CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 27441/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 novembre 2025, il Tribunaledi sorveglianza di Catanzaro, investito dal Magistrato di sorveglianza a seguitodella domanda di permesso premio proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato la richiesta di accertamento dell'impossibilità della collaborazioneex art. 58 ter ord. pen., in relazione alla sentenza di condanna della Corte diappello di Catanzaro del 06/03/2023, irrevocabile il 22/02/2024, con la qualegli è stata inflitta la pena, in esecuzione, di otto anni e dieci mesi di reclusione,per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa (dal 2012 conpermanenza quanto meno sino al 2019), quattro episodi di trasferimentofraudolento di valori continuato ex art. 512 bis cod. pen. (nel 2019), estorsionein concorso (nel 2018) e due fatti di autoriciclaggio continuato in concorso (trail 2017 e il 2018).Il Tribunale, a ragione, evidenziava che — alla luce della qualità e dellastabilità del contributo prestato dal condannato, connotato da un ruolo diparticolare affidamento sia nell’orbita del gruppo facente capo a NicolinoGrande [OSCURATO:PERSONA] sia quale tramite operativo per la cosca Arena nella riscossionedelle somme estorsive in danno di imprenditori del catanzarese — non potesseritenersi esaurita la sua capacità di offrire un apporto informativo utileall’autorità giudiziaria, ed individuava il perdurante «spazio» di unacollaborazione ancora concretamente praticabile lungo due direttrici principali:(i) la possibilità che il condannato contribuisse a far luce su ulteriori fattipenalmente rilevanti conosciuti in occasione dei ripetuti incontri tenuti pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali venivano impartitedirettive ai sodali e allo stesso interessato; (ii) la possibilità di fornire elementidi dettaglio sulle vicende estorsive nelle quali egli aveva operato daintermediario tra i vertici della cosca Arena e taluni imprenditori, chiarendoidentità, ruoli e circostanze relative ai soggetti da cui aveva materialmenteriscosso i ratei, poi riversati ai capi del clan secondo cadenze prestabilite.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta laviolazione di legge e vizio della motivazione.Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è determinatonegativamente sulla base di una motivazione che si pone in contrasto sia con lanorma di riferimento (art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.) sia con lagiurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 253 del 2019), che circoscrivonol’accertamento di un’utile collaborazione alle sole circostanze e situazioni difatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi conle sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena.Gli «ambiti inesplorati» entro i quali sarebbe ipotizzabile un contributoconoscitivo da parte del condannato attengono, invece, a fatti diversi per i qualiil [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato e che non hanno formato oggetto del giudizio.Con riferimento, invece, ai fatti per i quali è intervenuta la condanna inesecuzione, nessuna condotta rimaneva inesplorata.Il Tribunale, infine, non ha adeguatamente motivato in ordine allasussistenza di elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con lacriminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino, come richiesto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.: in tale ottica, i Giudici omettevano di confrontarsicon le informative della Guardia di Finanza di Catanzaro e con la relazione disintesi.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, MarcoPatarnello, ha chiesto che il ricorso venga respinto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Va premesso che, in tema di benefici penitenziari richiesti dacondannati per delitti ostativi di prima fascia, l’accertamento dell’impossibilità oinesigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia resta circoscritto, ai sensidell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., alle circostanze e alle situazioni di fattoriferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con lesentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena. Tale accertamento nonpuò essere dilatato sino a ricomprendere contenuti informativi ulteriori, direttialla repressione o alla prevenzione di condotte criminose diverse, trattandosi diprofilo proprio della collaborazione effettiva di cui all’art. 58-ter, comma 1, ord.pen. (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Pg, Rv. 279120).Ne consegue che il giudizio demandato al Tribunale di sorveglianza nonriguarda la generica utilità che il condannato potrebbe offrire rispetto a contesticriminali diversi o a vicende estranee al giudicato, ma la verifica se, avutoriguardo ai fatti oggetto delle condanne in esecuzione e al ruolo in concretoaccertato, residuino ancora ambiti conoscitivi non interamente esplorati,rispetto ai quali la collaborazione possa conservare una concreta utilità.3. A tali principi si è attenuto il Tribunale di sorveglianza, che ha ancoratoil diniego non a una valutazione astratta della pericolosità del condannato, né almero rilievo della sua contiguità al sodalizio mafioso, ma alla concretapermanenza di spazi collaborativi riferibili alle imputazioni oggetto dellacondanna in esecuzione.L’ordinanza impugnata ha infatti valorizzato, da un lato, il contributoprestato dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, come accertato nella sentenzairrevocabile, e, dall’altro, il ruolo svolto quale tramite operativo nelle vicendeestorsive riconducibili alla cosca Arena. Si tratta di profili che non sonoeccentrici rispetto al perimetro del giudicato, poiché attengono direttamentealle condotte per le quali il ricorrente è stato condannato: il concorso esternonell’associazione mafiosa, protrattosi dal 2012 sino almeno al 2019, el’estorsione in concorso, oltre ai reati satellite di trasferimento fraudolento divalori e autoriciclaggio, funzionalmente collegati all’operatività dei gruppicriminali di riferimento.In particolare, quanto al reato associativo, il Tribunale ha indicato comeancora suscettibili di utile chiarimento le conoscenze acquisite dal condannatoin ragione della sua presenza agli incontri presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] GrandeAracri, nei quali venivano impartite direttive ai sodali e allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Lamotivazione, letta alla luce della condanna per concorso esterno in associazionemafiosa, non individua dunque un generico dovere di collaborazione su fattialtri e indeterminati, ma richiama il possibile contributo informativo relativo allemodalità concrete di attuazione del programma delinquenziale, ai rapportioperativi interni alla compagine e alle condotte esecutive o agevolative che ilcondannato aveva potuto conoscere proprio in ragione del ruolo fiduciarioriconosciutogli nel contesto associativo.Tale approdo è coerente con la natura del delitto associativo, rispetto alquale l’utilità della collaborazione non si esaurisce necessariamentenell’indicazione di singoli episodi-fine già integralmente ricostruiti, potendoriguardare anche la più completa emersione dell’assetto operativo del sodalizio,delle sue articolazioni, dei canali di comunicazione, delle modalità di esecuzionedelle direttive e dei soggetti che, pur non ancora compiutamente identificati,abbiano concorso all’attuazione del programma criminale. Si tratta, anche intale prospettiva, di aspetti collegati all’imputazione associativa in esecuzione enon di un’indebita proiezione dell’accertamento verso fatti estranei al titolo dicondanna.La medesima conclusione vale per il versante estorsivo, che non puòessere isolato dal più ampio quadro associativo accertato in sentenza. IlTribunale ha posto in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto funzioni di intermediariotra i vertici della cosca Arena e imprenditori del catanzarese, curando lariscossione dei ratei estorsivi e la loro successiva consegna secondo cadenzeprestabilite: condotta che, oltre a integrare il fatto di estorsione in concorso, siinseriva nelle modalità operative del sodalizio e ne esprimeva la capacità dicontrollo del territorio e di condizionamento delle attività economiche. Inrelazione a tale profilo, l’ordinanza ha quindi logicamente ritenuto non esauritala possibilità di un apporto collaborativo concernente non solo l’identità degliimprenditori assoggettati, le concrete modalità delle riscossioni e le sommecorrisposte, ma anche i rapporti tra costoro e i referenti del clan, i canaliproventi venivano riversati nell’operatività del gruppo criminale.A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso si limita a contrapporrela diversa lettura secondo cui gli «spazi inesplorati» indicati dal Tribunaleriguarderebbero fatti diversi da quelli giudicati, ma non si confrontaspecificamente con il dato, valorizzato nell’ordinanza, della diretta connessionetra tali spazi e le imputazioni in esecuzione.4. È infine eccentrico il riferimento, contenuto nel ricorso, alla mancatadimostrazione della «sussistenza di elementi tali da far ritenere sussistenticome richiesto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.».Nel caso in esame, il condannato aveva chiesto al Magistrato disorveglianza la concessione di un permesso premio; era stato quindi ilMagistrato di sorveglianza, investito della domanda di beneficio, a trasmetteregli atti al Tribunale di sorveglianza per l’instaurazione del procedimento diaccertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58-ter ord.pen., rientrante nella competenza esclusiva di quest’ultimo e costituenteverifica preliminare ai fini della decisione sulla concedibilità del permessorichiesto. Entro tale ambito doveva arrestarsi la verifica del Tribunale disorveglianza, chiamato a stabilire se, rispetto ai fatti oggetto delle condanne inesecuzione, residuasse o meno uno spazio di collaborazione utile. La diversaverifica relativa all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, o alpericolo di loro ripristino, atteneva invece alla valutazione dei presupposti per laconcessione del beneficio, rimessa al Magistrato di sorveglianza nella sedepropria.Da ciò discende che la deduzione difensiva, nella parte in cui pretende ditrasferire nel presente giudizio il tema dei collegamenti attuali o del pericolo diripristino, non incide sulla legittimità della decisione impugnata. Il Tribunale hacorrettamente scrutinato il presupposto devoluto, individuando plurimi ambiti dicollaborazione ancora possibile; resta invece estraneo all’odierno sindacatol’accertamento dei diversi requisiti richiesti per l’ammissione ai beneficipenitenziari, che potrà essere svolto nella sede propria.5. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]