CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e due mesi di reclusione e di 14.200,00 euro di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per reati in materia di illegale detenzione e ricettazione di armi, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della detenzione di cocaina a norma del comma 1, invece che a norma del comma 5, del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.