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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11122/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6287/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia depositata il 29.7.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 29.7.2016, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento danni per colpa F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 professionale che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva avanzato nei Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA] per una serie di errori nelle Data pubblicazione 06/04/2022 pratiche di variazione di destinazione d’uso e frazionamento di un immobile a Padova in via Romagnoli, in vista del futuro contratto definitivo di trasferimento.

L’accoglimento dell’appello proposto dal professionista contro la sentenza n. 568/2011 del Tribunale di Padova a lui sfavorevole è stato motivato in base alle seguenti considerazioni, per quanto ancora interessa in questa sede: - il contratto preliminare di vendita dell’immobile era stato stipulato dal promittente venditore, tale [OSCURATO:PERSONA], con la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] convivente more uxorio del Fornasini, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; - dalla deposizione del teste Negri era emerso che il rapporto professionale si era instaurato tra il professionista e la promissaria acquirente, il che escludeva che l’incarico fosse stato conferito dalla società o dal Fornasini; - il fatto che la penale per il ritardo nella stipula del contratto definitivo fosse stata pagata dal Fornasini con assegno emesso sul suo conto si spiegava nel quadro dei rapporti familiari perché la Carminati era la convivente del Fornasini ed aveva acquistato il bene anche per le figlie Francesca e [OSCURATO:PERSONA]; - i testi che avevano avallato la tesi della società erano il Fornasini stesso e la Carminati, la cui posizione presentava seri problemi di attendibilità; -l’affermazione resa dal geometra in sede di interrogatorio formale in ordine alla spedizione delle planimetrie via fax non aveva valore di dichiarazione confessoria. 2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl) con sei motivi.

Il geometra Mario è rimasto intimato.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 1 Col primo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la Corte di merito non avrebbe considerato che non si era trattato di una sola compravendita avente ad oggetto l’intero complesso immobiliare, bensì di due distinte compravendite e che la signora Carminati è stata in realtà acquirente in una soltanto delle due.

La ricorrente sostiene che la Carminati nel contratto preliminare stipulato col Negri il 21.11.1998 si era costituita come promissaria acquirente per sè o per persona o ente da nominare e che dopo la sottoscrizione seguirono due trasferimenti immobiliari, uno a favore della Carminati (quello relativo al piano destinato ad appartamento) e l’altro a favore della [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dal Fornasini (quello relativo al piano destinato agli uffici).

Se la Corte d’Appello avesse considerato tale fatto decisivo – sostiene la ricorrente - avrebbe ritenuto provato il conferimento dell’incarico al geometra da parte della società e quindi la legittimazione attiva della società ad agire contro il geometra per gli errori nell’espletamento delle pratiche necessarie per il trasferimento.

Il motivo è inammissibile perché i fatti che si assumono decisivi (l’essersi la promissaria acquirente Carminati qualificata tale anche “per persona da nominare” e – soprattutto “l’esistenza di due vendite” di cui una in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]) non risultano abbiano mai formato oggetto di discussione tra le parti, né in appello (ove la società è addirittura rimasta contumace) né in primo grado.

Ed infatti, il ricorso non dice in quale atto difensivo o in quale verbale di udienza se ne è discusso o si è almeno posta la questione, limitandosi semplicisticamente ad affermare che le circostanze risultavano dal fascicolo ed erano pacifiche e comunque incontestate nel contraddittorio (v. ricorso pagg. 21 e 22).

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 Le sezioni unite (cfr. sentenza n. 8053/2014) hanno Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 affermato in proposito che nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare non solo il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso e il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti…”.

Ed è chiaro che – contrariamente a quanto assume la ricorrente a pag. 21 - la non contestazione del contenuto di un documento semplicemente riversato nell’incarto processuale, ma sul quale non è neppure stato sollecitato il dibattito, è un fatto che non è stato "oggetto di discussione tra le parti" e quindi è fuori dall'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per sua stessa definizione (cfr. ord. 27415/2018 in motivazione, sul rapporto tra la non contestazione il vizio di cui all’art. 360 n. 5). 2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora l’omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato dalla dichiarazione di natura confessoria, con cui il geometra aveva ammesso di avere inviato gli elaborati progettuali al numero di fax della società e quindi proprio al committente, a riprova del conferimento dell’incarico da parte della società.

