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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 46643/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9k/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. • • udite il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; in subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del codifensore ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Palermo in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la corte di appello di Palermo, in data 14.1.2021, aveva respinto l'istanza in materia de libertate proposta nell'interesse del suddetto Clemente.

1.1. Con tale istanza quest'ultimo aveva invocato la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, co. 1, 4, 6, c.p.; 73, co. 5, d.p.r. 309/90, per decorrenza dei termini di fase relativi al giudizio di primo grado, conseguente alla nullità del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare emesso in data 18.10.2018 in sede di udienza preliminare dal giudice per le indagini preliminari, dott. [OSCURATO:PERSONA], poi ricusato, in relazione alla particolare complessità del giudizio abbreviato, cui il Clemente e altri imputati nell'ambito del medesimo procedimento erano stati ammessi dallo stesso giudice.

Ad avviso della difesa del Clemente la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare de qua, si fondava sul presupposto della nullità del menzionato provvedimento di sospensione dei relativi termini di durata massima ex art. 304, co. 2, c.p.p., che, essendo stata adottata dal giudice procedente nelle more della decisione definitiva sulla istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti, successivamente accolta, deve considerarsi tamquam non esset.

1.2. Nel rigettare l'appello il tribunale della libertà evidenzia, da un lato, come il giudice subentrato a quello ricusato abbia comunque confermato in generale l'efficacia dei provvedimenti endoprocedimentali adottati da quest'ultimo; dall'altro, come ,a differenza del decreto di rinvio a giudizio, che, come affermato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con sentenza del 16.7.2020, è nullo se emesso dal giudice successivamente ricusato, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare non riveste affatto carattere decisorio, non incidendo in alcun modo sul merito delle questioni oggetto del giudizio, nemmeno sotto il profilo della gravità indiziaria, costituendo, inoltre, provvedimento che la difesa del Clemente non aveva impugnato, pur essendo un provvedimento autonomamente e specificamente impugnabile attraverso lo strumento previsto dall'art. 310, c.p.p.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Clemente articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, in quanto l'affermazione della corte territoriale, condivisa dal tribunale del riesame, secondo cui il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima di fase adottato dal giudice ricusato per la particolare complessità del giudizio abbreviato poteva essere impugnato solo attraverso l'appello previsto dall'art. 310, c.p.p., non tiene conto che solo in seguito alla decisione delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 16.7.2020 è stato affermato il principio alla luce del quale integra una nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., l'emissione da parte del giudice ricusato di provvedimenti anche non decisori, non dichiarati espressamente efficaci con la pronuncia dichiarativa della ricusazione, sicché tale vizio non poteva essere dedotto in sede di appello cautelare, anche perché al momento della emissione del provvedimento di sospensione il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era ancora stato ricusato, per cui non era attuale il fondamento della nullità poi eccepita.

A differenza di quanto affermato dalla corte territoriale e dal tribunale della libertà, inoltre, non risulta che il nuovo provvedimento di sospensione dei termini adottato dal giudice subentrato al dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia riguardato anche la posizione del Clemente e comunque non poteva essere oggetto di generica conferma, dovendosi piuttosto procedere alla adozione di una nuova ordinanza di sospensione dei termini di fase all'esito di un nuovo contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto di cui all'art. 178, lett. a), c.p.p., in quanto erra il tribunale della libertà nell'affermare che i principi espressi nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite Penali riguardino solo i provvedimenti aventi carattere decisorio adottati dal giudice ricusato e non anche quelli in tema di libertà personale.

2.3. Con motivi nuovi pervenuti a mezzo di posta elettronica certificata in data 1.9.2021, il Clemente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come, alla luce dei principi di diritto affermati nella citata sentenza n. 37207 delle Sezioni Unite Penali, debbano ritenersi affetti da nullità sia il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato, che quello di sospensione del termine di fase di custodia cautelare.

Allegava, al riguardo, sentenza con cui la corte di appello di Palermo, in data 31.5.2021 aveva annullato nei confronti di alcuni coimputati del ricorrente il decreto che dispone il giudizio emesso in sede di udienza preliminare dal giudice ricusato, disponendo la restituzione degli atti al G.U.P. presso il tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.

3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni.

4. Infondato appare il primo motivo di ricorso.

Il giudice dell'impugnazione cautelare ha condiviso l'assunto della corte di appello palermitana, secondo cui l'istanza volta a ottenere la "revoca della misura cautelare in atto per nullità del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, in quanto adottata dal dr. [OSCURATO:PERSONA] nelle more della decisione definitiva della istanza di ricusazione, poi accolta", fosse inammissibile.

Ciò in ragione del fatto che presupposto indefettibile per l'accoglimento dell'istanza in questione fosse "la declaratoria incidentale di nullità dell'ordinanza resa dal G.U.P. ai sensi dell'art. 304, c.p.p., che non può essere fatta valere innanzi a questa Corte, essendo prevista per la sua impugnazione una sua disciplina autonoma" (cfr. p. 1 dell'ordinanza emessa dalla corte di appello di Palermo il 14.1.2021).

Tale principio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che in alcuni condivisibili arresti ha affermato come, in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede sia soggetta soltanto ad appello ex art. 310, c.p.p., e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8438 del 23/01/2007, Rv. 236256; Cass., Sez. 1, n. 39974 del 14/05/2019, Rv. 276985).

Osserva al riguardo il Clemente che, essendo intervenuta solo successivamente alla data di adozione del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione n. 37207 del 16/07/2020 (Rv. 280116, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), con la quale, ad avviso del ricorrente, è stato affermato il principio che integra una nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., l'emissione da parte del giudice ricusato di provvedimenti anche non decisori, non dichiarati espressamente efficaci con la pronuncia dichiarativa della ricusazione, tale vizio non poteva essere dedotto in sede di appello cautelare, anche perché al momento della emissione del provvedimento di sospensione il giudice [OSCURATO:PERSONA] non era ancora stato ricusato, per cui non era attuale il fondamento della nullità poi eccepita.

Ed invero il tema del valore processuale degli atti posti in essere dal giudice nei cui confronti sia stata successivamente accolta istanza di ricusazione, senza che nel relativo provvedimento sia dichiarato se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservino efficacia, conformemente alla previsione di cui all'art. 42, co. 2, c.p.p., era da tempo noto alla giurisprudenza di legittimità.

Già nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13626 del 16/12/2010 (Rv. 249299, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri), si era affermato come in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbano considerarsi inefficaci, precisandosi che la nozione di «efficacia» indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione.

Nel successivo arresto delle Sezioni Unite n. 23122 del 27/01/2011 (Rv. 249734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), si è, poi, affermato il principio secondo cui la violazione del divieto, ex art. 42, co. 1, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta, rispettivamente, la nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., degli atti a contenuto decisorio ciononostante adottati e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, diversa dalla definizione della regiudicanda (come gli atti propulsivi o i negozi processuali o le prove malamente acquisite); mentre la violazione del divieto, ex art. 37, co. 2, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile.

Precisavano al riguardo le Sezioni Unite Tanzi, che, "appurata la mancanza della precondizione dell'imparzialità e terzietà, fondante il legittimo esercizio del potere di giudicare, la pronunzia che definisce il giudizio eventualmente emessa dal giudice fondatamente ricusato è da considerare viziata dalla carenza in concreto del potere di decidere sulla regiudicanda.

A parità di difetto e di divieto, il vizio non può che avere identica natura vuoi nel caso in cui la pronunzia che rappresenta la manifestazione definitiva dell'esercizio della potestà giurisdizionale nel processo sia stata resa dopo che la decisione che ha accolto la ricusazione è divenuta definitiva, vuoi nel caso in cui sia stata assunta nelle more del procedimento di ricusazione risoltosi poi con l'accertamento della fondatezza della ricusa e il riconoscimento del difetto.

Mentre analoghe ragioni per ritenere tale incapacità particolare non ricorrono se il divieto di astenersi dal pronunziare sentenza pendendo la ricusazione è stato violato, ma la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata".

In sede di applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, emergeva successivamente un orientamento maturato proprio in tema di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da un giudice in una riconosciuta situazione di conflitto con il principio di imparzialità sancito dall'art. 111, co. 2, Cost., riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 36, c.p.p., in tema di astensione, e dall'art. 37, c.p.p., in tema di ricusazione.

Si è così, affermato, da un lato, che sono efficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice astenutosi (nella specie un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare), anche se della loro sorte non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione (cfr., Cass., Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, Rv. 267742), dall'altro, che, in tema di ricusazione, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione, sono inefficaci soltanto gli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice ricusato, con la conseguenza che deve ritenersi l'efficacia dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e di quella di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa, ai sensi dell'art. 304, c.p.p., dal giudice ricusato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Rv. 277501).

Principi ribaditi in altro condivisibile arresto, secondo cui in tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento dell'istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere del nuovo giudice di assumere determinazioni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito.

Anche in questo caso la fattispecie portata all'attenzione della Suprema Corte era relativa all'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato e al provvedimento di sospensione dei termini cautelari pronunciato dal giudice astenuto ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., dei quali il ricorrente aveva sostenuto l'inefficacia innanzi ai giudici della cautela (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44120 del 09/05/2019, Rv. 277848).Al tempo stesso, tuttavia, era maturato un diverso orientamento, che, superando la distinzione tra atti a contenuto probatorio e atti a contenuto non probatorio, si pronunciava per l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10160 del 18/02/2015, Rv. 262804, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il G.I.P. subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto reso de plano l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione).

Proprio l'esistenza di questo contrasto aveva determinato la richiesta di una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza "Gerbino" sono intervenute nuovamente sul tema, come si vedrà in seguito.

Orbene, ricostruendo la sequenza procedimentale sulla base dei provvedimenti in atti, ivi compresa la menzionata sentenza pronunciata dalla prima sezione penale della corte di appello di Palermo il 31.5.2021 nei confronti di alcuni coimputati del Clemente, allegata ai motivi nuovi, si evince che in data 14.12.2018, il giudice subentrato al dott. [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione del procedimento aveva reiterato il contenuto della precedente ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata ai sensi dell'art. 304, co. 2, c.p.p.

Tale provvedimento è stato adottato - dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza del 28.11.2018, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza con cui la corte di appello di Palermo aveva rigettato l'istanza di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] proposta, tra gli altri, dal Clemente, ritenendo sussistente la situazione di incompatibilità dedotta dagli imputati - conformemente ai principi elaborati dalle Sezioni Unite Digiacomoantonio, alla luce dei quali, una volta accolta la ricusazione, rimaneva integro il potere del giudice subentrato a quello ricusato di procedere, nel contradditorio tra le parti, alla valutazione in ordine alla efficacia o inefficacia degli atti posti in essere dal giudice ricusato.

Orbene, come sottolineato (con affermazione non contestata dal ricorrente) sia nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gravata innanzi al giudice dell'impugnazione cautelare, sia nell'ordinanza oggetto del presente ricorso, la nuova ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non è stata autonomamente impugnata dal Clemente ex art. 310, c.p.p., pur avendo egli un interesse concreto e attuale, in seguito al definitivo accertamento della fondatezza della istanza di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], a far valere attraverso l'impugnazione, sulla base dei principi affermati dalla Sezioni Unite Tanzi, l'eventuale inefficacia del provvedimento adottato da quest'ultimo e confermato dal giudice subentrato.

Ma a tanto il Clemente non ha provveduto, con la conseguenza che la questione sul vizio dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare adottata dal giudice ricusato e confermata dal giudice a quest'ultimo subentrato, per le ragioni già esposte, non poteva essere posta con l'istanza de libertate rigettata dalla corte di appello di Palermo nella ordinanza oggetto dell'impugnazione cautelare.

Al riguardo, peraltro, affrontando comunque il secondo motivo di ricorso, non può non rilevarsi una non compiuta messa a fuoco proprio della natura del vizio denunciato da parte del ricorrente, che si esprime in termini di nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dal giudice ricusato, ma, ad avviso del Collegio, impropriamente.

Già nella sentenza delle Sezioni Unite Tanzi, come si è detto, è stata operata una precisa distinzione tra gli atti a contenuto decisorio, che ove adottati dal giudice ricusato sono affetti da nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., e gli altri atti processuali a contenuto non decisorio, come per l'appunto l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la cui adozione da parte del giudice ricusato ne determina l'inefficacia.Siffatta distinzione rimane ferma anche nella successiva sentenza Gerbino, nella quale la Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole ha risolto la questione di diritto rimessa al suo scrutinio nel senso che il decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (cfr. Cass., Sez.

U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116).

A tale approdo interpretativo le Sezioni Unite giungevano partendo dalla precedente elaborazione ermeneutica sviluppata nella sentenza Tanzi, "ove si consideri" che nel modello tipico di atto processuale cui il legislatore ha dato veste formale con il decreto che dispone il giudizio - emesso nel caso di specie da un giudice il cui difetto di imparzialità è stato accertato solo all'esito del giudizio di rinvio, quando il processo principale era in fase di avanzata trattazione - sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali propri di un atto del procedimento che "definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce".

Soprattutto, esso è un provvedimento che "chiude" irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa "decisoria" rispetto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuova e diversa fase.

Analogamente alla sentenza di non luogo a procedere, epilogo rispetto al quale si trova in rapporto di mutua esclusione, il decreto che dispone il giudizio è un atto di tipo valutativo e decisorio emesso da un giudice sulla base delle medesime risorse cognitive proprie della fase, con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitoria della regiudicanda preliminare all'instaurazione del dibattimento.Non si limita, dunque, ad esplicare un'efficacia meramente propulsiva nel determinare il passaggio ad una fase successiva, poiché il criterio che ne sottende l'emissione implica non solo una valutazione del giudice sul merito degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari e, se del caso, in sede di udienza, ma presuppone la pienezza del contraddittorio tra le parti necessarie ai sensi dell'art. 420, comma 1, cod. proc. pen., nello svolgimento del suo compito di garanzia dei diritti e delle facoltà dell'imputato in ordine al vaglio di sostenibilità dell'ipotesi accusatoria".

Nel prendere posizione sul denunciato contrasto giurisprudenziale "formatosi in relazione al contenuto di alcuni passaggi enucleati dalla motivazione della sentenza Digiacomantonio", le Sezioni Unite rimarcavano che le divergenti opzioni esegetiche emerse non ne hanno esplorato le implicazioni sottese alla divaricazione della coppia concettuale invalidità-inefficacia sulla base di un'analisi incrociata con l'insieme dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella, di poco successiva e quasi coeva, sentenza Tanzi.

Concludendo che "se la portata applicativa della soluzione indicata nella sentenza Digiacomantonio fosse limitata esclusivamente agli atti probatori compiuti dal giudice astenutosi o ricusato e non investisse anche gli atti di altra natura -come le misure cautelari personali e reali, i negozi processuali, gli atti propulsivi e tutti i provvedimenti a mero titolo esemplificativo indicati nella sentenza Tanzi - si accoglierebbe una lettura non consentita dal dato normativo testuale delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 37, 41 e 42 cit., con il rischio, paradossale, di escludere dall'ambito di applicazione dell'inefficacia una vasta categoria di atti (basti solo pensare ai provvedimenti incidentali in tema di misure cautelari) che potrebbero essere parimenti compromessi dalla mancanza di imparzialità del giudice che li ha adottati".

Permanendo la distinzione tra nullità degli atti a contenuto decisorio e inefficacia degli altri atti processuali a contenuto non decisorio adottati dal giudice ricusato, risulta priva di fondamento l'eccezione difensiva volta ad assimilare i provvedimenti de libertate a quelli definitori della fase (cfr. p. 4 del ricorso), al fine di denunciare la nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, fondandosi tale eccezione su di una non meditata considerazione proprio della divaricazione concettuale della coppia invalidità-inefficacia alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Tanzi.

Se, dunque, di inefficacia si tratta, essendo priva, per le ragioni già esposte, l'ordinanza di cui si discute della natura di provvedimento definitorio della regiudicanda, e non di nullità assoluta, essa risulta priva di ricadute concrete nel caso in esame (per come sono stati articolati i motivi di ricorso), essendo sopravvenuto del tutto legittimamente, come si è detto, un nuovo provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, co. 2, c.p.p., reso dal giudice subentrato a quello ricusato nel contraddittorio tra le parti.

Provvedimento che, giova ribadire perché anche sotto questo profilo non può condividersi il rilievo difensivo, non era necessario riguardasse specificamente la posizione del Clemente, in considerazione della natura oggettiva della causa di sospensione dei termini di custodia cautelare disposta con l'ordinanza, che, ex art. 304, comma 2, c.p.p., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 565 del 17/02/1999, Rv. 213084; Cass., Sez. 1, n. 4666 del 05/07/1999, Rv. 214493; Cass., Sez. 1, n. 28482 del 27/06/2003, Rv. 225276; Cass., Sez. 6, n. 16250 del 03/03/2004, Rv. 229658).

Vero è che la sentenza Gerbino si discosta dalla sentenza Tanzi nella parte in cui quest'ultima, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 42, comma 2, c.p.p., ha ritenuto possibile attivare "dinanzi al giudice del procedimento principale un nuovo vaglio delibativo circa l'inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dinanzi al giudice "sospetto", per evitare il rischio "dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente di attivare una forma di controllo sulla declaratoria (esplicita o implicita) di inefficacia degli atti".

Da tale approdo interpretativo, le Sezioni Unite Gerbino si sono allontanante, "valorizzando l'esigenza di ricondurre integralmente il controllo sugli atti compiuti dal giudice "sospetto" nell'ambito del giudizio incidentale che l'organo giurisdizionale a ciò funzionalmente preposto è chiamato a celebrare ex art. 40, cod. proc. pen.: modulo procedimentale, questo, che nella prospettiva delineata dal legislatore costituisce - anche per la possibilità di svolgimento di una celere e "mirata" attività istruttoria - il naturale alveo di trattazione della relativa delibazione, attraverso lo stretto collegamento logico-sistematico tra i diversi tipi di provvedimenti che rispettivamente possono esservi assunti per effetto delle previsioni di cui agli artt. 41, commi 2 e 3, e 42, comma 2, cit.".

Pertanto "è nel ristretto contesto del giudizio incidentale volto a stabilire, caso per caso, il grado di "compromissione" del giudice ai fini della decisione se sia legittima o meno la richiesta di sostituirlo che deve essere propriamente effettuata la valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento, trattandosi di decisioni che, come osservato dalla dottrina, "presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di apprezzamento", quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità-terzietà in concreto del giudice".

Logico corollario o, forse sarebbe meglio dire, presupposto di tale ricostruzione ermeneutica è la riconosciuta possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p., che comporta necessariamente "l'impugnabilità al contempo del provvedimento ad esso direttamente collegato ex art. 42, comma 2, cit.

Ciò vale anche nella ipotesi in cui il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione ometta completamente di provvedere in merito alla declaratoria di conservazione della efficacia degli atti pregressi - di natura probatoria e non - compiuti dal giudice ricusato, altrimenti verificandosi in tal caso, per effetto della regola presuntiva individuata dalla sentenza Digiaconnantonio, una situazione di generale, e al contempo immotivata, improduttività di effetti non suscettibile di controllo in sede di legittimità.

In tal caso l'impugnazione in cassazione dell'ordinanza sul merito della ricusazione ben potrà far valere l'omessa pronuncia del giudice e, dunque, la strutturale incompletezza del provvedimento che egli avrebbe dovuto adottare in relazione ai temi oggetto della connessa declaratoria prevista dall'art. 41, comma 3, cit.".

E' altrettanto vero, tuttavia, che nel caso in esame il giudice subentrato a quello ricusato, pur avendo adottato un provvedimento definito impropriamente dai giudici di merito in termini di "conferma" della precedente ordinanza di sospensione della durata dei termini di custodia, in realtà non si è pronunciato sul "grado di compromissione" del giudice ricusato; non ha espresso, in altri termini, un giudizio positivo sulla terzietà-imparzialità di quest'ultimo, facendone discendere la conservazione degli effetti della suddetta ordinanza in materia cautelare, ma ha, piuttosto, operato, nel contradittorio tra le parti, una nuova valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della particolare complessità del giudizio abbreviato, tale da giustificare la sospensione dei termini previsti dall'art. 303, c.p.p., ai sensi di quanto previsto dal più volte richiamato art. 304, co. 2, c.p.p.

Va, infine, affrontata la questione su cui il ricorrente si sofferma, sia pure sinteticamente, nei motivi nuovi, evidenziando come il dictum della sentenza Gerbino sulla nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., del decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione sulla domanda di ricusazione, che venga successivamente accolta, debba estendersi anche al provvedimento di ammissione al rito abbreviato (oltre che al provvedimento di sospensione dei termini di fase di custodia cautelare) Orbene, premesso che il ricorrente continua a non esplicitare le ragioni per cui, a suo dire, il provvedimento di sospensione dei termini di fase di custodia cautelare avrebbe contenuto decisorio, quel che rileva è che la questione relativa alla nullità del provvedimento di ammissione al rito abbreviato non risulta specificamente proposta né con l'istanza rigettata dal provvedimento del 14.1.2021 oggetto dell'impugnazione cautelare (in cui, non a caso, la corte di appello di Palermo sottolinea come con altra ordinanza resa in data 11.1.2021, il medesimo giudice abbia rigettato separata richiesta avanzata dallo stesso Clemente diretta a ottenere la declaratoria di nullità del decreto di ammissione al giudizio abbreviato emesso dal giudice ricusato, fondata sull'invocata applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite Gerbino), né con l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 310, c.p.p. e nemmeno attraverso il ricorso per cassazione, essendo tali atti incentrati sul diverso punto della dedotta nullità dell'ordinanza di sospensione della durata dei termini di fase di custodia cautelare adottata dal giudice ricusato.

Come da tempo affermato dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, anche in materia ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame vige il principio generale fissato dall'art. 585, co. 4, c.p.p., secondo il quale i motivi nuovi, deducibili ex art. 311, co. 4, c.p.p., devono essere collegati ai motivi di ricorso, in relazione ai capi o punti della decisione impugnata e consistere in ulteriore dimostrazione delle ragioni già dedotte.

Ne consegue la inammissibilità del motivo nuovo, con il quale, come nel caso nel caso in esame, si impugnano parti del provvedimento che esorbitano dal "devolutum" (cfr., Cass., Sez. 4, n. 2065 del 16/09/1996, Rv. 206553; Cass., Sez. 1, n. 4363 del 22/08/1995, Rv. 202396; Cass., Sez. 3, n. 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9k/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. • • udite il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; in subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del codifensore ed insiste per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Palermo in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la corte di appello di Palermo, in data 14.1.2021, aveva respinto l'istanza in materia de libertate proposta nell'interesse del suddetto Clemente. 1.1. Con tale istanza quest'ultimo aveva invocato la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, co. 1, 4, 6, c.p.; 73, co. 5, d.p.r. 309/90, per decorrenza dei termini di fase relativi al giudizio di primo grado, conseguente alla nullità del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare emesso in data 18.10.2018 in sede di udienza preliminare dal giudice per le indagini preliminari, dott. [OSCURATO:PERSONA], poi ricusato, in relazione alla particolare complessità del giudizio abbreviato, cui il Clemente e altri imputati nell'ambito del medesimo procedimento erano stati ammessi dallo stesso giudice. Ad avviso della difesa del Clemente la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare de qua, si fondava sul presupposto della nullità del menzionato provvedimento di sospensione dei relativi termini di durata massima ex art. 304, co. 2, c.p.p., che, essendo stata adottata dal giudice procedente nelle more della decisione definitiva sulla istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti, successivamente accolta, deve considerarsi tamquam non esset. 1.2. Nel rigettare l'appello il tribunale della libertà evidenzia, da un lato, come il giudice subentrato a quello ricusato abbia comunque confermato in generale l'efficacia dei provvedimenti endoprocedimentali adottati da quest'ultimo; dall'altro, come ,a differenza del decreto di rinvio a giudizio, che, come affermato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con sentenza del 16.7.2020, è nullo se emesso dal giudice successivamente ricusato, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare non riveste affatto carattere decisorio, non incidendo in alcun modo sul merito delle questioni oggetto del giudizio, nemmeno sotto il profilo della gravità indiziaria, costituendo, inoltre, provvedimento che la difesa del Clemente non aveva impugnato, pur essendo un provvedimento autonomamente e specificamente impugnabile attraverso lo strumento previsto dall'art. 310, c.p.p. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Clemente articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, in quanto l'affermazione della corte territoriale, condivisa dal tribunale del riesame, secondo cui il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima di fase adottato dal giudice ricusato per la particolare complessità del giudizio abbreviato poteva essere impugnato solo attraverso l'appello previsto dall'art. 310, c.p.p., non tiene conto che solo in seguito alla decisione delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 16.7.2020 è stato affermato il principio alla luce del quale integra una nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., l'emissione da parte del giudice ricusato di provvedimenti anche non decisori, non dichiarati espressamente efficaci con la pronuncia dichiarativa della ricusazione, sicché tale vizio non poteva essere dedotto in sede di appello cautelare, anche perché al momento della emissione del provvedimento di sospensione il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era ancora stato ricusato, per cui non era attuale il fondamento della nullità poi eccepita. A differenza di quanto affermato dalla corte territoriale e dal tribunale della libertà, inoltre, non risulta che il nuovo provvedimento di sospensione dei termini adottato dal giudice subentrato al dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia riguardato anche la posizione del Clemente e comunque non poteva essere oggetto di generica conferma, dovendosi piuttosto procedere alla adozione di una nuova ordinanza di sospensione dei termini di fase all'esito di un nuovo contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto di cui all'art. 178, lett. a), c.p.p., in quanto erra il tribunale della libertà nell'affermare che i principi espressi nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite Penali riguardino solo i provvedimenti aventi carattere decisorio adottati dal giudice ricusato e non anche quelli in tema di libertà personale. 2.3. Con motivi nuovi pervenuti a mezzo di posta elettronica certificata in data 1.9.2021, il Clemente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come, alla luce dei principi di diritto affermati nella citata sentenza n. 37207 delle Sezioni Unite Penali, debbano ritenersi affetti da nullità sia il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato, che quello di sospensione del termine di fase di custodia cautelare. Allegava, al riguardo, sentenza con cui la corte di appello di Palermo, in data 31.5.2021 aveva annullato nei confronti di alcuni coimputati del ricorrente il decreto che dispone il giudizio emesso in sede di udienza preliminare dal giudice ricusato, disponendo la restituzione degli atti al G.U.P. presso il tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. 3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni. 4. Infondato appare il primo motivo di ricorso. Il giudice dell'impugnazione cautelare ha condiviso l'assunto della corte di appello palermitana, secondo cui l'istanza volta a ottenere la "revoca della misura cautelare in atto per nullità del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, in quanto adottata dal dr. [OSCURATO:PERSONA] nelle more della decisione definitiva della istanza di ricusazione, poi accolta", fosse inammissibile. Ciò in ragione del fatto che presupposto indefettibile per l'accoglimento dell'istanza in questione fosse "la declaratoria incidentale di nullità dell'ordinanza resa dal G.U.P. ai sensi dell'art. 304, c.p.p., che non può essere fatta valere innanzi a questa Corte, essendo prevista per la sua impugnazione una sua disciplina autonoma" (cfr. p. 1 dell'ordinanza emessa dalla corte di appello di Palermo il 14.1.2021). Tale principio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che in alcuni condivisibili arresti ha affermato come, in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede sia soggetta soltanto ad appello ex art. 310, c.p.p., e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8438 del 23/01/2007, Rv. 236256; Cass., Sez. 1, n. 39974 del 14/05/2019, Rv. 276985). Osserva al riguardo il Clemente che, essendo intervenuta solo successivamente alla