CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11363/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 18623-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 169 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, Data pubblicazione 07/04/2022 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] provinciale di TERAMO, [OSCURATO:PERSONA] UFFICIO V [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E FERMO; - intimati - avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 640/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 gennaio 2016 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( e da altre litisconsorti, che non hanno agito in questa sede) per l’accertamento del diritto all’inserimento nella IV fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento e nelle graduatorie del sostegno della scuola dell’infanzia e primaria relative al triennio 2014-2017. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che l’articolo 1, comma 605, lettera c) L. nr. 296/2006, che aveva trasformato le preesistenti graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva fatto salvo, per quanto rilevante in causa, l’inserimento dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della stessa legge il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione. 3.L’articolo 5 bis, comma tre, del DL nr. 137/2008 conv. in L. nr. 169/2008, aveva successivamente aperto l’iscrizione, con riserva, a coloro che si erano iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008. 4. L’articolo 14, comma due, DL nr. 216/2011, conv. con mod. nella L. nr. 14/2012 ―in coerenza con quanto previsto dalle suddette disposizioni ― aveva consentito l’inserimento, nella IV fascia delle graduatorie, dei docenti che avevano conseguito l’abilitazione negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011; si trattava di quei docenti che, pur essendosi iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria entro l’anno accademico 2007/2008, non avevano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie. 5.Nessuna innovazione aveva, dunque, operato il DM nr. 53/2012, che, in esecuzione delle norme di legge, aveva limitato l’iscrizione nelle graduatorie a coloro che avevano conseguito il titolo di studio entro l’anno accademico 2010/2011 ovvero entro il marzo 2012.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 6.Nella fattispecie di causa le docenti avevano conseguito la laurea in Scienze della Formazione primaria tra l’ottobre 2012 e l’aprile 2014. 7. Non poteva ritenersi la natura discriminatoria della disposizione per il fatto che il MIUR aveva continuato a bandire i concorsi per l’accesso ai corsi della facoltà di Scienze della Formazione primaria, confermando il valore abilitante del titolo. Anche nel nuovo ordinamento quinquennale la laurea aveva valore abilitante; tuttavia né prima né dopo la modifica ordinamentale il valore abilitante incideva sul regime dell’accesso alle graduatorie della scuola. 8. La discriminazione neppure derivava dal fatto che la legge ed il DM avevano limitato l’accesso alla IV fascia delle graduatorie a coloro che si fossero abilitati entro il marzo 2012; le disposizioni normative avevano natura eccezionale rispetto alla disposta trasformazione della graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed erano di stretta interpretazione. 9. Tali considerazioni valevano anche per il DM 1/4/2014 nr. 235, che aveva disciplinato l’inserimento nelle graduatorie nel triennio 2014/2017 senza innovare quanto disposto dal DM del 2012. 10. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura, cui il MIUR ha resistito con controricorso. Gli uffici Scolastici regionali per l’Abruzzo e per le Marche sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 14, comma due ter , DL 29 dicembre 2011 nr. 216, conv. dalla L. 24 febbraio 2012 nr. 14 nonché dell’articolo 3 ter, comma uno, della L. 4 giugno 2004 nr. 143 e degli articoli 3 e 97 Cost., censurando la interpretazione della normativa di riferimento posta a base della sentenza impugnata. 2. Il motivo è infondato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 3.La lettura coordinata del sistema di reclutamento del personale docente Data pubblicazione 07/04/2022 della scuola statale e della normativa sui titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola materna ed elementare consente di evidenziale che: a) La legge nr. 341 del 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, all’ articolo 3, comma due, istituiva uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. Il diploma di laurea era finalizzato esclusivamente alla partecipazione ai concorsi e non aveva valore abilitante all’insegnamento; la abilitazione conseguiva al superamento del concorso. Il corso di laurea in «Scienze della formazione primaria», della durata di 4 anni, veniva poi regolamentato dal DM 26 maggio 1998. b) Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e segg., veniva istituzionalizzato il sistema del cosiddetto «doppio canale» per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale, secondo il quale l’assunzione avveniva per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il 50% mediante concorsi per soli titoli (articolo 399).Ai concorsi per soli titoli potevano partecipare gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 401, ossia l’aver superato un precedente concorso per titoli ed esami ― ovvero precedenti esami anche ai soli fini abilitativi ― e l’aver prestato se rvizio per almeno 360 giorni, anche non continuativi. c) Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) il legislatore, intervenendo sul testo degli articoli 399 e 401 D.Lgs nr. 297/1994, ha modificato il suddetto sistema di reclutamento, sopprimendo il concorso per soli titoli e trasformando le relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrate, secondo modalità da definire in via regolamentare, con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami (e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia). Il regolamento (DM 27 marzo 2000, n.123) prevedeva la divisione delle graduatorie in fasce, che rappresentavano un ordine di priorità per le assunzioni.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 d) Le fasce vennero ridefinite ― e ridotte a tre ― dal DL 3 luglio 2001, n. Data pubblicazione 07/04/2022 255 conv. con mod. dalla Legge 20 agosto 2001, n. 333, articolo 1 (interpretazione autentica dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124). La fascia aperta ai nuovi inserimenti era soltanto la terza ed, ai sensi dell’articolo 2, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, in essa potevano essere inseriti gli idonei dei concorsi per titoli ed esami ed i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. e) In tale quadro normativo, la laurea in Scienze della Formazione primaria non dava titolo alla iscrizione nelle graduatorie provinciali. f) La Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5, comma tre, attribuì, invece, per la prima volta alla laurea in Scienze della [OSCURATO:PERSONA] il valore di abilitazione all’insegnamento e di titolo per l’inserimento nelle graduatorie provinciali regolamentate dall’art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. g) Il D.L. 07 aprile 2004 nr. 97 convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 2004, n. 143, all’articolo 1, comma uno, dettò nuove disposizioni in materia di graduatorie permanenti, stabilendo che dall’anno scolastico 2004- 2005 venisse rideterminato l’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, in base alla tabella ad esso allegata. Tra i titoli valutabili, detta tabella prevedeva la laurea in Scienze della Formazione primaria. h) La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, disponeva, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi gli inserimenti, da effettuare per il biennio 2007-2008, anche dei docenti che alla data di entrata in vigore della stessa legge frequentavano il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione. i) L’anno successivo, la L. 24 dicembre 2007 nr. 244, art. 2, comma 416, dispose l’abrogazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53; ne derivò la perdita del valore abilitante all’insegnamento dell’esame di laurea in Scienze F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 della Formazione primaria e del diritto di accesso alle graduatorie provinciali permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. l) Su tali effetti intervenne, tuttavia, il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con mod. dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169. L’ articolo 6 ripristinò il valore abilitante all’insegnamento dell'esame di laurea in Scienze della Formazione primaria; il precedente articolo 5 bis, comma tre, consentì l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, nel biennio 2009/2010, a coloro che si fossero iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria nell’anno accademico 2007/2008. Non venne, invece, ripristinato il generale valore di titolo di accesso alle graduatorie, in coerenza con il fatto che esse non erano più aperte a nuove iscrizioni. m) Con il DM 10 settembre 2010, n. 249 ― regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ― è stato introdotto un corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della Formazione primaria, per l' abilitazione all’insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a numero programmato con prova di accesso (articolo 6). n) Da ultimo, il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 conv. con mod. in L. 24 febbraio 2012 nr. 14, all’ articolo 14, comma due ter, dopo avere ribadito che le graduatorie ad esaurimento restano chiuse, ha istituito una «fascia aggiuntiva» alle predette graduatorie (la quarta), in cui potevano inserirsi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, tra gli altri, i «… docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato … i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 …». La fascia aggiuntiva comprende, dunque, i docenti che hanno conseguito la laurea abilitante in Scienze della Formazione primaria negli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 4. Dall’excursus normativo sin qui compiuto risulta, in sintesi, che: - Fino alla L. nr. 53/2003 la laurea in Scienze della Formazione primaria costituiva titolo di accesso ai concorsi a cattedra per titoli ed esami; solo gli F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 idonei in tali concorsi avrebbero conseguito la abilitazione all’insegnamento ed il Data pubblicazione 07/04/2022 titolo di accesso alle graduatorie provinciali permanenti; - Con la L. nr. 53/2003 è stato attribuito all’esame di laurea in Scienze della Formazione primaria il valore di abilitazione all’insegnamento e di titolo per l’inserimento nelle graduatorie provinciali; - Il valore di titolo di accesso alle graduatorie provinciali, nelle more divenute ad esaurimento, è stato abolito dalla L. 24 dicembre 2007 nr. 244, art. 2 comma 416 e conservato― ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1 comma 605 e del successivo DL nr. 137/2008, articolo 5 bis― per i soli corsi di laurea in Scienze della formazione primaria iniziati entro l’anno accademico 2007/2008. - Per le iscrizioni avvenute in epoca successiva, l’esame finale del corso di laurea ha valore abilitante all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 6 DL nr. 137/2008, ma non è titolo di iscrizione nelle graduatorie, ormai ad esaurimento. - Con il DL nr. 216/2011, articolo 14, comma due ter, è stato consentito l’inserimento nella neo-istituita quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, dei soli docenti che avevano conseguito la laurea in Scienze della formazione negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Si trattava, in sostanza, dei docenti iscritti entro l’anno accademico 2007/2008 che, pur avendo titolo alla iscrizione con riserva, non avevano presentato la relativa domanda. 