Anche questo motivo è infondato perché il fatto storico che si assume decisivo (cioè la dichiarazione del geometra circa l’invio degli elaborati progettuali a mezzo fax) è stato esaminato dalla Corte d’Appello e ritenuto irrilevante perché la frase non aveva il significato confessorio attribuito dal Tribunale, ma un diverso significato, nel senso che “il professionista inviava la documentazione al fax che credeva essere della Leoni” (cfr. sentenza impugnata pagg. 7 e 8).

Il problema allora non è l’omesso esame del fatto storico, quanto piuttosto la sufficienza e logicità della motivazione sulla valenza di una tale dichiarazione, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 ma il vizio di motivazione oggi non è più denunziabile in Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 cassazione per una precisa scelta del legislatore (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc nel testo attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie). 3 Col terzo motivo si denunzia, in via subordinata, rispetto al precedente motivo, il vizio procedimentale alla stregua del parametro di cui all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc relativamente al riconoscimento da parte dello stesso geom. [OSCURATO:PERSONA] di avere inviato l’elaborato nel quale consisteva la sua prestazione professionale “tramite fax, credo della [OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 comma 1 n. 4 cpc riguarda il vizio di nullità della sentenza o del procedimento, ma il ricorso, contravvenendo all’onere di specificità dei motivi, anziché specificare quale sia l’error in procedendo, si limita ad invocare la nullità della sentenza per non avere la Corte d’Appello fatto discendere, dalla dichiarazione del geometra, la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl: la censura involge, come si vede, esclusivamente l’apprezzamento del fatto e la valutazione di risultanze istruttorie: essa pertanto esula dall’alveo dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc. 4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2733 cc per avere la Corte d’Appello negato valore alla “confessione giudiziale” del geometra (consistente nell’aver ammesso di avere inviato il fax alla società Leoni). 5 Col quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 116 cpc per non avere la Corte d’Appello dato il giusto peso al fatto che il geometra aveva deliberatamente inviato gli elaborati via fax alla società Leoni in esecuzione del mandato da essa ricevuto.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Queste due censure, da esaminarsi congiuntamente per il Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 comune riferimento al valore probatorio della dichiarazione resa Data pubblicazione 06/04/2022 dal geometra in sede di interrogatorio formale, sono infondate.

Innanzitutto, con riferimento all’ultimo profilo di censura, va richiamato il principio secondo cui la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Sez.

U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037).

Va altresì ricordato che nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2048 del 24/01/2019 Rv. 652350; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3698 del 14/02/2020 Rv. 657253; Sez. 3, Sentenza n. 12803 del 27/09/2000 Rv. 540542; Sez.

L, Sentenza n. 3524 del 12/06/1985 Rv. 441143).

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 Sulla scorta di tali principi, deve escludersi la sussistenza Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 delle denunziate violazioni perché il giudice di merito si è limitato, nell’esercizio del suo potere di qualificazione della dichiarazione, a escludere la natura confessoria della dichiarazione spiegandone le ragioni (v. pagg. 7 e 8 della sentenza).

Il problema si sposta allora, come già detto, sulla logicità del percorso argomentativo della sentenza, e quindi si richiama quanto già esposto nell’esame delle prime due censure (cfr. sopra). 6 Col sesto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia, infine, la violazione della disciplina in tema di leasing perché la Corte d’Appello non ha considerato che solo a partire dalla legge di stabilità del 2016 (art. 1 comma 82) si è estesa anche ai privati la facoltà di stipulare tale contratto atipico.

Osserva quindi che il coinvolgimento della società di leasing all’acquisto delle unità immobiliari in relazione alla quale era stato conferito l’incarico professionale al geometra [OSCURATO:PERSONA] portava di per sé ad escludere che un tale incarico potesse essere stato conferito da una casalinga quale è la signora Carminati che, come tale, non poteva mai essere parte di un contratto di leasing.

Il motivo è inammissibile.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le tante, Sez. 2 Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez.

L, Data pubblicazione 06/04/2022 Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 Rv. 604230) Nel caso di specie la ricorrente (che peraltro è stata anche contumace in appello) non ha dimostrato che nel giudizio di merito si era discusso di tale questione di diritto (implicante accertamenti in fatto).

