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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14344/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 16/10/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge in quanto a seguito della successione di legge nel tempo il fatto, commesso su di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, in assenza di violenza o minaccia non sarebbe più previsto come reato.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il fatto, consistito nel danneggiamento di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, non rientrerebbe nelle ipotesti previste dall'art. 635, comma primo, cod. pen. così come modificato dal D.Lvo. 7/2016.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il fatto è avvenuto nella casa circondariale di Erice e il lavandino danneggiato e quello della cella.

A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il fatto risulta commesso su di una pertinenza di un ufficio pubblico e comunque su di una cosa di cui all'elenco contenuto nell'art. 7 dell'art. 625 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen., vi è continuità normativa tra le due previsioni.

Il comma 2 dell'art. 635 cod. pen., salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte ad elementi costitutivi della ipotesi prevista comma 1, e l'inserimento della ipotesi di cui al n. 5bis), infatti, è rimasto inalterato conservando in tal modo rilevanza penale alle condotte ivi descritte indipendentemente dal fatto che esse siano o meno caratterizzate dalla violenza o dalla minaccia alla persona ovvero dall'essere state realizzate in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero del delitto di cui all'art. 331 cod. pen..

Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che v'è continuità del tipo di illecito tra la fattispecie di danneggiamento aggravato originariamente contestata al ricorrente e lo ius superveniens, nel senso che, immutati gli altri elementi del fatto tipico, talune circostanze aggravanti (l'aver commesso il fatto su beni esposti per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede nonché, come nel caso di specie, l'aver commesso il fatto su di una cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico), pur costituendo ora elementi costitutivi del reato (art. 635, comma 2, cod. pen.), rientrano nel modello legale del tipo di illecito sia con riferimento alla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice sia con riferimento all'attuale formulazione (cfr., Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA] PSantis DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 16/10/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge in quanto a seguito della successione di legge nel tempo il fatto, commesso su di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, in assenza di violenza o minaccia non sarebbe più previsto come reato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il fatto, consistito nel danneggiamento di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, non rientrerebbe nelle ipotesti previste dall'art. 635, comma primo, cod. pen. così come modificato dal D.Lvo. 7/2016. La doglianza è manifestamente infondata. Il fatto è avvenuto nella casa circondariale di Erice e il lavandino danneggiato e quello della cella. A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il fatto risulta commesso su di una pertinenza di un ufficio pubblico e comunque su di una cosa di cui all'elenco contenuto nell'art. 7 dell'art. 625 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen., vi è continuità normativa tra le due previsioni. Il comma 2 dell'art. 635 cod. pen., salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte ad elementi costitutivi della ipotesi prevista comma 1, e l'inserimento della ipotesi di cui al n. 5bis), infatti, è rimasto inalterato conservando in tal modo rilevanza penale alle condotte ivi descritte indipendentemente dal fatto che esse siano o meno caratterizzate dalla violenza o dalla minaccia alla persona ovvero dall'essere state realizzate in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero del delitto di cui all'art. 331 cod. pen.. Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che v'è continuità del tipo di illecito tra la fattispecie di danneggiamento aggravato originariamente contestata al ricorrente e lo ius superveniens, nel senso che, immutati gli altri elementi del fatto tipico, talune circostanze aggravanti (l'aver commesso il fatto su beni esposti per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede nonché, come nel caso di specie, l'aver commesso il fatto su di una cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico), pur costituendo ora elementi costitutivi del reato (art. 635, comma 2, cod. pen.), rientrano nel modello legale del tipo di illecito sia con riferimento alla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice sia con riferimento all'attuale formulazione (cfr., Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA] PSantis DEPOSITATO
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