data di adozione del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione n. 37207 del 16/07/2020 (Rv. 280116, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), con la quale, ad avviso del ricorrente, è stato affermato il principio che integra una nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., l'emissione da parte del giudice ricusato di provvedimenti anche non decisori, non dichiarati espressamente efficaci con la pronuncia dichiarativa della ricusazione, tale vizio non poteva essere dedotto in sede di appello cautelare, anche perché al momento della emissione del provvedimento di sospensione il giudice [OSCURATO:PERSONA] non era ancora stato ricusato, per cui non era attuale il fondamento della nullità poi eccepita. Ed invero il tema del valore processuale degli atti posti in essere dal giudice nei cui confronti sia stata successivamente accolta istanza di ricusazione, senza che nel relativo provvedimento sia dichiarato se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservino efficacia, conformemente alla previsione di cui all'art. 42, co. 2, c.p.p., era da tempo noto alla giurisprudenza di legittimità. Già nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13626 del 16/12/2010 (Rv. 249299, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri), si era affermato come in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbano considerarsi inefficaci, precisandosi che la nozione di «efficacia» indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione. Nel successivo arresto delle Sezioni Unite n. 23122 del 27/01/2011 (Rv. 249734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), si è, poi, affermato il principio secondo cui la violazione del divieto, ex art. 42, co. 1, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta, rispettivamente, la nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., degli atti a contenuto decisorio ciononostante adottati e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, diversa dalla definizione della regiudicanda (come gli atti propulsivi o i negozi processuali o le prove malamente acquisite); mentre la violazione del divieto, ex art. 37, co. 2, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. Precisavano al riguardo le Sezioni Unite Tanzi, che, "appurata la mancanza della precondizione dell'imparzialità e terzietà, fondante il legittimo esercizio del potere di giudicare, la pronunzia che definisce il giudizio eventualmente emessa dal giudice fondatamente ricusato è da considerare viziata dalla carenza in concreto del potere di decidere sulla regiudicanda. A parità di difetto e di divieto, il vizio non può che avere identica natura vuoi nel caso in cui la pronunzia che rappresenta la manifestazione definitiva dell'esercizio della potestà giurisdizionale nel processo sia stata resa dopo che la decisione che ha accolto la ricusazione è divenuta definitiva, vuoi nel caso in cui sia stata assunta nelle more del procedimento di ricusazione risoltosi poi con l'accertamento della fondatezza della ricusa e il riconoscimento del difetto. Mentre analoghe ragioni per ritenere tale incapacità particolare non ricorrono se il divieto di astenersi dal pronunziare sentenza pendendo la ricusazione è stato violato, ma la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata". In sede di applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, emergeva successivamente un orientamento maturato proprio in tema di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da un giudice in una riconosciuta situazione di conflitto con il principio di imparzialità sancito dall'art. 111, co. 2, Cost., riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 36, c.p.p., in tema di astensione, e dall'art. 37, c.p.p., in tema di ricusazione. Si è così, affermato, da un lato, che sono efficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice astenutosi (nella specie un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare), anche se della loro sorte non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione (cfr., Cass., Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, Rv. 267742), dall'altro, che, in tema di ricusazione, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione, sono inefficaci soltanto gli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice ricusato, con la conseguenza che deve ritenersi l'efficacia dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e di quella di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa, ai sensi dell'art. 304, c.p.p., dal giudice ricusato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Rv. 277501). Principi ribaditi in altro condivisibile arresto, secondo cui in tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento dell'istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere del nuovo giudice di assumere determinazioni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito. Anche in questo caso la fattispecie portata all'attenzione della Suprema Corte era relativa all'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato e al provvedimento di sospensione dei termini cautelari pronunciato dal giudice astenuto ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., dei quali il ricorrente aveva sostenuto l'inefficacia innanzi ai giudici della cautela (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44120 del 09/05/2019, Rv. 277848).Al tempo stesso, tuttavia, era maturato un diverso orientamento, che, superando la distinzione tra atti a contenuto probatorio e atti a contenuto non probatorio, si pronunciava per l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10160 del 18/02/2015, Rv. 262804, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il G.I.P. subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto reso de plano l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione). Proprio l'esistenza di questo contrasto aveva determinato la richiesta di una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza "Gerbino" sono intervenute nuovamente sul tema, come si vedrà in seguito. Orbene, ricostruendo la sequenza procedimentale sulla base dei provvedimenti in atti, ivi compresa la menzionata sentenza pronunciata dalla prima sezione penale della corte di appello di Palermo il 31.5.2021 nei confronti di alcuni coimputati del Clemente, allegata ai motivi nuovi, si evince che in data 14.12.2018, il giudice subentrato al dott. [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione del procedimento aveva reiterato il contenuto della precedente ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata ai sensi dell'art. 304, co. 2, c.p.p. Tale provvedimento è stato adottato - dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza del 28.11.2018, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza con cui la corte di appello di Palermo aveva rigettato l'istanza di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] proposta, tra gli altri, dal Clemente, ritenendo sussistente la situazione di incompatibilità dedotta dagli imputati - conformemente ai principi elaborati dalle Sezioni Unite Digiacomoantonio, alla luce dei quali, una volta accolta la ricusazione, rimaneva integro il potere del giudice subentrato a quello ricusato di procedere, nel contradditorio tra le parti, alla valutazione in ordine alla efficacia o inefficacia degli atti posti in essere dal giudice ricusato. Orbene, come sottolineato (con affermazione non contestata dal ricorrente) sia nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gravata innanzi al giudice dell'impugnazione cautelare, sia nell'ordinanza oggetto del presente ricorso, la nuova ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non è stata autonomamente impugnata dal Clemente ex art. 310, c.p.p., pur avendo egli un interesse concreto e attuale, in seguito al definitivo accertamento della fondatezza della istanza di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], a far valere attraverso l'impugnazione, sulla base dei principi affermati dalla Sezioni Unite Tanzi, l'eventuale inefficacia del provvedimento adottato da quest'ultimo e confermato dal giudice subentrato. Ma a tanto il Clemente non ha provveduto, con la conseguenza che la questione sul vizio dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare adottata dal giudice ricusato e confermata dal giudice a quest'ultimo subentrato, per le ragioni già esposte, non poteva essere posta con l'istanza de libertate rigettata dalla corte di appello di Palermo nella ordinanza oggetto dell'impugnazione cautelare. Al riguardo, peraltro, affrontando comunque il secondo motivo di ricorso, non può non rilevarsi una non compiuta messa a fuoco proprio della natura del vizio denunciato da parte del ricorrente, che si esprime in termini di nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dal giudice ricusato, ma, ad avviso del Collegio, impropriamente. Già nella sentenza delle Sezioni Unite Tanzi, come si è detto, è stata operata una precisa distinzione tra gli atti a contenuto decisorio, che ove adottati dal giudice ricusato sono affetti da nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., e gli altri atti processuali a contenuto non decisorio, come per l'appunto l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la cui adozione da parte del giudice ricusato ne determina l'inefficacia.Siffatta distinzione rimane ferma anche nella successiva sentenza Gerbino, nella quale la Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole ha risolto la questione di diritto rimessa al suo scrutinio nel senso che il decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (cfr. Cass., Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116). A tale approdo interpretativo le Sezioni Unite giungevano partendo dalla precedente elaborazione ermeneutica sviluppata nella sentenza Tanzi, "ove si consideri" che nel modello tipico di atto processuale cui il legislatore ha dato veste formale con il decreto che dispone il giudizio - emesso nel caso di specie da un giudice il cui difetto di imparzialità è stato accertato solo all'esito del giudizio di rinvio, quando il processo principale era in fase di avanzata trattazione - sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali propri di un atto del procedimento che "definisce la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce". Soprattutto, esso è un provvedimento che "chiude" irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa "decisoria" rispetto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuova e diversa fase. Analogamente alla sentenza di non luogo a procedere, epilogo rispetto al quale si trova in rapporto di mutua esclusione, il decreto che dispone il giudizio è un atto di tipo valutativo e decisorio emesso da un giudice sulla base delle medesime risorse cognitive proprie della fase, con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitoria della regiudicanda preliminare all'instaurazione del dibattimento.Non si limita, dunque, ad esplicare un'efficacia meramente propulsiva nel determinare il passaggio ad una fase successiva, poiché il criterio che ne sottende l'emissione implica non solo una valutazione del giudice sul merito degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari e, se del caso, in sede di udienza, ma presuppone la pienezza del contraddittorio tra le parti necessarie ai sensi dell'art. 420, comma 1, cod. proc. pen., nello svolgimento del suo compito di garanzia dei diritti e delle facoltà dell'imputato in ordine al vaglio di sostenibilità dell'ipotesi accusatoria". Nel prendere posizione sul denunciato contrasto giurisprudenziale "formatosi in relazione al contenuto di alcuni passaggi enucleati dalla motivazione della sentenza Digiacomantonio", le Sezioni Unite rimarcavano che le divergenti opzioni esegetiche emerse non ne hanno esplorato le implicazioni sottese alla divaricazione della coppia concettuale invalidità-inefficacia sulla base di un'analisi incrociata con l'insieme dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella, di poco successiva e quasi coeva, sentenza Tanzi. Concludendo che "se la portata applicativa della soluzione indicata nella sentenza Digiacomantonio fosse limitata esclusivamente agli atti probatori compiuti dal giudice astenutosi o ricusato e non investisse anche gli atti di altra natura -come le misure cautelari personali e reali, i negozi processuali, gli atti propulsivi e tutti i provvedimenti a mero titolo esemplificativo indicati nella sentenza Tanzi - si accoglierebbe una lettura non consentita dal dato normativo testuale delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 37, 41 e 42 cit., con il rischio, paradossale, di escludere dall'ambito di applicazione dell'inefficacia una vasta categoria di atti (basti solo pensare ai provvedimenti incidentali in tema di misure cautelari) che potrebbero essere parimenti compromessi dalla mancanza di imparzialità del giudice che li ha adottati". Permanendo la distinzione tra nullità degli atti a contenuto decisorio e inefficacia degli altri atti processuali a contenuto non decisorio adottati dal giudice ricusato, risulta priva di fondamento l'eccezione difensiva volta ad assimilare i provvedimenti de libertate a quelli definitori della fase (cfr. p. 4 del ricorso), al fine di denunciare la nullità dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, fondandosi tale eccezione su di una non meditata considerazione proprio della divaricazione concettuale della coppia invalidità-inefficacia alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Tanzi. Se, dunque, di inefficacia si tratta, essendo priva, per le ragioni già esposte, l'ordinanza di cui si discute della natura di provvedimento definitorio della regiudicanda, e non di nullità assoluta, essa risulta priva di ricadute concrete nel caso in esame (per come sono stati articolati i motivi di ricorso), essendo sopravvenuto del tutto legittimamente, come si è detto, un nuovo provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, co. 2, c.p.p., reso dal giudice subentrato a quello ricusato