In conclusione, il ricorso va respinto Il mancato svolgimento di attività difensive in questa sede da parte del geometra Mario esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 22.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6287/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia depositata il 29.7.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 29.7.2016, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento danni per colpa F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 professionale che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva avanzato nei Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA] per una serie di errori nelle Data pubblicazione 06/04/2022 pratiche di variazione di destinazione d’uso e frazionamento di un immobile a Padova in via Romagnoli, in vista del futuro contratto definitivo di trasferimento. L’accoglimento dell’appello proposto dal professionista contro la sentenza n. 568/2011 del Tribunale di Padova a lui sfavorevole è stato motivato in base alle seguenti considerazioni, per quanto ancora interessa in questa sede: - il contratto preliminare di vendita dell’immobile era stato stipulato dal promittente venditore, tale [OSCURATO:PERSONA], con la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] convivente more uxorio del Fornasini, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; - dalla deposizione del teste Negri era emerso che il rapporto professionale si era instaurato tra il professionista e la promissaria acquirente, il che escludeva che l’incarico fosse stato conferito dalla società o dal Fornasini; - il fatto che la penale per il ritardo nella stipula del contratto definitivo fosse stata pagata dal Fornasini con assegno emesso sul suo conto si spiegava nel quadro dei rapporti familiari perché la Carminati era la convivente del Fornasini ed aveva acquistato il bene anche per le figlie Francesca e [OSCURATO:PERSONA]; - i testi che avevano avallato la tesi della società erano il Fornasini stesso e la Carminati, la cui posizione presentava seri problemi di attendibilità; -l’affermazione resa dal geometra in sede di interrogatorio formale in ordine alla spedizione delle planimetrie via fax non aveva valore di dichiarazione confessoria. 2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl) con sei motivi. Il geometra Mario è rimasto intimato. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 1 Col primo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la Corte di merito non avrebbe considerato che non si era trattato di una sola compravendita avente ad oggetto l’intero complesso immobiliare, bensì di due distinte compravendite e che la signora Carminati è stata in realtà acquirente in una soltanto delle due. La ricorrente sostiene che la Carminati nel contratto preliminare stipulato col Negri il 21.11.1998 si era costituita come promissaria acquirente per sè o per persona o ente da nominare e che dopo la sottoscrizione seguirono due trasferimenti immobiliari, uno a favore della Carminati (quello relativo al piano destinato ad appartamento) e l’altro a favore della [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dal Fornasini (quello relativo al piano destinato agli uffici). Se la Corte d’Appello avesse considerato tale fatto decisivo – sostiene la ricorrente - avrebbe ritenuto provato il conferimento dell’incarico al geometra da parte della società e quindi la legittimazione attiva della società ad agire contro il geometra per gli errori nell’espletamento delle pratiche necessarie per il trasferimento. Il motivo è inammissibile perché i fatti che si assumono decisivi (l’essersi la promissaria acquirente Carminati qualificata tale anche “per persona da nominare” e – soprattutto “l’esistenza di due vendite” di cui una in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]) non risultano abbiano mai formato oggetto di discussione tra le parti, né in appello (ove la società è addirittura rimasta contumace) né in primo grado. Ed infatti, il ricorso non dice in quale atto difensivo o in quale verbale di udienza se ne è discusso o si è almeno posta la questione, limitandosi semplicisticamente ad affermare che le circostanze risultavano dal fascicolo ed erano pacifiche e comunque incontestate nel contraddittorio (v. ricorso pagg. 21 e 22). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 Le sezioni unite (cfr. sentenza n. 8053/2014) hanno Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 affermato in proposito che nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare non solo il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso e il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti…”. Ed è chiaro che – contrariamente a quanto assume la ricorrente a pag. 21 - la non contestazione del contenuto di un documento semplicemente riversato nell’incarto processuale, ma sul quale non è neppure stato sollecitato il dibattito, è un fatto che non è stato "oggetto di discussione tra le parti" e quindi è fuori dall'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per sua stessa definizione (cfr. ord. 27415/2018 in motivazione, sul rapporto tra la non contestazione il vizio di cui all’art. 360 n. 5). 