Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:23
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0608
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 gennaio 2023 (
1
)
Causa C‑608/21
Procedimento penale
tra
XN
e
Politseyski organ pri 02 [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 6, paragrafo 2 – Comunicazione dei motivi di una decisione di trattenimento alla persona indagata o imputata – Termine – Contenuto»
1.
«“Come posso essere in arresto? E in questo modo?”. “Ecco che ricomincia” disse la guardia, immergendo una fetta di pane imburrata nel vasetto del miele. “A queste domande non rispondiamo”» (
2
). Tali estratti dalla prima scena de
Il processo
, celebre romanzo dello scrittore praghese [OSCURATO:PERSONA], ci mostrano una società governata da uno Stato di diritto fittizio in cui l’autorità può privare un individuo della sua libertà senza informarlo delle ragioni che giustificano una simile decisione. Nel corso dell’intera storia, il sig. K. si sforza di scoprire le ragioni del suo arresto (e della sua successiva condanna), senza riuscirvi.
2.
Lungi dagli eccessi inquisitori immaginati da [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione europea ha sancito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (
3
) il diritto delle persone indagate o imputate, arrestate o detenute, di essere informate dei motivi della loro privazione di libertà. Con il presente rinvio pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) chiede alla Corte di interpretare la disposizione in parola e di fornire quindi chiarimenti in ordine al momento in cui tali motivi devono essere comunicati e al contenuto di una siffatta comunicazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
Nella presente causa vengono in rilievo i considerando 10, 14 e 28 della direttiva 2012/13, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 di quest’ultima, nonché l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Diritto bulgaro
4.
L’articolo 72 dello Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno) (DV n. 53, del 27 giugno 2014), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«(1) Le autorità di polizia possono trattenere una persona:
1.
rispetto alla quale vi siano elementi per ritenere che abbia commesso un reato.
(...)
(4) La persona trattenuta ha diritto di contestare la legittimità della detenzione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] sad [(Tribunale distrettuale)] del luogo della sede dell’autorità. Il Tribunale si pronuncia immediatamente sull’impugnazione; avverso la sua decisione può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’Administrativnoprotsesualen kodeks [(codice di procedura amministrativa) (DV n. 30, dell’11 aprile 2006)] dinanzi al competente Administrativen sad [(Tribunale amministrativo, Bulgaria)].
(5) A partire dal suo trattenimento, la persona ha diritto a un difensore, fermo restando che la persona detenuta deve anche essere informata della possibilità di rinunciarvi e delle conseguenze che ne derivano, nonché del diritto di rifiutarsi di rendere dichiarazioni ove la detenzione sia disposta ai sensi del paragrafo 1, punto 1.
(...)».
5.
Ai sensi dell’articolo 73 di tale legge, la persona detenuta alle condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 4, di detta legge non può essere assoggettata a restrizioni diverse da quelle del diritto alla libera circolazione. In tal caso, la durata della detenzione non può eccedere le 24 ore.
6.
L’articolo 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno dispone quanto segue:
«(1) Per le persone indicate nell’articolo 72, paragrafo 1, viene emesso un provvedimento [(
zapoved
)] scritto di trattenimento.
(2) Nel provvedimento di trattenimento ai sensi del paragrafo 1 devono essere indicati:
1.
il nome, la funzione e il luogo di servizio dell’organo di polizia emittente;
2.
i motivi in fatto e in diritto alla base della detenzione;
3.
i dati identificativi della persona detenuta;
4.
la data e l’ora del trattenimento;
5.
la limitazione dei diritti cui la persona è assoggettata ai sensi dell’articolo 73;
6.
il suo diritto a:
(a)
contestare la legittimità della detenzione dinanzi ad un giudice;
(b)
avvalersi di un difensore a decorrere dall’intervenuto trattenimento;
(...)
(3) La persona detenuta compila una dichiarazione in cui indica di essere a conoscenza dei propri diritti e di voler o non voler esercitare i diritti conferitile dal paragrafo 2, punto 6, lettere da b) a f). Il provvedimento di trattenimento viene sottoscritto dall’organo di polizia e dalla persona detenuta.
(4) Il rifiuto da parte della persona detenuta o l’impossibilità per detta persona di sottoscrivere il provvedimento di trattenimento sono confermati con la firma di un testimone.
(...)
(6) Alla persona detenuta deve essere consegnata una copia del provvedimento di trattenimento con firma di ricevimento».
7.
Ai sensi dell’articolo 22 del Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sulle sanzioni amministrative) (DV n. 92, del 28 novembre 1968), l’adozione di misure amministrative coercitive è consentita ai fini della prevenzione e della cessazione di infrazioni amministrative e al fine della prevenzione e dell’eliminazione dei loro effetti negativi.
8.
L’articolo 21, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa, nella sua versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:
«Un atto amministrativo individuale è la manifestazione di volontà – esplicita o espressa mediante azione oppure mediante omissione – di un’autorità amministrativa o di un’altra autorità oppure organizzazione a ciò autorizzata ex lege, di persone che svolgono funzioni pubbliche e di organizzazioni che erogano servizi pubblici, con cui vengono previsti diritti oppure obblighi o toccati direttamente i diritti, le libertà o gli interessi legittimi di singoli cittadini o organizzazioni, nonché il rifiuto di emanare un siffatto atto».