nel contraddittorio tra le parti. Provvedimento che, giova ribadire perché anche sotto questo profilo non può condividersi il rilievo difensivo, non era necessario riguardasse specificamente la posizione del Clemente, in considerazione della natura oggettiva della causa di sospensione dei termini di custodia cautelare disposta con l'ordinanza, che, ex art. 304, comma 2, c.p.p., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 565 del 17/02/1999, Rv. 213084; Cass., Sez. 1, n. 4666 del 05/07/1999, Rv. 214493; Cass., Sez. 1, n. 28482 del 27/06/2003, Rv. 225276; Cass., Sez. 6, n. 16250 del 03/03/2004, Rv. 229658). Vero è che la sentenza Gerbino si discosta dalla sentenza Tanzi nella parte in cui quest'ultima, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 42, comma 2, c.p.p., ha ritenuto possibile attivare "dinanzi al giudice del procedimento principale un nuovo vaglio delibativo circa l'inefficacia degli atti a contenuto probatorio compiuti dinanzi al giudice "sospetto", per evitare il rischio "dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente di attivare una forma di controllo sulla declaratoria (esplicita o implicita) di inefficacia degli atti". Da tale approdo interpretativo, le Sezioni Unite Gerbino si sono allontanante, "valorizzando l'esigenza di ricondurre integralmente il controllo sugli atti compiuti dal giudice "sospetto" nell'ambito del giudizio incidentale che l'organo giurisdizionale a ciò funzionalmente preposto è chiamato a celebrare ex art. 40, cod. proc. pen.: modulo procedimentale, questo, che nella prospettiva delineata dal legislatore costituisce - anche per la possibilità di svolgimento di una celere e "mirata" attività istruttoria - il naturale alveo di trattazione della relativa delibazione, attraverso lo stretto collegamento logico-sistematico tra i diversi tipi di provvedimenti che rispettivamente possono esservi assunti per effetto delle previsioni di cui agli artt. 41, commi 2 e 3, e 42, comma 2, cit.". Pertanto "è nel ristretto contesto del giudizio incidentale volto a stabilire, caso per caso, il grado di "compromissione" del giudice ai fini della decisione se sia legittima o meno la richiesta di sostituirlo che deve essere propriamente effettuata la valutazione sulla sorte degli atti che quel giudice ha compiuto nel corso del procedimento, trattandosi di decisioni che, come osservato dalla dottrina, "presuppongono ontologicamente uno stesso tipo di apprezzamento", quello inerente, appunto, ai profili di imparzialità-terzietà in concreto del giudice". Logico corollario o, forse sarebbe meglio dire, presupposto di tale ricostruzione ermeneutica è la riconosciuta possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p., che comporta necessariamente "l'impugnabilità al contempo del provvedimento ad esso direttamente collegato ex art. 42, comma 2, cit. Ciò vale anche nella ipotesi in cui il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione ometta completamente di provvedere in merito alla declaratoria di conservazione della efficacia degli atti pregressi - di natura probatoria e non - compiuti dal giudice ricusato, altrimenti verificandosi in tal caso, per effetto della regola presuntiva individuata dalla sentenza Digiaconnantonio, una situazione di generale, e al contempo immotivata, improduttività di effetti non suscettibile di controllo in sede di legittimità. In tal caso l'impugnazione in cassazione dell'ordinanza sul merito della ricusazione ben potrà far valere l'omessa pronuncia del giudice e, dunque, la strutturale incompletezza del provvedimento che egli avrebbe dovuto adottare in relazione ai temi oggetto della connessa declaratoria prevista dall'art. 41, comma 3, cit.". E' altrettanto vero, tuttavia, che nel caso in esame il giudice subentrato a quello ricusato, pur avendo adottato un provvedimento definito impropriamente dai giudici di merito in termini di "conferma" della precedente ordinanza di sospensione della durata dei termini di custodia, in realtà non si è pronunciato sul "grado di compromissione" del giudice ricusato; non ha espresso, in altri termini, un giudizio positivo sulla terzietà-imparzialità di quest'ultimo, facendone discendere la conservazione degli effetti della suddetta ordinanza in materia cautelare, ma ha, piuttosto, operato, nel contradittorio tra le parti, una nuova valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della particolare complessità del giudizio abbreviato, tale da giustificare la sospensione dei termini previsti dall'art. 303, c.p.p., ai sensi di quanto previsto dal più volte richiamato art. 304, co. 2, c.p.p. Va, infine, affrontata la questione su cui il ricorrente si sofferma, sia pure sinteticamente, nei motivi nuovi, evidenziando come il dictum della sentenza Gerbino sulla nullità ex art. 178, lett. a), c.p.p., del decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione sulla domanda di ricusazione, che venga successivamente accolta, debba estendersi anche al provvedimento di ammissione al rito abbreviato (oltre che al provvedimento di sospensione dei termini di fase di custodia cautelare) Orbene, premesso che il ricorrente continua a non esplicitare le ragioni per cui, a suo dire, il provvedimento di sospensione dei termini di fase di custodia cautelare avrebbe contenuto decisorio, quel che rileva è che la questione relativa alla nullità del provvedimento di ammissione al rito abbreviato non risulta specificamente proposta né con l'istanza rigettata dal provvedimento del 14.1.2021 oggetto dell'impugnazione cautelare (in cui, non a caso, la corte di appello di Palermo sottolinea come con altra ordinanza resa in data 11.1.2021, il medesimo giudice abbia rigettato separata richiesta avanzata dallo stesso Clemente diretta a ottenere la declaratoria di nullità del decreto di ammissione al giudizio abbreviato emesso dal giudice ricusato, fondata sull'invocata applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite Gerbino), né con l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 310, c.p.p. e nemmeno attraverso il ricorso per cassazione, essendo tali atti incentrati sul diverso punto della dedotta nullità dell'ordinanza di sospensione della durata dei termini di fase di custodia cautelare adottata dal giudice ricusato. Come da tempo affermato dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, anche in materia ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame vige il principio generale fissato dall'art. 585, co. 4, c.p.p., secondo il quale i motivi nuovi, deducibili ex art. 311, co. 4, c.p.p., devono essere collegati ai motivi di ricorso, in relazione ai capi o punti della decisione impugnata e consistere in ulteriore dimostrazione delle ragioni già dedotte. Ne consegue la inammissibilità del motivo nuovo, con il quale, come nel caso nel caso in esame, si impugnano parti del provvedimento che esorbitano dal "devolutum" (cfr., Cass., Sez. 4, n. 2065 del 16/09/1996, Rv. 206553; Cass., Sez. 1, n. 4363 del 22/08/1995, Rv. 202396; Cass., Sez. 3, n. 2023