2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora l’omesso esame circa il fatto decisivo rappresentato dalla dichiarazione di natura confessoria, con cui il geometra aveva ammesso di avere inviato gli elaborati progettuali al numero di fax della società e quindi proprio al committente, a riprova del conferimento dell’incarico da parte della società. Anche questo motivo è infondato perché il fatto storico che si assume decisivo (cioè la dichiarazione del geometra circa l’invio degli elaborati progettuali a mezzo fax) è stato esaminato dalla Corte d’Appello e ritenuto irrilevante perché la frase non aveva il significato confessorio attribuito dal Tribunale, ma un diverso significato, nel senso che “il professionista inviava la documentazione al fax che credeva essere della Leoni” (cfr. sentenza impugnata pagg. 7 e 8). Il problema allora non è l’omesso esame del fatto storico, quanto piuttosto la sufficienza e logicità della motivazione sulla valenza di una tale dichiarazione, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 ma il vizio di motivazione oggi non è più denunziabile in Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 cassazione per una precisa scelta del legislatore (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc nel testo attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie). 3 Col terzo motivo si denunzia, in via subordinata, rispetto al precedente motivo, il vizio procedimentale alla stregua del parametro di cui all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc relativamente al riconoscimento da parte dello stesso geom. [OSCURATO:PERSONA] di avere inviato l’elaborato nel quale consisteva la sua prestazione professionale “tramite fax, credo della [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo è inammissibile. L’art. 360 comma 1 n. 4 cpc riguarda il vizio di nullità della sentenza o del procedimento, ma il ricorso, contravvenendo all’onere di specificità dei motivi, anziché specificare quale sia l’error in procedendo, si limita ad invocare la nullità della sentenza per non avere la Corte d’Appello fatto discendere, dalla dichiarazione del geometra, la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl: la censura involge, come si vede, esclusivamente l’apprezzamento del fatto e la valutazione di risultanze istruttorie: essa pertanto esula dall’alveo dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc. 4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2733 cc per avere la Corte d’Appello negato valore alla “confessione giudiziale” del geometra (consistente nell’aver ammesso di avere inviato il fax alla società Leoni). 5 Col quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 116 cpc per non avere la Corte d’Appello dato il giusto peso al fatto che il geometra aveva deliberatamente inviato gli elaborati via fax alla società Leoni in esecuzione del mandato da essa ricevuto. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Queste due censure, da esaminarsi congiuntamente per il Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 comune riferimento al valore probatorio della dichiarazione resa Data pubblicazione 06/04/2022 dal geometra in sede di interrogatorio formale, sono infondate. Innanzitutto, con riferimento all’ultimo profilo di censura, va richiamato il principio secondo cui la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037). Va altresì ricordato che nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2048 del 24/01/2019 Rv. 652350; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3698 del 14/02/2020 Rv. 657253; Sez. 3, Sentenza n. 12803 del 27/09/2000 Rv. 540542; Sez. L, Sentenza n. 3524 del 12/06/1985 Rv. 441143). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 Numero sezionale 2457/2021 Sulla scorta di tali principi, deve escludersi la sussistenza Numero di raccolta generale 11122/2022Data pubblicazione 06/04/2022 delle denunziate violazioni perché il giudice di merito si è limitato, nell’esercizio del suo potere di qualificazione della dichiarazione, a escludere la natura confessoria della dichiarazione spiegandone le ragioni (v. pagg. 7 e 8 della sentenza). Il problema si sposta allora, come già detto, sulla logicità del percorso argomentativo della sentenza, e quindi si richiama quanto già esposto nell’esame delle prime due censure (cfr. sopra). 6 Col sesto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia, infine, la violazione della disciplina in tema di leasing perché la Corte d’Appello non ha considerato che solo a partire dalla legge di stabilità del 2016 (art. 1 comma 82) si è estesa anche ai privati la facoltà di stipulare tale contratto atipico. Osserva quindi che il coinvolgimento della società di leasing all’acquisto delle unità immobiliari in relazione alla quale era stato conferito l’incarico professionale al geometra [OSCURATO:PERSONA] portava di per sé ad escludere che un tale incarico potesse essere stato conferito da una casalinga quale è la signora Carminati che, come tale, non poteva mai essere parte di un contratto di leasing. Il motivo è inammissibile. Come ripetutamente affermato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 6287/2017 esaminare nel merito la questione stessa (cfr. tra le tante, Sez. 2 Numero sezionale 2457/2021Numero di raccolta generale 11122/2022 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez. L, Data pubblicazione 06/04/2022 Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 Rv. 604230) Nel caso di specie la ricorrente (che peraltro è stata anche contumace in appello) non ha dimostrato che nel giudizio di merito si era discusso di tale questione di diritto (implicante accertamenti in fatto). In conclusione, il ricorso va respinto Il mancato svolgimento di attività difensive in questa sede da parte del geometra Mario esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b
Sentenza Cassazione n. 11122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris