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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47221/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avs alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato ai cui all'art. b della legge n. 401 del 1989 - con ricorso presentato personalmente ha dedotto con il primo motivo la violazione di legge e con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena; Considerato che il ricorso e inammissibile potale proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personalmente da parte dell'imputato; che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita, intatti, e inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non gia sul diritto ad impugnare, bensi soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il conigliPrr.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avs alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato ai cui all'art. b della legge n. 401 del 1989 - con ricorso presentato personalmente ha dedotto con il primo motivo la violazione di legge e con il secondo motivo il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena; Considerato che il ricorso e inammissibile potale proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo più proponibile il ricorso personalmente da parte dell'imputato; che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita, intatti, e inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non gia sul diritto ad impugnare, bensi soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il conigliPrr. Pql:PnserP [I Preiriprit
Sentenza Cassazione n. 47221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris