CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 02080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di misura alternativa dell'affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione al nuovo difensore di fiducia - giusta nomina depositata telematicamente in data 29/11/2022, ed in forma cartacea all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - del provvedimento decisorio, che invece era stato notificato al precedente difensore. Pertanto, si deduce la violazione dell'art. 71 bis 0.P., che determina la nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come ha affermato lo stesso ricorrente, il nuovo difensore di fiducia aveva partecipato all'udienza fissata per la decisione sulle istanze di misure alternative e il provvedimento finale era stato regolarmente notificato al diretto interessato. Ne consegue che nessuna nullità del procedimento o della decisione è intervenuta nel caso di specie, nemmeno di carattere relativo. Peraltro, il termine di impugnazione di cui all'art. 71 ter O.P. decorrerà dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento decisorio: invero, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza, e camerali in genere, disciplinati rispettivamente dagli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., l'atto da notificare - avuto riguardo alla regola dettata dall' art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata - è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall'ordinanza decisoria, a nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, al comma 6 (richiamato dall'art. 678), e 127, al comma 7 (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497; Sez. 1, n. 6919 del 24/11/2011, dep. 2012, Sebastiani; Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01). 2. Pertanto il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2023 Il Consigliere este