9.
L’articolo 145 di tale codice prevede quanto segue:
«(1) Gli atti amministrativi possono essere oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale concernente la loro legittimità.
(2) Sono impugnabili:
1.
l’originario atto amministrativo individuale, compreso il rifiuto di emanare un atto siffatto;
(...)».
10.
L’articolo 1 dell’Ukaz n. 904 za borba s drebnoto khuliganstvo (decreto n. 904 in materia di contrasto degli episodi di teppismo di lieve entità), del 28 dicembre 1963, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:
«(1) In caso di episodi di teppismo di lieve entità, ove il responsabile abbia compiuto 16 anni, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
1.
detenzione sino a 15 giorni in una struttura del Ministero dell’Interno;
2.
sanzione pecuniaria da 100 a 500 leva bulgari (BGN) [(all’incirca da EUR 51 a EUR 256)].
(2) Per “episodi di teppismo di lieve entità” si intende, ai sensi del presente decreto, una condotta indecente che si concretizza nell’utilizzo di imprecazioni, insulti o altre oscenità proferiti in un luogo pubblico e davanti a più persone, con un atteggiamento e una condotta offensivi nei confronti dei cittadini, delle autorità o del pubblico, o in una lite, una rissa o altre condotte analoghe lesive dell’ordine e della quiete pubblica che, tuttavia, per il ridotto grado di pericolosità per il pubblico, non integrano un reato ai sensi dell’articolo 325 del codice penale».
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
11.
RK, agente di polizia presso il commissariato del 2° distretto di polizia della città di Sofia (Bulgaria), il 2 settembre 2020 ha emesso un provvedimento che disponeva l’applicazione di una misura amministrativa coercitiva, consistente nel trattenimento di XN per la durata massima di 24 ore, a decorrere dal 2 settembre 2020, alle ore 11:20, per sospetta commissione di un reato.
12.
Il provvedimento in questione, recante la firma dell’agente di polizia RK, così motiva il trattenimento di XN: «articolo 72, paragrafo 1, punto 1, [della legge relativa al Ministero dell’Interno]» e «turbativa dell’ordine pubblico». Sul retro del provvedimento di trattenimento è annotato che XN è stato rilasciato il 3 settembre 2020, alle ore 11:10, come confermato dalla firma da lui apposta. Immediatamente dopo il trattenimento di XN, si è proceduto ad una perquisizione personale di cui è stato redatto verbale e, affinché fosse completata, gli è stata presentata una dichiarazione che illustrava i diritti ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno.
13.
Il 3 settembre 2020 XN ha presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia), giudice del rinvio, un’impugnazione con cui contestava la legittimità del provvedimento di trattenimento.
14.
Nell’ambito dell’istruzione del fascicolo relativo a tale impugnazione sono state versate agli atti relazioni scritte delle autorità di polizia del 2, 3 e 4 settembre 2020, in cui si afferma che, il 2 settembre 2020 verso le 11:20, mentre stava partecipando ad azioni di protesta nell’area urbana di Sofia, dinanzi all’edificio dell’Assemblea nazionale, XN ha tentato di rompere il cordone di polizia colpendo con mani e piedi gli scudi dei poliziotti e pronunciando nei loro confronti osservazioni ciniche, il che ha reso necessario il suo trattenimento. Non sussiste alcuna prova che le relazioni scritte dei poliziotti del 2 e 3 settembre siano state messe a disposizione di XN per sua conoscenza, al momento del suo trattenimento.
15.
Nelle sue osservazioni scritte del 2 settembre 2020, XN ha dichiarato di essere stato presente alle azioni di protesta e, nel quadro della crescente tensione, di essere stato spinto dalla folla in direzione del cordone di polizia e di essere stato poi trattenuto dalle autorità del Ministero dell’Interno, che lo hanno sottoposto a violenza fisica illegittima. Egli ha negato di aver turbato l’ordine pubblico.
16.
Sono stati versati agli atti referti medici del 2 settembre 2020 da cui emerge che, a seguito di una visita medica specialistica, è stata riscontrata a XN una ferita aperta alla palpebra e nell’area orbitale.
17.
L’8 settembre 2020, su ordine di un pubblico ministero della circoscrizione di Sofia, un agente di polizia del commissariato del 2
o
distretto di polizia di tale città ha redatto, nei confronti di XN, una relazione di constatazione di atti di teppismo di lieve entità, che ha sottoposto all’esame del [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia) e nella quale si affermava che XN aveva commesso un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. 904 in materia di contrasto degli episodi di teppismo di lieve entità. Con decisione dell’8 settembre, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia), XN è stato dichiarato non colpevole e assolto in mancanza di prove dell’illecito amministrativo a lui contestato. Tale atto giurisdizionale è definitivo.
18.
Il giudice del rinvio dichiara che, nel contesto del procedimento principale, è chiamato ad esaminare la legittimità del provvedimento emesso dall’autorità di polizia, che ha disposto la detenzione de facto di XN, per la durata massima di 24 ore, per sospetta commissione di un illecito.
19.
Esso precisa che una siffatta detenzione di cittadini nei cui confronti sussistono elementi indicanti che hanno commesso un illecito costituisce una misura amministrativa coercitiva ai sensi dell’articolo 22 della legge sulle infrazioni e sulle sanzioni amministrative, avente carattere di atto amministrativo individuale diretto a evitare che la persona di cui trattasi fugga o commetta un reato.
20.
Il giudice del rinvio rileva che, in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, della legge relativa al Ministero dell’Interno, l’indicazione della motivazione in fatto e in diritto del trattenimento costituisce il requisito principale del provvedimento emesso da un’autorità di polizia. In proposito, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) interpreterebbe la disposizione in parola in maniera correttiva, considerando che è lecito che tali informazioni siano contenute non già nell’atto scritto che dispone il trattenimento, bensì in altri documenti accompagnatori (anteriori o successivi), sebbene questi ultimi non siano forniti alla persona interessata al momento della limitazione della sua libertà di circolazione. Orbene, il giudice del rinvio considera che tale giurisprudenza, cui aderiscono i giudici nazionali di grado inferiore, non è conforme né all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), né all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, né all’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima.
21.
Secondo il giudice del rinvio, occorre infatti tener conto della circostanza che il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine da parte delle persone aventi lo status di «indagato», di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/13, non è stato recepito nel diritto bulgaro e dunque non è garantito a tali persone. Un simile accesso sarebbe garantito unicamente alle persone «imputate», in forza del codice di procedura penale. Pertanto, in mancanza di informazioni concrete in merito alla motivazione in fatto e in diritto della detenzione, e alla luce della circostanza che il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, in cui compare tale motivazione, non le è garantito, la persona indagata per aver commesso un reato è privata della possibilità di organizzare in maniera adeguata ed effettiva il proprio diritto della difesa e di contestare dinanzi al giudice la legittimità dell’atto che ha disposto il suo trattenimento.
22.
Il giudice del rinvio si chiede, peraltro, quali elementi debbano contenere le informazioni relative al comportamento illecito, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2012/13, di cui è sospettata una persona trattenuta.
23.
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2012/13] debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale la quale, sulla base della giurisprudenza consolidata, è applicata nello Stato membro dell’Unione interessato in linea con un’interpretazione correttiva ed ammette che le informazioni sui motivi dell’arresto di un indagato, comprese quelle sul reato di cui questi è sospettato, siano contenute non già nel provvedimento scritto di trattenimento, ma in altri documenti accompagnatori (anteriori o successivi) che non vengono consegnati immediatamente e di cui detta persona può venire a conoscenza successivamente nel quadro di un’eventuale impugnazione in sede giudiziale della legittimità della detenzione.
2)
Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2012/13] debba essere interpretato nel senso che le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa».
[OSCURATO:PERSONA] della direttiva 2012/13
24.
In via preliminare, occorre prendere posizione sulla questione dell’applicabilità della direttiva 2012/13 nel caso di specie.
25.
Dalla decisione di rinvio risulta infatti che, nel diritto bulgaro, il trattenimento sulla base dell’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge relativa al Ministero dell’Interno costituisce una misura amministrativa coercitiva, avente natura di atto amministrativo individuale, il che potrebbe far ritenere che il procedimento principale debba essere qualificato come amministrativo e che non rientri quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13.
26.
Ai sensi dell’articolo 1 della citata direttiva, quest’ultima stabilisce norme relative al diritto all’informazione delle persone indagate o imputate sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa elevata a loro carico. Poiché non dubito che, allorché è stato arrestato e trattenuto, XN sia stato necessariamente messo al corrente del fatto che le autorità di polizia lo consideravano un indagato (
4
), mi concentrerò brevemente sulla questione consistente nel chiarire se il procedimento che ha condotto al presente rinvio pregiudiziale sia un «procedimento penale» ai sensi di detto articolo, di modo che la direttiva 2012/13 debba trovare applicazione nel caso di specie.
27.
In proposito, rilevo che il trattenimento attuato conformemente alla normativa bulgara, secondo il giudice del rinvio, riguarda cittadini rispetto ai quali sussistono elementi che indicano che essi hanno commesso un reato. Mentre la responsabilità della persona interessata è esaminata separatamente nel contesto di un procedimento penale, il trattenimento può essere disposto soltanto in presenza di informazioni che indichino che è stato commesso un reato e che giustifichino il sospetto che, verosimilmente, tale persona vi abbia preso parte.
28.
Si deve inoltre constatare che, conformemente al considerando 14 della direttiva 2012/13, quest’ultima muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare agli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte EDU, e che in tale direttiva il termine «accusa» è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine «accusa» utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (
5
).
29.
Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, nella sentenza IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (
6
) la Corte ha già confermato che i diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13 si applicano all’indagato arrestato o detenuto, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’applicabilità delle garanzie che discendono dalla parte penale dell’articolo 6 della CEDU, secondo cui si è in presenza di un’«accusa penale» nel momento in cui a un individuo è ufficialmente notificata, dalle autorità competenti, l’accusa di aver commesso un reato, oppure nel momento in cui le azioni intraprese dalle autorità sulla base di sospetti nei suoi confronti incidono in modo sostanziale sulla sua situazione. Pertanto, una persona, come XN nel caso di specie, che sia stata arrestata (o detenuta) perché sospettata di aver commesso un reato può essere considerata «accusata di un reato» e chiedere la tutela dell’articolo 6 della CEDU (
7
).
30.
Ne consegue che la direttiva 2012/13 è applicabile al procedimento principale.
Sul merito
Sulla prima questione pregiudiziale
31.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale, applicata conformemente ad una prassi giurisprudenziale consolidata nello Stato membro interessato, secondo cui la motivazione del trattenimento di un indagato o di un imputato non dev’essere necessariamente indicata nell’atto scritto che dispone il trattenimento, ma può comparire anche in altri documenti di cui l’interessato prenderà conoscenza soltanto qualora contesti con un’impugnazione in sede giudiziale la legittimità di tale atto.
32.
Prima di iniziare la mia analisi, è necessario ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola esige che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli 3 e 6 di detta direttiva, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato. Orbene, mi sembra che dagli atti di causa non risulti che l’interpretazione di tale disposizione abbia una qualsivoglia rilevanza ai fini della risposta alla questione in esame. A mio avviso, nella sua intervenienda sentenza, la Corte dovrebbe dunque riformularla mediante riferimento al solo articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13.
33.
La direttiva 2012/13 mira, mediante la previsione di norme minime comuni che disciplinano il diritto all’informazione nei procedimenti penali, a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei loro rispettivi sistemi di giustizia penale (
8
). L’articolo 1 di tale direttiva afferma, come precedentemente osservato, che quest’ultima stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa elevata a loro carico.
34.
Come già constatato dalla Corte (
9
), la lettura del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13 rivela che il diritto di cui all’articolo 1 di quest’ultima include quantomeno due diritti distinti. Da un lato, gli indagati e gli imputati devono, conformemente all’articolo 3 di detta direttiva, essere come minimo informati di determinati diritti procedurali, ossia il diritto all’assistenza di un avvocato, le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, il diritto di essere informato dell’accusa, il diritto all’interpretazione e alla traduzione nonché il diritto al silenzio. Qualora le persone indagate o imputate siano arrestate o detenute, l’articolo 4 della direttiva 2012/13 impone agli Stati membri di fornire loro una comunicazione scritta che elenchi anche taluni diritti procedurali aggiuntivi. Dall’altro lato, all’articolo 6 tale direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione sull’accusa.
35.
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, oggetto della questione pregiudiziale in esame, riguarda la norma secondo cui le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, sono informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.
36.
La specifica finalità di tale disposizione consiste nel permettere agli interessati di contestare la legittimità della loro privazione di libertà, così tutelandosi da un arresto o da una detenzione arbitrari. Ciò risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU.
37.
Ricordo in proposito che, poiché l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 disciplina una condizione di legittimità della privazione di libertà, la sua interpretazione deve necessariamente basarsi sull’articolo 6 della Carta, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza. Conformemente alla clausola di omogeneità di cui all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai diritti ivi sanciti devono essere attribuiti lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dall’articolo 5 della CEDU. Orbene, la Corte EDU ha costantemente affermato che l’obbligo informativo gravante sulle autorità competenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU (
10
) è volto a garantire alle persone arrestate o detenute il diritto di contestare la legittimità della loro privazione di libertà dinanzi ad un tribunale in forza del paragrafo 4 della medesima disposizione (
11
).
38.
Per quanto attiene al momento in cui la comunicazione delle informazioni relative ai motivi dell’arresto o della detenzione dev’essere effettuata, la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 non contiene evidentemente alcuna indicazione. Occorre allora verificare se una simile indicazione possa essere ricavata dall’interpretazione sistematica di tale disposizione, considerando la maniera in cui essa si coordina con le altre componenti del sistema giuridico istituito da tale articolo 6.
39.
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 enuncia la regola secondo cui alle persone indagate e alle persone imputate sono fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio dei diritti della difesa. Il considerando 28 della medesima direttiva precisa che tali informazioni sono fornite al più tardi anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato, mentre il paragrafo 4 di detto articolo stabilisce che le persone indagate o imputate sono tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento.
40.
Tenuto conto dell’oggetto del quesito del giudice del rinvio, esaminerò la relazione tra i primi due paragrafi dell’articolo 6 della direttiva 2012/13.
41.
Il paragrafo 1 di tale disposizione enuncia un obbligo
generale
di informazione che ha ad oggetto il reato e che deve essere adempiuto tempestivamente, oltre che con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Il suo paragrafo 2 istituisce un obbligo
aggiuntivo
gravante sulle autorità competenti in caso di arresto o detenzione, non limitato alla comunicazione delle informazioni relative al reato, ma esteso più in generale ai motivi che giustificano l’arresto o la detenzione (
12
). Pertanto, non sorprende che quest’ultimo paragrafo non menzioni il momento in cui le informazioni ivi indicate devono essere comunicate alla persona indagata o imputata, in quanto il criterio cronologico previsto al paragrafo 1 si applica anche in caso di arresto o di detenzione.
42.
Un’interpretazione sistematica sembra dunque suggerire soltanto che le autorità competenti sono tenute a comunicare all’interessato i motivi del suo arresto o della sua detenzione con la tempestività necessaria per consentirgli, qualora lo ritenga utile, di contestare la legittimità della sua privazione di libertà, cosicché sia consentito l’esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa e sia garantita l’equità del procedimento.
43.
Lo stesso risultato esegetico si produce tenendo conto di una consolidata giurisprudenza della Corte, che esprime la necessità di attribuire all’articolo 6 della direttiva 2012/13 un effetto utile, precisando che, benché le modalità con cui le informazioni sull’accusa devono essere comunicate alla persona indagata o imputata non siano disciplinate dalla direttiva 2012/13, tali modalità non possono arrecare pregiudizio all’obiettivo perseguito, in particolare, dallo stesso articolo 6, che consiste nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e nel garantire l’equità del procedimento (
13
).
44.
Si potrebbe infatti sostenere che soltanto una rapida comunicazione di tali informazioni, che avvenga al momento della privazione della libertà o poco dopo l’inizio di quest’ultima, possa permettere alla persona arrestata o detenuta di valutare le proprie possibilità di contestare efficacemente la legittimità del trattenimento e di proporre, se del caso, un ricorso che contesti tale legittimità.
45.
Per contro, tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto se le informazioni relative ai motivi dell’arresto o della detenzione fossero fornite solo dopo che l’interessato abbia proposto un siffatto ricorso. Si deve infatti rilevare che, se fosse obbligata a contestare la legittimità di un atto per poter prendere conoscenza della sua motivazione, la persona arrestata o detenuta non avrebbe il tempo di valutare le possibilità di successo del proprio ricorso né, eventualmente, di prepararlo efficacemente. Non è dunque sufficiente che i motivi in questione possano essere dedotti dagli atti di causa del procedimento giurisdizionale (
14
).
46.
L’interpretazione finora fornita mi sembra avvalorata dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, inaugurata dalla sentenza van der Leer c. [OSCURATO:PERSONA] (
15
), secondo la quale chiunque abbia diritto di proporre un ricorso al fine di ottenere una rapida decisione sulla legittimità della sua detenzione non può avvalersene efficacemente qualora non gli vengano rivelate
il prima possibile
, con sufficiente precisione, le ragioni per le quali è stato privato della sua libertà (
16
).
47.
Consapevole del fatto che non è possibile individuare in astratto il momento preciso nel quale si traduce un simile «requisito di tempestività», la Corte EDU ha dichiarato che chiarire se dette ragioni siano state comunicate con sufficiente rapidità alla persona arrestata o detenuta è una questione che dipende dalle particolarità del caso di specie.
48.
Da tale giurisprudenza risulta tuttavia che l’autorità di polizia che procede all’arresto (o alla detenzione) non è tenuta a rivelarne integralmente le ragioni
al momento stesso
dell’arresto (
17
). I vincoli temporali imposti dal requisito di celerità sono stati ritenuti soddisfatti quando la persona arrestata (o detenuta) era stata informata delle ragioni della sua privazione di libertà entro alcune ore (
18
), mentre la violazione di un simile requisito è stata finora costantemente riscontrata quando tale persona aveva ricevuto una siffatta informazione entro un termine superiore a circa un giorno (
19
).
49.
Tenuto conto di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale, applicata conformemente ad una prassi giurisprudenziale consolidata nello Stato membro interessato, secondo cui la motivazione del trattenimento di un indagato o di un imputato non dev’essere necessariamente indicata nell’atto scritto che dispone il trattenimento, ma può comparire anche in altri documenti di cui l’interessato prenderà conoscenza soltanto qualora contesti con un’impugnazione in sede giudiziale la legittimità di tale atto. Detta motivazione deve infatti essergli comunicata con la tempestività necessaria per consentirgli, qualora lo ritenga utile, di proporre un simile ricorso e, in ogni caso, anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia.
Sulla seconda questione pregiudiziale
50.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 debba essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere comunicate ad una persona arrestata o detenuta devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato, al fine di garantire a detta persona la possibilità di contestare efficacemente la sua privazione di libertà e, quindi, l’esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa.
51.
In altri termini, la Corte è interpellata riguardo al contenuto e al grado di accuratezza dei motivi che devono essere comunicati alla persona arrestata o detenuta in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13.
52.
Come ho precedentemente spiegato, tale disposizione enuncia un obbligo informativo ulteriore rispetto all’obbligo generale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, e deve dunque essere letta in combinato disposto con quest’ultimo. La formulazione di tali disposizioni tuttavia non permette di rispondere alla questione pregiudiziale in esame. Infatti, dai loro termini si può dedurre soltanto che, in primo luogo, detti motivi devono essere comunicati in maniera sufficientemente dettagliata e che, in secondo luogo, essi devono includere, perlomeno, il reato della cui commissione la persona interessata è sospettata.
53.
È allora necessario tenere conto del considerando 28 della direttiva 2012/13, che mi sembra particolarmente illuminante per quanto concerne la portata degli obblighi di informare gli indagati e gli imputati dell’accusa elevata a loro carico contenuti nei primi tre paragrafi dell’articolo 6 della medesima direttiva.
54.
Poiché nei successivi paragrafi mi baserò ampiamente sul citato considerando, devo ricordare anzitutto che, sebbene i considerando siano, di norma, privi di valore giuridico vincolante (
20
), la Corte si è spesso ispirata ad essi per interpretare le disposizioni di un atto giuridico dell’Unione.
55.
Detto considerando afferma in particolare la necessità che una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che un indagato o un imputato è sospettato di aver commesso, nonché la possibile qualificazione giuridica del presunto reato, siano fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.
56.
A mio avviso, quindi, ci sono offerti alcuni elementi in merito alla portata dell’obbligo informativo gravante sulle autorità competenti in forza dell’articolo 6 della direttiva 2012/13.
57.
In primo luogo, le informazioni che devono essere comunicate includono una
descrizione dei fatti
relativi al reato dedotto e la
possibile qualificazione giuridica
di un simile reato, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui avviene tale comunicazione.
58.
Riguardo ai casi di arresto o detenzione, si deve constatare che, a causa della molteplicità delle situazioni che possono giustificare simili misure privative della libertà, qualsiasi sforzo teso ad elencare in maniera esaustiva gli elementi rientranti nella «descrizione dei fatti» sarebbe, evidentemente, condannato al fallimento. Mi sembra nondimeno ragionevole ritenere che una siffatta descrizione non debba omettere, in aggiunta all’ora e al luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione dell’interessato a detto reato (
21
). Inoltre, il riferimento del considerando in questione alla possibile qualificazione giuridica (
22
) dev’essere interpretato nel senso che è altresì necessario che la persona arrestata o detenuta sia informata della qualificazione giuridica
provvisoriamente accolta
del reato che è sospettata di aver commesso.
59.
In assenza di una comunicazione avente un simile contenuto, l’effetto utile dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, non potrebbe, del resto, essere garantito. Infatti soltanto la comunicazione dei motivi di fatto e di diritto dell’arresto o della detenzione, così individuati, mi sembra atta a consentire alla persona interessata e/o al suo avvocato di comprendere perché è privata della libertà e quindi di esercitare, se del caso, in maniera effettiva il proprio diritto di contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione e, così facendo, i propri diritti della difesa.
60.
In secondo luogo, il grado di accuratezza delle informazioni in questione varia in base alla fase del procedimento. Al riguardo, il considerando 28 della direttiva 2012/13 esprime, infatti, l’esigenza di un bilanciamento tra le condizioni imperative in gioco, ossia, da un lato, l’equità del procedimento e il rispetto dei diritti della difesa e, dall’altro lato, le necessità connesse al procedimento. L’articolo 6 della direttiva 2012/13 deve quindi essere inteso nel senso che stabilisce una
graduazione
dell’obbligo informativo, in quanto il grado di accuratezza al quale l’autorità competente è tenuta cresce con l’avvicinarsi della fase del giudizio di merito. Il paragrafo 1 di tale articolo prescrive il rilascio di un’informazione relativa al reato, la quale, in caso di arresto o di detenzione, include anche l’insieme dei motivi di questi ultimi ai sensi del suo paragrafo 2, mentre il paragrafo 3 di detto articolo esige un’informazione dettagliata nella fase del giudizio di merito.
61.
Dal medesimo considerando 28 risulta altresì che la comunicazione delle informazioni summenzionate non deve nuocere al corretto svolgimento delle indagini in corso, il che implica una valutazione preliminare dell’adeguatezza del grado di precisione di dette informazioni. Non è escluso, infatti, che l’autorità competente sia in possesso di informazioni che non possono essere rivelate alla persona arrestata o detenuta senza pregiudicare l’avanzamento di una simile indagine. Tale autorità è così chiamata a trovare un giusto equilibrio per evitare il verificarsi di un siffatto pregiudizio garantendo al contempo alla persona interessata la comunicazione di informazioni sufficienti a consentirle di comprendere le ragioni della sua privazione di libertà e di contestarne efficacemente la legittimità (
23
).
62.
Ne consegue che, da un lato, l’informazione prescritta dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, risulta sprovvista della precisione e della completezza proprie di quella richiesta dal suo paragrafo 3 e che, dall’altro lato, essa riguarda gli stessi elementi elencati in quest’ultimo paragrafo.
63.
L’interpretazione che ho appena esposto mi sembra pienamente corroborata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU.
64.
Sebbene dalla citata giurisprudenza risulti che chiarire se una persona arrestata o detenuta abbia ricevuto informazioni sufficienti per avvalersi del diritto di contestare la legittimità della sua privazione di libertà è una questione che dev’essere valutata sulla base delle particolarità del caso di specie, la Corte ha tuttavia enunciato alcuni principi destinati a guidare una simile valutazione (
24
).
65.
In primo luogo, l’indicazione della base giuridica della privazione di libertà non costituisce, di per sé, un’informazione sufficiente ai fini del diritto di essere informati delle ragioni dell’arresto o della detenzione. A titolo esemplificativo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha concluso per l’esistenza di una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU a causa del fatto che l’agente di polizia che aveva proceduto all’arresto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a comunicarle la disposizione della legge penale in forza della quale il suo arresto era effettuato (
25
). Analogamente, nella sentenza Fox, Campbell e Hartley c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha considerato che l’informazione inizialmente fornita a tali ricorrenti dalla polizia, secondo cui essi erano arrestati in forza di una specifica disposizione della legge penale per il motivo che erano sospettati di terrorismo (
26
), non era conforme a detto articolo.
66.
In secondo luogo, è necessario segnalare alla persona arrestata o detenuta, in un linguaggio semplice e a lei comprensibile, le ragioni giuridiche e di fatto della sua privazione di libertà, affinché possa contestarne la legittimità dinanzi ad un tribunale (
27
). Tali ragioni dovrebbero includere, oltre alla qualificazione giuridica provvisoriamente attribuita all’asserito reato, la natura della partecipazione della persona arrestata o detenuta. Occorre infatti ricordare, sempre riguardo alla sentenza Fox, Campbell e Hartley c. [OSCURATO:PERSONA], che tali ricorrenti erano stati informati in un secondo tempo del loro presunto ruolo in specifici atti criminali e della loro presunta appartenenza ad organizzazioni vietate, il che, secondo la Corte EDU, unitamente all’informazione comunicata in precedenza, soddisfaceva i requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU (
28
). L’assenza di violazione di tale disposizione è stata parimenti accertata da detto giudice nella sentenza Gasiņš c. Lettonia, in quanto la polizia aveva spiegato al ricorrente che era sospettato di aver commesso l’omicidio di J.O., che tale omicidio era stato commesso il 20 maggio 2000 e che detto reato era punito dall’articolo 116 del codice penale lettone (
29
).
67.
In terzo luogo, le autorità competenti non sono tenute a comunicare all’interessato, al momento del suo arresto (o della sua detenzione), l’elenco completo di tutti i capi d’accusa contestatigli (
30
), in quanto tale grado di accuratezza dell’informazione è richiesto soltanto al momento della comunicazione all’accusato dell’accusa formulata a suo carico (
31
).
68.
È alla luce delle suesposte considerazioni che il giudice del rinvio dovrebbe interpretare l’articolo 74, paragrafo 2, della legge relativa al Ministero dell’Interno, secondo il quale il provvedimento di trattenimento emesso sulla base dell’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, di tale legge deve contenere una serie di informazioni, tra cui «i motivi in fatto e in diritto alla base della detenzione».
69.
Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la persona arrestata o detenuta deve ricevere tutte le informazioni necessarie, senza pregiudizio per lo svolgimento dell’indagine in corso, per consentirle di contestare efficacemente la sua privazione di libertà e di esercitare quindi effettivamente i suoi diritti della difesa. Tali informazioni dovrebbero includere, a titolo di motivi dell’arresto o della detenzione, una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, nonché la natura della partecipazione di tale persona al reato della cui commissione è sospettata e la qualificazione giuridica provvisoriamente accolta dall’autorità competente.
Conclusione
70.
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nel seguente modo:
1)
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva,
dev’essere interpretato nel senso che:
osta a una disciplina nazionale, applicata conformemente ad una prassi giurisprudenziale consolidata nello Stato membro interessato, secondo cui la motivazione del trattenimento di un indagato o di un imputato non dev’essere necessariamente indicata nell’atto scritto che dispone il trattenimento, ma può comparire anche in altri documenti di cui l’interessato prenderà conoscenza soltanto qualora contesti con un’impugnazione in sede giudiziale la legittimità di tale atto. Detta motivazione deve infatti essergli comunicata con la tempestività necessaria per consentirgli, qualora lo ritenga utile, di proporre un simile ricorso e, in ogni caso, anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia.
2)
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva,
dev’essere interpretato nel senso che:
la persona arrestata o detenuta deve ricevere, senza pregiudizio per lo svolgimento dell’indagine in corso, tutte le informazioni necessarie per consentirle di contestare efficacemente la sua privazione di libertà e di esercitare quindi effettivamente i suoi diritti della difesa. Tali informazioni dovrebbero includere, a titolo di motivi dell’arresto o della detenzione, una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, nonché la natura della partecipazione di tale persona al reato della cui commissione è sospettata e la qualificazione giuridica provvisoriamente accolta dall’autorità competente.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA], F.,
Il processo
, Adelphi, edizione digitale, 2016.
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
).
(
4
) Va osservato che la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che la nozione di «indagato» non sia nota nel diritto bulgaro non è idonea a sollevare dubbi al riguardo, in quanto si tratta indubbiamente di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che, per definizione, non dipende da qualificazioni nazionali.
(
5
) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
(
6
) Sentenza del 23 novembre 2021 (
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, punto
121
).
(
7
) Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, §§ 110‑111).
(
8
) V. considerando 10 e 14 di tale direttiva.
(
9
) V., in particolare, sentenza del 13 giugno 2019, Moro (
C‑646/17
,
EU:C:2019:489
, punti
42
e
43
).
(
10
) L’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU è così formulato: «Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico».
(
11
) Si tratta di una giurisprudenza che risale alla sentenza della Corte EDU del 21 febbraio 1990, van der Leer c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1990:0221JUD001150985, § 28).
(
12
) Tale interpretazione mi sembra del resto avvalorata dai lavori preparatori della direttiva 2012/13 considerato che un simile obbligo informativo nei confronti delle persone arrestate o detenute non compariva nella versione dell’articolo 6 della proposta della Commissione che ha portato a tale direttiva ed è stato aggiunto alla formulazione della disposizione in parola solo in seguito dal Parlamento. V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali [COM(2010)392 definitivo – C7‑0189/2010 – 2010/0215(COD)].
