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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 167/1985

ECLI:IT:COST:1985:167
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1976, il dr. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti al [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia l'atto del Presidente dell'ufficio Centrale circoscrizionale di Caltanissetta con il quale erano stati proclamati gli eletti della lista n. 3 (D.C.) alle elezioni per il rinnovo della [OSCURATO:PERSONA] siciliana.

Il ricorrente, candidato nella lista suddetta ma risultato non eletto, assumeva che le operazioni elettorali erano inficiate da gravi irregolarità, essenzialmente determinate dalla confusione ingenerata dalle coeve elezioni nazionali.

Il Presidente della Regione siciliana, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 61 della legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per non essere ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti da parte dell'Assemblea regionale.

Con ordinanza in data 20 ottobre 1976, il T.A.R. adito ha ritenuto fondata la così proposta eccezione preliminare e, richiamando i principi già affermati dalla Corte costituzionale (con sent. n. 115 del 1972) e dalla Corte di cassazione (con sent. n. 674 del 1971), ha rilevato che il giudizio definitivo dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle contestazioni, proteste e reclami presentati alle singole sezioni elettorali ed all'ufficio centrale circoscrizionale costituisce l'atto conclusivo del procedimento amministrativo elettorale sul quale soltanto può esercitarsi il successivo controllo giurisdizionale di legittimità.

Lo stesso Tribunale ha però sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 61 della legge elettorale siciliana n. 29 del 1951, nonché del precedente art. 56 che attribuisce natura provvisoria alla pronuncia dell'ufficio centrale circoscrizionale sopra gli incidenti relativi alle operazioni elettorali, in quanto né l'una né l'altra norma pone un termine entro il quale il procedimento amministrativo di verifica dei poteri deve essere completato dalla Assemblea regionale.

La mancata prescrizione di siffatto termine, prestandosi a lungaggini che possono indefinitivamente ritardare l'esercizio della tutela giurisdizionale, se non addirittura vanificarlo, è apparsa, al giudice a quo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza, è stato dal T.A.R. individuato nel fatto che mentre i poteri di convalida dell'Assemblea regionale siciliana si estendono al controllo della regolarità delle operazioni elettorali, nelle Regioni a statuto ordinario la convalida ad opera del Consiglio Regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti.

Ne deriverebbe una disparità di trattamento tra gli aspiranti alla elezione nei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e nell'Assemblea regionale siciliana: i primi possono ricorrere alla tutela giurisdizionale subito dopo la proclamazione degli eletti; gli altri devono attendere la delibera di convalida dell'Assemblea.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 94 del 1977.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

È intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

3. - Nel chiedere in via principale che la Corte accolga l'eccezione di illegittimità costituzionale promossa dal T.A.R. per la Sicilia, la difesa del dott. [OSCURATO:PERSONA] prospetta anche la possibilità di una soluzione interpretativa della questione, nel senso che la convalida definisca il procedimento elettorale sotto il profilo meramente amministrativo e non sia pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale.

4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione per irrilevanza ex actis, risultando dagli atti di causa che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato né agli uffici elettorali, né all'Assemblea alcun ricorso, atto dal quale e solo dal quale possono decorrere i termini la cui mancanza viene lamentata dall'ordinanza di rinvio.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che il procedimento di convalida in quanto tale è già stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 115 del 1972 di questa Corte e che nelle [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Sardegna e Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ad ordinamento speciale e fornite di competenza esclusiva in materia elettorale come la Sicilia, la convalida riguarda tanto la eleggibilità e la compatibilità degli eletti quanto la regolarità del procedimento elettorale, senza che alcun termine sia prescritto per il compimento di tale procedura. : Prima di passare al merito della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (sollevata dal T.A.R. per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost.), occorre esaminare la eccezione di inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente della Regione siciliana.

L'eccezione pregiudiziale si fonda sulla mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale (convalida da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

L'eccezione è palesemente fondata.

Infatti il T.A.R. per la Sicilia, non soltanto tace del tutto sul requisito della rilevanza, ma inizia il considerato in diritto dell'ordinanza con queste testuali parole: "La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si appalesa fondata".

Dopo di che, con motivi validissimi, si afferma che nella Regione siciliana l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito all'atto di proclamazione, negandosi pertanto che a tale atto dell'ufficio elettorale possa attribuirsi carattere di definitività.

La stessa ordinanza conferma poi la "intempestività" del rimedio giurisdizionale, così come è stato proposto dal ricorrente, "non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti".

Si può aggiungere che, se mai, il ricorso avrebbe dovuto dirigersi contro il silenzio-rifiuto dell'Assemblea, accertato nei modi di legge.

Date le premesse, era da attendersi una pronuncia di inammissibilità del ricorso davanti al T.A.R..

Invece l'ordinanza, dopo le motivatissime affermazioni sopra riportate, entra inopinatamente nel merito, rilevando che il procedimento di convalida delle elezioni, previsto dalla richiamata legge regionale n. 29 del 1951, "mal si concilia con la speditezza che è propria delle norme sul contenzioso elettorale".

La questione proposta deve perciò dichiararsi inammissibile per irrilevanza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1976, il dr. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti al [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia l'atto del Presidente dell'ufficio Centrale circoscrizionale di Caltanissetta con il quale erano stati proclamati gli eletti della lista n. 3 (D.C.) alle elezioni per il rinnovo della [OSCURATO:PERSONA] siciliana. Il ricorrente, candidato nella lista suddetta ma risultato non eletto, assumeva che le operazioni elettorali erano inficiate da gravi irregolarità, essenzialmente determinate dalla confusione ingenerata dalle coeve elezioni nazionali. Il Presidente della Regione siciliana, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 61 della legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per non essere ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti da parte dell'Assemblea regionale. Con ordinanza in data 20 ottobre 1976, il T.A.R. adito ha ritenuto fondata la così proposta eccezione preliminare e, richiamando i principi già affermati dalla Corte costituzionale (con sent. n. 115 del 1972) e dalla Corte di cassazione (con sent. n. 674 del 1971), ha rilevato che il giudizio definitivo dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle contestazioni, proteste e reclami presentati alle singole sezioni elettorali ed all'ufficio centrale circoscrizionale costituisce l'atto conclusivo del procedimento amministrativo elettorale sul quale soltanto può esercitarsi il successivo controllo giurisdizionale di legittimità. Lo stesso Tribunale ha però sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 61 della legge elettorale siciliana n. 29 del 1951, nonché del precedente art. 56 che attribuisce natura provvisoria alla pronuncia dell'ufficio centrale circoscrizionale sopra gli incidenti relativi alle operazioni elettorali, in quanto né l'una né l'altra norma pone un termine entro il quale il procedimento amministrativo di verifica dei poteri deve essere completato dalla Assemblea regionale. La mancata prescrizione di siffatto termine, prestandosi a lungaggini che possono indefinitivamente ritardare l'esercizio della tutela giurisdizionale, se non addirittura vanificarlo, è apparsa, al giudice a quo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza, è stato dal T.A.R. individuato nel fatto che mentre i poteri di convalida dell'Assemblea regionale siciliana si estendono al controllo della regolarità delle operazioni elettorali, nelle Regioni a statuto ordinario la convalida ad opera del Consiglio Regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti. Ne deriverebbe una disparità di trattamento tra gli aspiranti alla elezione nei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e nell'Assemblea regionale siciliana: i primi possono ricorrere alla tutela giurisdizionale subito dopo la proclamazione degli eletti; gli altri devono attendere la delibera di convalida dell'Assemblea. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 94 del 1977. Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. È intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato. 3. - Nel chiedere in via principale che la Corte accolga l'eccezione di illegittimità costituzionale promossa dal T.A.R. per la Sicilia, la difesa del dott. [OSCURATO:PERSONA] prospetta anche la possibilità di una soluzione interpretativa della questione, nel senso che la convalida definisca il procedimento elettorale sotto il profilo meramente amministrativo e non sia pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale. 4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione per irrilevanza ex actis, risultando dagli atti di causa che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato né agli uffici elettorali, né all'Assemblea alcun ricorso, atto dal quale e solo dal quale possono decorrere i termini la cui mancanza viene lamentata dall'ordinanza di rinvio. Nel merito, l'Avvocatura osserva che il procedimento di convalida in quanto tale è già stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 115 del 1972 di questa Corte e che nelle [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Sardegna e Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ad ordinamento speciale e fornite di competenza esclusiva in materia elettorale come la Sicilia, la convalida riguarda tanto la eleggibilità e la compatibilità degli eletti quanto la regolarità del procedimento elettorale, senza che alcun termine sia prescritto per il compimento di tale procedura. : Prima di passare al merito della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (sollevata dal T.A.R. per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost.), occorre esaminare la eccezione di inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente della Regione siciliana. L'eccezione pregiudiziale si fonda sulla mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale (convalida da parte dell'Assemblea regionale siciliana. L'eccezione è palesemente fondata. Infatti il T.A.R. per la Sicilia, non soltanto tace del tutto sul requisito della rilevanza, ma inizia il considerato in diritto dell'ordinanza con queste testuali parole: "La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si appalesa fondata". Dopo di che, con motivi validissimi, si afferma che nella Regione siciliana l'effetto conclusivo del procedimento non può essere attribuito all'atto di proclamazione, negandosi pertanto che a tale atto dell'ufficio elettorale possa attribuirsi carattere di definitività. La stessa ordinanza conferma poi la "intempestività" del rimedio giurisdizionale, così come è stato proposto dal ricorrente, "non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti". Si può aggiungere che, se mai, il ricorso avrebbe dovuto dirigersi contro il silenzio-rifiuto dell'Assemblea, accertato nei modi di legge. Date le premesse, era da attendersi una pronuncia di inammissibilità del ricorso davanti al T.A.R.. Invece l'ordinanza, dopo le motivatissime affermazioni sopra riportate, entra inopinatamente nel merito, rilevando che il procedimento di convalida delle elezioni, previsto dalla richiamata legge regionale n. 29 del 1951, "mal si concilia con la speditezza che è propria delle norme sul contenzioso elettorale". La questione proposta deve perciò dichiararsi inammissibile per irrilevanza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere