegue, ancora, il ricorrente nell'illustrare il motivo di impugnazione rilevando non solamente che il legale rappresentante della società ricorrente non è indagato per la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 ma anche che la dotazione patrimoniale della detta società risale al 2010, mentre le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] risalgono tutte a periodi successivi a quello in cui la stessa ha avuto assegnati i suoi beni patrimoniali. In sostanza, per il tramite del suo legale rappresentante, la società ricorrente ha contestato la significatività degli elementi in base ai quali il Tribunale di Salerno ha desunto la piena disponibilità dei beni intestati ad essa società inglese in capo a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per come il ricorso è proposto, lo stesso deve essere dichiarato Inammissibile. Deve, preliminarmente osservarsi che, in linea astratta, il sequestro operato sul patrimonio della società di diritto inglese, pur considerata la sua formale piena soggettività, è del tutto legittimo. Deve infatti considerarsi che, come è stato in diversi casi affermato e ribadito da questa stessa Corte, il sequestro preventivo finalizzato, come è questo il caso, alla confisca per equivalente, secondo la previsione di cui all'art. 12-bis del dPR n. 74 del 2000 può anche essere disposto sui beni costituenti il patrimonio di una persona giuridica, evidentemente distinta dall'autore materiale degli illeciti, laddove questa sia priva di una reale autonomia e costituisca un mero schermo attraverso il quale l'indagato agisce come effettivo titolare dei beni; tale principio è applicabile anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto conseguito attraverso la commissione di un reato in ipotesi realizzato dall'indagato in una veste diversa da quella di rappresentante della società schermo, cioè o in qualità di amministratore di altra società ovvero indipendentemente dalle funzioni di rappresentanza di altre soggettività (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 dicembre 2020, n. 34956). Fatta questa premessa si osserva che in realtà le censure formulate dalla ricorrente difesa, pur apparentemente afferenti al vizio di violazione di legge, hanno quale loro effettivo bersaglio la motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno. Ciò è evidenziato dal fatto che le doglianze riguardano in definitiva la concludenza sotto il profilo dimostrativo degli elementi addotti dal citato Tribunale quali fattori sintomatici del fatto che la società ricorrente fosse un mero schermo al di là del quale operava direttamente l'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, come è evidente, di fattori riguardanti la congruità motivazionale del provvedimento oggetto di ricorso e non la adozione della ordinanza impugnata in violazione di norme di legge. Nessun rilievo ha il fatto che il legale rappresentante della ricorrente non risulti essere a sua volta indagato, posto che il sequestro ha attinto beni che neppure nella prospettazione difensiva vengono ipotizzati come esclusivamente a lui riconducibili in quanto persona fisica ma che, invece, sono ritenuti nel provvedimento impugnato riconducibili al di lui figlio - la cui posizione di indagato nel procedimento in corso di fronte alla Autorità giudiziaria di Salerno non è, invece, in contestazione essendo la stessa pacificamente documentata - né ha una qualche rilevanza il fatto che si tratta di beni che sarebbero stati trasferiti, in ipotesi peraltro fittiziamente stante la mera apparenza della compagine societaria in questione, a questa fin dal 2010, quindi anteriormente alla commissione dei reati in ordine ai quali il sequestro è stato disposto, atteso che, trattandosi indubbiamente, di una ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non vi è la necessità di rinvenire, al fine della legittima esperibilità della misura cautelare in questione, alcun vincolo di pertinenzialità, né causale né temporale, fra i beni staggiti ed il vantaggio conseguito attraverso la commissione dell'illecito con riferimento al quale la misura è stata disposta. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, di tal che il ricorrente, nella sua spiegata qualità, deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000pain favore della Cas