5. Nell’interpretare la normativa con la quale si è disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, questa Corte ha già affermato, sia pure ad altri fini, che la clausola di riserva contenuta nella L. n. 296 del 2006 era chiaramente finalizzata non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì «a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE» (Cass. n. 3830/2021 che richiama C.d.S. Ad. Plen. N. 11/2017). 6. Per tale ragione prima la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 lettura c) e poi il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, articolo 5 bis hanno previsto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, attraverso la presentazione di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 una domanda di iscrizione con riserva, di coloro che si fossero iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria entro l’anno accademico 2007/2008, che potevano confidare alla data di iscrizione nel valore di titolo di iscrizione nelle graduatorie della scuola. Gli iscritti in epoca successiva non potevano vantare alcuna aspettativa, al momento dell’iscrizione, ad un futuro inserimento nelle graduatorie provinciali, ormai chiuse a nuovi inserimenti. 7. Con il DL nr. 216/2011, articolo 14, comma due ter, in via derogatoria, è stata istituita una ulteriore fascia, in coda, aperta ai laureati entro l’anno accademico 2010/2011. Trattandosi di una deroga al regime generale del divieto di nuovi inserimenti, ribadito dallo stesso articolo, la norma è di stretta interpretazione. 8. Per effetto del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate non hanno dunque titolo all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, neppure in quarta fascia, coloro che si siano iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011― ancora regolamentati dal vecchio ordinamento quadriennale del corso― né gli iscritti negli anni accademici successivi, per i quali vigeva il corso di laurea specialistica di durata quinquennale. 9. La interpretazione della normativa di riferimento esposta nella sentenza impugnata è dunque esente dalle censure che le sono state mosse. 10. Con il secondo motivo, in via gradata, si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma due ter, DL 29 dicembre 2011 nr. 216 , conv. dalla L. 24 febbraio 2012, nr. 14, deducendosi la non conformità di detta norma― se interpretata nel senso della esclusione dalla quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento dei laureati in epoca successiva all’anno accademico 2010/2011 ― agli articoli 3, 97 e 117, comma 1 , Costituzione. 11.Sotto il profilo dell’articolo 3 Cost., si sostiene la parità delle condizioni di formazione ― rispetto ai docenti laureati entr o l’anno accademico 2010/2011 ― degli iscritti al corso di laurea negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, ancora regolamentati dal vecchio ordinamento; si assume, altresì, la violazione del principio di ragionevolezza.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 12.Sotto il profilo dell’articolo 97 Cost., si lamenta la lesione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, sempre per il carattere discriminatorio ed irrazionale della legge. 13.Da ultimo, le parti ricorrenti hanno dedotto, sotto il profilo dell’articolo 117 Cost., la violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, sull’assunto che esse, sulla base della normativa pregressa, avrebbero acquisito il diritto all’inserimento nelle graduatorie con riserva. 14. Le questioni sollevate sono manifestamente infondate. 15. Si è già detto, nel trattare il primo motivo di ricorso, che la differenza sostanziale tra le situazioni in comparazione risiede nel fatto che fino all’anno accademico 2007/2008 chi si iscriveva al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria poteva riporre affidamento sul conseguimento di un diploma di laurea che consentiva l’iscrizione nelle graduatorie della scuola, secondo le previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5, comma tre. 16.Come si è detto, tale valore dell’esame di laurea è stato poi abrogato in via definitiva dalla legge 24 dicembre 2007 nr. 244, art. 2 comma 416; il DL nr. 137/2008, articolo 6, ha infatti rispristinato soltanto il valore abilitante all’insegnamento. 17.Pertanto, nell’iscriversi al corso di laurea in Scienze della formazione nell’anno accademico 2008/2009 ― e negli anni accademici successivi ― gli studenti non potevano fare affidamento nell’acquisizione di un titolo utile per l’accesso alle graduatorie della scuola. 18.Non essendo ipotizzabile alcun legittimo affidamento, neppure può sostenersi la violazione del limite di ragionevolezza della legge né dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di certezza del diritto. 19.Da ultimo, è irrilevante il fatto che siano stati regolarmente banditi i concorsi per l’accesso ai corsi di laurea; infatti, la laurea in Scienze della Formazione primaria ha continuato ad avere valore sia come abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria che ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18623/2016 Numero sezionale 169/2022 Numero di raccolta generale 11363/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 21. Le spese del giudizio di legittimità si compensano per la novità della questione trattata. 22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m