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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44730/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte dell'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/19/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

Lette le conclusioni scritte depositate in data 15/11/2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio del sig. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello dell'Aquila ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata, in data 16 ottobre 2019, dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, che dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.

All'imputato era stato contestato il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione fiscale) perché, in qualità di legale rappresentante della società "Ticchione immobiliare Sri" con sede a [OSCURATO:PERSONA] (TE), al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare nei termini prescritti la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, riguardanti l'esercizio 2010, così evadendo l'Ires per un importo pari ad euro 80.975 e non corrispondendo l'Iva per un importo pari a euro 101.074, importi superiori alle soglie di legge. [OSCURATO:PERSONA] il 01 gennaio 2012.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia la violazione di legge, avendo il Giudice monocratico erroneamente ritenuto di dover disporre non doversi procedere per intervenuta prescrizione nonostante non fosse, al momento dell'emissione della sentenza, ancora decorso il termine della prescrizione per aver il Tribunale omesso di fare applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000.

Osserva il ricorrente che tale ultima disposizione normativa stabilisce l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per i reati tributari (artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000) consumati, come nel caso di specie, in epoca successiva al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2011.

Ne consegue che, nel caso in esame, il termine complessivo di prescrizione non era spirato nel momento di emanazione della sentenza, posto che detto termine era più ampio rispetto al termine minimo di anni sei erroneamente preso in considerazione dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale per i redditi relativi all'anno 2010 era fissato, nel caso in esame, per il 30 settembre 2011.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148/2011, ha introdotto all'art. 17, D.Lgs. n. 74 del 2000 il comma 1-bis, il quale stabilisce che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

La disposizione, di cui al comma 1-bis dell'art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, trova applicazione solo per i fatti successivi al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148 del 2011.

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità che era originariamente fissata in una evasione di euro 77.000 con riferimento a taluna delle singole imposte; poi, è stata rideterminata in euro 30.000 dall'art. 2, comma vicies semel, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011 e, da ultimo, è stata stabilita in euro 50.000 dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Dalla lettura del capo di imputazione risultano perciò superate tutte le soglie di punibilità che ratione temporis sono state stabilite per la configurazione del delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciò posto, il secondo comma del predetto art. 5 stabilisce, per quanto qui interessa, che "ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (...)".

Da ciò consegue che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è fissato, ex lege, all'atto del decorso del termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o I.V.A.

Nel caso di specie, il delitto deve ritenersi pertanto consumato il 29 dicembre 2011.

Essendo il reato, all'epoca del fatto commesso (29/12/2011), punito nel massimo con la pena di anni tre di reclusione, il termine necessario a prescrivere, ex art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è di anni sei.

Trattandosi però di reato tributario, compreso tra quelli ex artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, si applica l'art. 17, comma 1-bis, essendo stato il fatto commesso dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto tale ultima disposizione, con la conseguenza che il termine necessario a prescrivere (e non la pena prevista nel massimo per il reato in oggetto) deve essere elevato di un terzo, risultando pari ad otto anni.

Essendo intervenuto, nel corso del tempo necessario a prescrivere, l'evento interruttivo dell'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio), il termine massimo di prescrizione, fatti salvi ulteriori eventi sospensivi, è di dieci anni.

Ne consegue che il reato in esame si prescrive non prima del 29 dicembre 2021 (secondo il capo d'imputazione, non prima del 01 gennaio 2022), con la precisazione che le disposizioni applicate in relazione al termine necessario a prescrivere sono più favorevoli per l'imputato, ex art. 2 cod. pen., rispetto a quelle attualmente vigenti.

3. Il motivo è pertanto fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio, nel valutare l'esistenza o meno di eventuali eventi sospensivi, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati in relazione al tempo necessario a prescrivere per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi commesso dopo il 17 settembre 2011.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte dell'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/19/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Lette le conclusioni scritte depositate in data 15/11/2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio del sig. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello dell'Aquila ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata, in data 16 ottobre 2019, dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, che dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione. All'imputato era stato contestato il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione fiscale) perché, in qualità di legale rappresentante della società "Ticchione immobiliare Sri" con sede a [OSCURATO:PERSONA] (TE), al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare nei termini prescritti la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, riguardanti l'esercizio 2010, così evadendo l'Ires per un importo pari ad euro 80.975 e non corrispondendo l'Iva per un importo pari a euro 101.074, importi superiori alle soglie di legge. [OSCURATO:PERSONA] il 01 gennaio 2012. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia la violazione di legge, avendo il Giudice monocratico erroneamente ritenuto di dover disporre non doversi procedere per intervenuta prescrizione nonostante non fosse, al momento dell'emissione della sentenza, ancora decorso il termine della prescrizione per aver il Tribunale omesso di fare applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Osserva il ricorrente che tale ultima disposizione normativa stabilisce l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per i reati tributari (artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000) consumati, come nel caso di specie, in epoca successiva al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 2011. Ne consegue che, nel caso in esame, il termine complessivo di prescrizione non era spirato nel momento di emanazione della sentenza, posto che detto termine era più ampio rispetto al termine minimo di anni sei erroneamente preso in considerazione dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale per i redditi relativi all'anno 2010 era fissato, nel caso in esame, per il 30 settembre 2011. Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148/2011, ha introdotto all'art. 17, D.Lgs. n. 74 del 2000 il comma 1-bis, il quale stabilisce che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". La disposizione, di cui al comma 1-bis dell'art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, trova applicazione solo per i fatti successivi al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148 del 2011. L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità che era originariamente fissata in una evasione di euro 77.000 con riferimento a taluna delle singole imposte; poi, è stata rideterminata in euro 30.000 dall'art. 2, comma vicies semel, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011 e, da ultimo, è stata stabilita in euro 50.000 dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Dalla lettura del capo di imputazione risultano perciò superate tutte le soglie di punibilità che ratione temporis sono state stabilite per la configurazione del delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò posto, il secondo comma del predetto art. 5 stabilisce, per quanto qui interessa, che "ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (...)". Da ciò consegue che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è fissato, ex lege, all'atto del decorso del termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o I.V.A. Nel caso di specie, il delitto deve ritenersi pertanto consumato il 29 dicembre 2011. Essendo il reato, all'epoca del fatto commesso (29/12/2011), punito nel massimo con la pena di anni tre di reclusione, il termine necessario a prescrivere, ex art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è di anni sei. Trattandosi però di reato tributario, compreso tra quelli ex artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, si applica l'art. 17, comma 1-bis, essendo stato il fatto commesso dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto tale ultima disposizione, con la conseguenza che il termine necessario a prescrivere (e non la pena prevista nel massimo per il reato in oggetto) deve essere elevato di un terzo, risultando pari ad otto anni. Essendo intervenuto, nel corso del tempo necessario a prescrivere, l'evento interruttivo dell'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio), il termine massimo di prescrizione, fatti salvi ulteriori eventi sospensivi, è di dieci anni. Ne consegue che il reato in esame si prescrive non prima del 29 dicembre 2021 (secondo il capo d'imputazione, non prima del 01 gennaio 2022), con la precisazione che le disposizioni applicate in relazione al termine necessario a prescrivere sono più favorevoli per l'imputato, ex art. 2 cod. pen., rispetto a quelle attualmente vigenti. 3. Il motivo è pertanto fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio, nel valutare l'esistenza o meno di eventuali eventi sospensivi, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati in relazione al tempo necessario a prescrivere per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi commesso dopo il 17 settembre 2011. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di