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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06149/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo di doglianza basato sull'assenza di verifica della volontarietà del consenso prestato dall'imputato al "patteggiamento", senza offrire alcun argomento di supporto idoneo a giustificarne la prospettazione in questa Sede e senza considerare: a) che l'imputato era presente in udienza; b) che la relativa richiesta è stata avanzata dal suo difensore e procuratore speciale; c) che nessuna eccezione è stata al riguardo formulata dagli interessati nella sede di merito; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.1141.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presi97e9e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo di doglianza basato sull'assenza di verifica della volontarietà del consenso prestato dall'imputato al "patteggiamento", senza offrire alcun argomento di supporto idoneo a giustificarne la prospettazione in questa Sede e senza considerare: a) che l'imputato era presente in udienza; b) che la relativa richiesta è stata avanzata dal suo difensore e procuratore speciale; c) che nessuna eccezione è stata al riguardo formulata dagli interessati nella sede di merito; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.1141. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi97e9e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06149/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris