CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 11962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31444/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso. -controricorrente- avverso LA SENTENZA della CORTE D' APPELLO di NAPOLI n. 6520/2018 pubblicata il18/04/2019 RGN 9414/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi con sentenza n. 6520/2018 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 12466/2011, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere inquadrato nel livello B1 del CCNL a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagargli le conseguenti differenze retributive, liquidate in € 2.605,06 fino al deposito del ricorso introduttivo (8/2/2002), oltre accessori e spese dei due precedenti gradi di giudizio, del primo giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, del giudizio di rinvio; 2.avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso l’ex-dipendente; [OSCURATO:PERSONA] 1.va premesso che in sede rescindente, per quanto ancora rileva, questa Corte aveva osservato che: - c on sentenza dell'11 maggio 2006, la Corte d'Appello di Napoli aveva accolto il gravame svolto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello B1 con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive; - s i controverteva della perdurante vigenza dell'accordo sindacale aziendale del 17 giugno 1977 ritenuto, dalla società, incompatibile con il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con l'accordo collettivo del 18 aprile 1997, atteso che il ricorrente chiedeva il livello B1, previsto dal nuovo accordo collettivo, sul presupposto della corrispondenza, a tale livello, della qualifica di vice-titolare prevista dall'accordo aziendale del 1977 e non figurante, invece, nel sistema di inquadramento del 1997;- era fondato il (terzo) motivo di ricorso per cassazione della società, con il quale si denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla compatibilità tra le disposizioni di cui al CCNL 18 aprile 1997 e l'accordo aziendale del 17 giugno 1977, per il contraddittorio iterlogico della motivazione della Corte di Appello che, muovendo dalla premessa del mancato assolvimento dell'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa, era approdata alla statuizione di accoglimento della domanda per la portata assorbente del riconoscimento, ad altri dipendenti, del medesimo livello richiesto da Polese e in presenza dei presupposti previsti dall'accordo sindacale del 1977, poiché nel rapporto di lavoro privato non vige il principio di parità di trattamento, e mancando nella sentenza impugnata ogni argomento che avrebbe dovuto imporre alla società la parificazione del lavoratore -attore in giudizio ai suoi due colleghi; - il ricorso andava quindi accolto per insufficiente motivazione, e la sentenza cassata, in relazione alla censura accolta, e rimessa in sede di rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione; 2. in sede di rinvio, la Corte di Napoli, nel verificare se sussista compatibilità tra le disposizioni dell'accordo aziendale del 17 giugno 1977 e quelle sopraggiunte di cui al CCNL del 18 Aprile 1997: - ha ritenuto che il diritto al riconoscimento ai soli fini economici del livello superiore B1 possa essere dichiarato in favore del lavoratore, non tanto in via automatica sulla base dell'analogo riconoscimento fatto dalla società ad altri due colleghi, ma piuttosto sulla base del medesimo accordo sindacale del 1977, da considerarsi a tal fine ancora applicabile al caso di specie; - ciò in quanto, ferma l'assenza di un diritto alla parità di trattamento tra lavoratori subordinati privati, il fatto che la parte datoriale abbia concesso ad altri 2 dipendenti tale particolare trattamento economico, in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo CCNL, può comunque essere considerato un indice della volontà di far permanere in vigore l'accordo in questione, e fa presumere la volontà di parte datoriale di considerare ancora vigente l'accordo aziendale in questione; - ha qualificato il riconoscimento del diritto del lavoratore all'inquadramento superiore sulla base dell'accordo aziendale del 1977 di natura premiale, per consentire ai lavoratori di andare in pensione conuna maggiorazione economica in considerazione del loro attaccamento all'azienda e delle loro qualità morali, solo stipendiale e senza l'attribuzione effettiva di mansioni superiori, sulla sola base del compimento di 55 anni di età e della permanenza in servizio di 20 anni nel livello C; - ha affermato che il diritto di percepire le maggiorazioni economiche spettanti in base al livello immediatamente superiore B non è incompatibile con la nuova disciplina degli inquadramenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva, non essendo venuta meno l'originaria ratiodella disposizione, che era quella di assicurare una minima progressione economica all'esattore, e non essendo stato l'art. 4 dell'accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto di espressa abrogazione dopo l'entrata in vigore del CCNL del 1997; 3.in questa sede, la società censura la predetta interpretazione della Corte di Napoli in sede di rinvio, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., con un primo motivo per violazione e falsa applicazione dell'accordo sindacale aziendale del 17/6/1977, dell'accordo sindacale aziendale del 20/1/1981, del CCNL per i dipendenti autostrade del 19/6/1976, dell'art. 15 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], del CCNL 18/4/1997, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in quanto applicabile, degli artt.1362 e 1363 c.c., in relazione al contenuto letterale dell’accordo sindacale aziendale del 17/6/1977 e dell'accordo sindacale aziendale del 20/1/1981 (richiamando Cass. n. 24615/2018), e, con un secondo motivo, per violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c.; 4.il ricorso è complessivamente inammissibile;5.osserva il Collegio che il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (v. Cass. S.U. n. 28544/2008); in ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, in particolare quelle dell’art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. n. 11411/2018, n. 8171/2011, n. 7281/2011, n. 11962/2005, n. 16294/2003, n. 1917/2001); a parte quest’ultima ipotesi, di regola il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso, anche nel caso in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce consequenziali(vedi per tutte: Cass. n. 21006/2005); 6.ne consegue che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 15962/2009), ed il giudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (cfr. Cass. n. 19212/2005); 7.pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, che deve essere fondato sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento; in quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 13719/2006; conf. n. 2606/2009, n. 2652/2018); 8.poiché, dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti ( la cui estensione varia, come sopra rilevato, a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia), nel caso di specie la Corte di merito ha operato nel perimetro circoscritto dal giudizio rescindente, rimuovendo la motivazione cassata, e procedendo ad interpretazione degli accordi aziendali pertinenti come di natura premiale, attività, quella di interpretazione degli accordi aziendali, per costante giurisprudenza di questa Corte riservata al giudice di merito e non oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); 9.in difetto di (deduzione di) violazione dell’art. 384 c.p.c. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult