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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 34427/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7629/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 150/06/12 del 24.7.12; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA], commercialista in [OSCURATO:PERSONA], propone quattro ar- ticolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 150/06/12 del 24.7.2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 130/2010; avviso notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Ici ed accessori dal 21 settembre al 31 dicembre 2008 (3/12 di anno) su terreni (f.20, nn.305 e 317) già nella sua nuda pro- prietà e consolidatisi nella piena proprietà per effetto del decesso (20 settembre 2008) della madre usufruttuaria ex lege (in quanto beni di provenienza dal marito premorto).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado “in quanto, risalendo al- la morte del padre della contribuente avvenuta il 30 agosto 1966, alla madre spettava l'usufrutto della metà del patrimonio ereditato e non l'intero.

Per cui, siccome tali terreni non figurano nella denuncia di successione della madre e la denuncia di variazione non è stata pre- sentata dall’erede, l’imposta per l'anno in esame è dovuta così come è stata accertata dal Comune”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 61 d.lgs 346/90, 18 l. 241/90 e 15.2 l. 383/01.

Per non avere la Com- missione Tributaria Regionale considerato che il consolidamento dell’usufrutto per causa di morte avveniva per semplice voltura cata- stale (regolarmente eseguita) e non doveva essere indicato nella de- nuncia di successione (in quanto non più tassato); inoltre la dichiara- zione di successione veniva comunque trasmessa ai Comuni dov'era- no ubicati gli immobili assoggettati ad imposizione, e la dichiarazione Ici non era più obbligatoria a partire dall'anno 2008, con l'instaura- zione delle procedure e dei modelli telematici.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa appli- cazione degli articoli 3 , 10, quarto comma, d.lgs 504/92 e 6 del Re- golamento [OSCURATO:PERSONA].

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che essa ricorrente era nuda proprietaria al 100% dei terreni pervenutile per successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1966, mentre la madre era ‘usufruttuaria more uxorio’ (come tale gravata dall'obbligo Ici).

In tale veste la madre aveva pre- sentato dichiarazione originaria Ici nell'anno 1993 ed aveva sempre eseguito i pagamenti d'imposta, valevoli anche per conto degli altri contitolari di altro diritto reale sui beni medesimi.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato.

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] con- siderato né l'eccezione di avvenuta presentazione della dichiarazione Ici 1993 da parte dell' usufruttuaria, né – soprattutto – l’eccezione di avvenuto regolare pagamento dell'Ici relativa al periodo dedotto in 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 giudizio, ciò in conformità alla dichiarazione originaria e per il posses- so del 100%. § 2.2 Sono fondati nei termini che seguono, con assorbimento delle ulteriori censure, il primo ed il secondo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento in questione (interamente relativo alla frazione dell'annualità 2008 successiva al decesso della madre [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente) sul presupposto che la Mottarelli non avesse presentato denuncia di variazione ai fini Ici, così da rappresentare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] l'avvenuto consolidamento - in capo a se stessa in quanto già nuda proprietaria - dell'usufrutto per legge spettante alla madre sulle particelle in questione (in quanto de- rivanti dalla successione del marito premorto nel 1966).

Orbene, questa ragione decisoria appare errata alla luce di quanto già affermato da questa corte di legittimità circa il venir meno, a far data dal 2008, dell’obbligo di dichiarazione o variazione Ici, ex art.10 d.lgs 504/92, in tutti i casi in cui l’elemento di rilevanza impositiva sia direttamente attingibile dall’amministrazione comunale attraverso convalidate procedure telematiche di trasmissione ed archiviazione.

Ha, più in particolare, osservato Cass.n. 28043/18, proprio con ri- guardo ad un avviso di accertamento Ici 2008, che: “l'art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992.

L'art. 1, comma 174 della legge n. 296/2006 ha aggiunto alla citata disposizione dell'art. 37 comma 53 del citato decreto n. 223/2006 il seguente pe- riodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 dall'art. 3 bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di- sciplina del modello unico informatico».

L'efficacia della soppressione dell'obbligo di dichiarazione o comunicazione era collegata dal citato art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006 e successive modifiche, alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'allora Agenzia del Territorio, al fine di consentire ai Comuni di usufruire del- le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi agli accertamenti ICI, che altrimenti avrebbero potuto essere noti agli enti locali solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992.

Il provvedimento direttoriale in questione è intervenuto in data 18 dicembre 2007, alla quale è stata quindi accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per il Comune”.

Nel caso di specie, risultava dalle visure catastali prodotte in giudi- zio dalla stessa amministrazione comunale (riportate in ricorso per autosufficienza) che le particelle accertate, di cui al Foglio 20 nn. 305 e 317, erano in effetti state dedotte dalla contribuente in atti di varia- zione catastale per ‘ricongiungimento di usufrutto’ e ‘riunione di usu- frutto [OSCURATO:PERSONA]’ a decorrere dal 20 settembre 2008, così da rendersi senz’altro conoscibili ed opponibili al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale era così stato posto in grado – pur in assenza di denuncia o dichiarazione - di riscontrare la variazione e l'avvenuto integrale pa- gamento del tributo, per l'arco temporale in questione, dalla Mottarel- li nella sua sopravvenuta qualità di piena proprietaria delle particelle in esame.

Particelle già dichiarate dalla Della Marianna fin dal 1993, nella sua qualità di usufruttuaria e legittimata passiva all’imposizione ex art.3 d.lgs. 504/92 cit., anche per conto degli altri titolari di un diritto reale sui medesimi cespiti. 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Ne segue dunque l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario ed annullamento dell'avviso di accertamento in questione.

Il sopravvenire degli elementi normativi ed interpretativi di cui si è dato conto depone per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante ac- coglimento del ricorso originario di parte contribuente; - compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riu- nitasi in data 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7629/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 150/06/12 del 24.7.12; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA], commercialista in [OSCURATO:PERSONA], propone quattro ar- ticolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 150/06/12 del 24.7.2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 130/2010; avviso notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per Ici ed accessori dal 21 settembre al 31 dicembre 2008 (3/12 di anno) su terreni (f.20, nn.305 e 317) già nella sua nuda pro- prietà e consolidatisi nella piena proprietà per effetto del decesso (20 settembre 2008) della madre usufruttuaria ex lege (in quanto beni di provenienza dal marito premorto). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado “in quanto, risalendo al- la morte del padre della contribuente avvenuta il 30 agosto 1966, alla madre spettava l'usufrutto della metà del patrimonio ereditato e non l'intero. Per cui, siccome tali terreni non figurano nella denuncia di successione della madre e la denuncia di variazione non è stata pre- sentata dall’erede, l’imposta per l'anno in esame è dovuta così come è stata accertata dal Comune”. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 61 d.lgs 346/90, 18 l. 241/90 e 15.2 l. 383/01. Per non avere la Com- missione Tributaria Regionale considerato che il consolidamento dell’usufrutto per causa di morte avveniva per semplice voltura cata- stale (regolarmente eseguita) e non doveva essere indicato nella de- nuncia di successione (in quanto non più tassato); inoltre la dichiara- zione di successione veniva comunque trasmessa ai Comuni dov'era- no ubicati gli immobili assoggettati ad imposizione, e la dichiarazione Ici non era più obbligatoria a partire dall'anno 2008, con l'instaura- zione delle procedure e dei modelli telematici. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa appli- cazione degli articoli 3 , 10, quarto comma, d.lgs 504/92 e 6 del Re- golamento [OSCURATO:PERSONA]. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che essa ricorrente era nuda proprietaria al 100% dei terreni pervenutile per successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1966, mentre la madre era ‘usufruttuaria more uxorio’ (come tale gravata dall'obbligo Ici). In tale veste la madre aveva pre- sentato dichiarazione originaria Ici nell'anno 1993 ed aveva sempre eseguito i pagamenti d'imposta, valevoli anche per conto degli altri contitolari di altro diritto reale sui beni medesimi. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] con- siderato né l'eccezione di avvenuta presentazione della dichiarazione Ici 1993 da parte dell' usufruttuaria, né – soprattutto – l’eccezione di avvenuto regolare pagamento dell'Ici relativa al periodo dedotto in 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 giudizio, ciò in conformità alla dichiarazione originaria e per il posses- so del 100%. § 2.2 Sono fondati nei termini che seguono, con assorbimento delle ulteriori censure, il primo ed il secondo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento in questione (interamente relativo alla frazione dell'annualità 2008 successiva al decesso della madre [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente) sul presupposto che la Mottarelli non avesse presentato denuncia di variazione ai fini Ici, così da rappresentare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] l'avvenuto consolidamento - in capo a se stessa in quanto già nuda proprietaria - dell'usufrutto per legge spettante alla madre sulle particelle in questione (in quanto de- rivanti dalla successione del marito premorto nel 1966). Orbene, questa ragione decisoria appare errata alla luce di quanto già affermato da questa corte di legittimità circa il venir meno, a far data dal 2008, dell’obbligo di dichiarazione o variazione Ici, ex art.10 d.lgs 504/92, in tutti i casi in cui l’elemento di rilevanza impositiva sia direttamente attingibile dall’amministrazione comunale attraverso convalidate procedure telematiche di trasmissione ed archiviazione. Ha, più in particolare, osservato Cass.n. 28043/18, proprio con ri- guardo ad un avviso di accertamento Ici 2008, che: “l'art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992. L'art. 1, comma 174 della legge n. 296/2006 ha aggiunto alla citata disposizione dell'art. 37 comma 53 del citato decreto n. 223/2006 il seguente pe- riodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 dall'art. 3 bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di- sciplina del modello unico informatico». L'efficacia della soppressione dell'obbligo di dichiarazione o comunicazione era collegata dal citato art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006 e successive modifiche, alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'allora Agenzia del Territorio, al fine di consentire ai Comuni di usufruire del- le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi agli accertamenti ICI, che altrimenti avrebbero potuto essere noti agli enti locali solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992. Il provvedimento direttoriale in questione è intervenuto in data 18 dicembre 2007, alla quale è stata quindi accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per il Comune”. Nel caso di specie, risultava dalle visure catastali prodotte in giudi- zio dalla stessa amministrazione comunale (riportate in ricorso per autosufficienza) che le particelle accertate, di cui al Foglio 20 nn. 305 e 317, erano in effetti state dedotte dalla contribuente in atti di varia- zione catastale per ‘ricongiungimento di usufrutto’ e ‘riunione di usu- frutto [OSCURATO:PERSONA]’ a decorrere dal 20 settembre 2008, così da rendersi senz’altro conoscibili ed opponibili al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale era così stato posto in grado – pur in assenza di denuncia o dichiarazione - di riscontrare la variazione e l'avvenuto integrale pa- gamento del tributo, per l'arco temporale in questione, dalla Mottarel- li nella sua sopravvenuta qualità di piena proprietaria delle particelle in esame. Particelle già dichiarate dalla Della Marianna fin dal 1993, nella sua qualità di usufruttuaria e legittimata passiva all’imposizione ex art.3 d.lgs. 504/92 cit., anche per conto degli altri titolari di un diritto reale sui medesimi cespiti. 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7629/2013 Numero sezionale 639/2021 Numero di raccolta generale 34427/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Ne segue dunque l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario ed annullamento dell'avviso di accertamento in questione. Il sopravvenire degli elementi normativi ed interpretativi di cui si è dato conto depone per la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante ac- coglimento del ricorso originario di parte contribuente; - compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riu- nitasi in data 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1