(
13
) V., in particolare, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, punto
128
e giurisprudenza ivi citata).
(
14
) Il giudice del rinvio precisa del resto che, a causa dell’assenza della nozione di «indagato» nel diritto bulgaro, le persone arrestate o detenute non hanno accesso alla documentazione relativa all’indagine, come sarebbe richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.
(
15
) Corte EDU, 21 febbraio 1990 (CE:ECHR:1990:0221JUD001150985).
(
16
) Corte EDU, 12 aprile 2005, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia (CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, § 413), e Corte EDU, 17 settembre 2020, Grubnyk c. Ucraina (CE:ECHR:2020:0917JUD005844415, §§ 97 e 99).
(
17
) Corte EDU, 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 40); Corte EDU, 28 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1994:1028JUD001431088, § 72), nonché Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 115).
(
18
) Corte EDU, 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 42) (termine di 7 ore), e Corte EDU, 28 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1994:1028JUD001431088, § 78) (termine di un’ora e venti minuti).
(
19
) V., in particolare, Corte EDU, 12 aprile 2005, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia (CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, § 416) (termine di 4 giorni); Corte EDU, 29 gennaio 2008, Saadi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2008:0129JUD001322903, § 84) (termine di 76 ore); Corte EDU, 2 ottobre 2008, Rusu c. Austria (CE:ECHR:2008:1002JUD003408202, § 43) (termine di 10 giorni); Corte EDU, 15 dicembre 2009, Leva c. Moldavia (CE:ECHR:2009:1215JUD001244405, § 62) (termine di oltre 3 giorni), nonché Corte EDU, 12 giugno 2012, Kortesis c. Grecia (CE:ECHR:2012:0612JUD006059310, § 62) (termine di 29 ore).
(
20
) V. sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Trattamenti di famiglia per i soggiornanti di lungo periodo) (
C‑303/19
,
EU:C:2020:958
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
(
21
) Salvo nel caso in cui non si possa dedurre una simile informazione dal contesto di fatto. V., in proposito, Corte EDU, 17 settembre 2020, Grubnyk c. Ucraina (CE:ECHR:2020:0917JUD005844415, § 98).
(
22
) V., in proposito, le versioni nelle lingue spagnola («posible»), inglese («possible») e italiana («possibile»), nonché in lingua estone («võimalik», corrispondente al francese «eventuale»).
(
23
) Mi preme ricordare che ad oggi, per quanto di mia conoscenza, la Corte EDU si è pronunciata unicamente sul bilanciamento tra il
diritto di una persona detenuta di accedere al proprio fascicolo di indagine
e la salvaguardia di un importante obiettivo di ordine pubblico, come la sicurezza nazionale, la necessità di mantenere la segretezza di taluni metodi di polizia o la tutela dei diritti fondamentali dei terzi. V., in particolare, Corte EDU, 19 febbraio 2009, A. e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2009:0219JUD000345505).
(
24
) Occorre rilevare che la giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, citata dal giudice del rinvio e dalla Commissione, assume una rilevanza perlomeno limitata quando si tratta di stabilire quali informazioni debbano essere fornite alla persona arrestata o detenuta. Nella sua sentenza del 24 giugno 2014, Petkov e Profirov c. Bulgaria (CE:ECHR:2014:0624JUD005002708, §§ 46 e 47), la Corte EDU ha dichiarato che tale articolo «esige che la detenzione di una persona si fondi su “ragioni plausibili” per sospettare che abbia commesso un reato. Simili sospetti non possono essere generali e astratti (...), il che significa che devono sussistere fatti o informazioni idonei a convincere un osservatore obiettivo che la persona interessata possa aver commesso un determinato reato». Risulta evidente che, in tale sentenza, la Corte EDU si è pronunciata unicamente sulle informazioni di cui l’autorità competente deve essere in possesso per disporre legalmente il trattenimento di una persona. Sebbene se ne possa dedurre che è necessario che gli elementi comunicati alla persona arrestata o detenuta siano concreti, e non generici o astratti, ritengo che tale constatazione non aggiunga nulla alle considerazioni svolte nei seguenti paragrafi delle presenti conclusioni.
(
25
) Corte EDU, 28 ottobre 1994 (CE:ECHR:1994:1028JUD001431088, § 76).
(
26
) Corte EDU, 30 agosto 1990 (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 41). V. altresì Corte EDU, 12 giugno 2012, Kortesis c. Grecia (CE:ECHR:2012:0612JUD006059310, §§ 61 e 62).
(
27
) Corte EDU, 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 40); Corte EDU, 28 ottobre 1994, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1994:1028JUD001431088, § 72); Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 115), nonché Corte EDU, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia (CE:ECHR:2018:0125JUD002269616, §§ 123 e 124).
(
28
) Corte EDU, 30 agosto 1990 (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486, § 41).
(
29
) Corte EDU, 19 aprile 2011 (CE:ECHR:2011:0419JUD006945801, § 54).
(
30
) Corte EDU, 19 aprile 2011, Gasiņš c. Lettonia (CE:ECHR:2011:0419JUD006945801, § 53).
(
31
) Ciò risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. V., in particolare, Corte EDU, 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia (CE:ECHR:1989:1219JUD001096484, § 42).