CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e2026 difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIORGIO LI1137 VIGNI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1061/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 1417/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15168/2025- Con sentenza del 7 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Data pubblicazione 04/04/2026Palermo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Virzì nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] diPalermo avente ad oggetto l’accertamento deldemansionamento subito dall’istante, infermiere inquadratonella categoria D del CCNL per il comparto Sanità, addetto adalcune unità operative, dapprima Cardiologia/UTIC, poiOrtopedia e Traumatologia e poi ancora Cardiologia, delPresidio ospedaliero di Partinico, per essere stato adibito apartire dal 2008, in maniera costante, a mansioni nonpreviste dal proprio livello di inquadramento ma rientranti,invece, tra quelle proprie dei profili professionali di“Operatore socio-sanitario” ovvero di “Operatore tecnicodell’assistenza” appartenenti ai più bassi livelli A e B, inragione dell’insufficienza numerica di detto personale cheriusciva a coprire soltanto i turni mattutini, saltuariamentequelli pomeridiani, mai quelli notturni, con conseguenteordine all’ASP di Palermo di adibizione alle mansioni propriedell’inquadramento posseduto dall’istante e condanna dellastessa ASL al risarcimento del danno non patrimoniale dadequalificazione professionale.- La decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto non ricorrere il lamentato demansionamento,per essere risultati accertati: il carattere “collaterale”, edunque non assolutamente estraneo alla professionalità dellavoratore, delle mansioni inferiori svolte rispetto a quellepropriamente infermieristiche; la ricorrenza di esigenzeorganizzative tali da giustificare l’impiego degli infermieriprofessionali, dato appunto dalla denunciata insufficienza dipersonale ausiliario, non riconducibile ad un colpevoleNumero registro generale 15168/2025inadempimento imputabile all’[OSCURATO:PERSONA]; il carattere Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026prevalente, lungo tutto il periodo dedotto in giudizio, delle Data pubblicazione 04/04/2026mansioni proprie della qualifica di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso, pertanto, la risarcibilità del danno, delresto solo genericamente dedotto ma soprattutto rimasto,all’esito dell’istruttoria, privo di riscontro, per non essereemerso alcun pregiudizio alla dignità professionale eall’immagine dell’istante, tanto più che all’espletamento ditalune di quelle mansioni si rendevano disponibili anche imedici, senza che ciò inducesse alcun equivoco in ordineall’ambito professionale di appartenenza di ciascun sanitario.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Virzì, affidandol’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, concontroricorso, l’ASP di Palermo.- Entrambe le parti hanno poi presentato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 2103e 2087 c.c. del D.M. n. 739/1994 nonché del CCNL per ilcomparto Sanità relativo al quadriennio 1998/2001 edell’Accordo nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 115 c.c., imputa alla Corteterritoriale l’erroneo apprezzamento delle risultanzeistruttorie in ordine alla ritenuta non ravvisabilità di unillegittimo demansionamento per il carattere “collaterale”delle mansioni inferiori, per la sussistenza di ragioniorganizzative giustificative di tale adibizione, per laprevalenza delle mansioni proprie della qualifica diappartenenza, censurando altresì la pronuncia di rigetto inordine alla sussistenza di un danno risarcibile.Numero registro generale 15168/2025- Va rilevato come nel formulare l’esposta censura il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026faccia leva sull’orientamento di recente invalso nella Data pubblicazione 04/04/2026giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12128/2025 poiripresa da Cass. n. 87/2026) con riferimento a fattispecieanaloga (assegnazione di un infermiere, in aggiunta, amansioni proprie di un operatore socio-sanitario), secondocui “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendoin rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tuteladell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, puòessere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle diassegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni nonsiano completamente estranee alla sua professionalità, chericorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza,del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioniinferiori avvenga in via marginale rispetto alle attivitàqualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore oche, quando tale marginalità non ricorra, fermo losvolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti,lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramenteoccasionale”, requisito questo della marginalità o nonoccasionalità dell’adibizione ritenuto essenziale ai fini delrispetto dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e giustificato in baseal rilievo per cui “il ricorso sistematico e non marginale allemansioni inferiori viola infatti, in sé, sul piano qualitativo cheè quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto dellapropria professionalità e ciò anche se sia rispettato ilparametro della prevalenza nello svolgimento delle attivitàproprie dell’inquadramento; ciò proprio perché, se èconsentito chiedere lo svolgimento di attività proprie dimansioni inferiori, ciò non può che avvenire non soloassicurando la prevalenza delle attività pertinentiNumero registro generale 15168/2025all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne resta Data pubblicazione 04/04/2026svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento emansioni sancita dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e ne restalesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente”- In particolare, è valorizzando appunto tale ultimo requisito aifini del rispetto dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che il ricorrentesostiene la non conformità della decisione della Corteterritoriale a tale orientamento.- Va, tuttavia, rilevato come la sentenza impugnata trovifondamento su una duplice ratio, dal momento che non silimita ad affermare, in relazione alla disconosciutaillegittimità del lamentato demansionamento,l’inconfigurabilità di un danno risarcibile, ma giunge adescludere che dall’accertamento istruttorio - comunqueoperato in ordine alla ricorrenza del danno non patrimonialealla dignità professionale e all’immagine del lavoratorenonostante la rilevata carenza di allegazione e prova peressere stato il danno solo genericamente dedotto dalricorrente – fosse emerso, in correlazione all’esercizio dimansioni inferiori, un pregiudizio apprezzabile sotto gliindicati profili, tanto più che nessun dubbio circa il rilievoprofessionale della funzione formalmente rivestita avevainvestito anche i medici che si erano resi disponibili allosvolgimento del medesimi compiti propri della figuradell’operatore socio-sanitario.- Il ricorrente non formula, riguardo a tale rilievo circa l’esitodello svolto accertamento in ordine alla ravvisabilità di undanno, alcuna specifica censura e si limita a sviluppareconsiderazioni generiche sulla risarcibilità del dannomedesimo «per completezza espositiva», finendo così perNumero registro generale 15168/2025non misurarsi con la duplice ratio decidendi dell’impugnata Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026sentenza, che, lo si ripete, differenziandosi da altre pronunce Data pubblicazione 04/04/2026della stessa Corte su fattispecie analoghe, ha ritenuto nonprovato il danno, per la genericità delle allegazioni e perl’esito della prova testimoniale. Ne deriva, alla stregua delconsolidato orientamento di questa Corte (cfr. tra le tanteCass. n. 17182/2020 e Cass. n. 10815/2019),l’inammissibilità della proposta impugnazione e l’irrilevanzadell’esame delle censure riferite all’ulteriore ratio, le quali nonrisulterebbero in nessun caso idonee a determinarel’annullamento della sentenza impugnata (cfr. tra le tanteCass. n. 15399/2018).- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso normadel comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15168/2025Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 15168/2025Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 8449/2026Data pubblicazione 04/04/2026