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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 25556/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 XHOVALIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di restituzione nel termine formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con l'istanza, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata a mezzo p.e.c. al Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'Esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore avanzava richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa in contumacia dal Tribunale di Firenze in data 8/5/2009, divenuta irrevocabile il 20/10/2010, assumendo che il condannato sarebbe rimasto ignaro del processo e della sentenza di condanna, avendo avuto conoscenza soltanto dell'iniziale perquisizione svolta a suo carico il 24/6/2004, mentre, avrebbe appreso dell'esistenza della sentenza di condanna solo dal certificato penale e, successivamente, attraverso la consultazione degli atti del giudizio, ricevuti in data 18/3/2022, come da attestazione in atti.

1.2. Con ordinanza del 4/7/2022, depositata il 7/7/2022, il Tribunale di Firenze ha premesso che la sentenza di condanna è stata pronunciata nella legittima c:ontumacia dell'imputato, a seguito di notifiche effettuate presso il domicilio eletto il 24/6/2004, in sede di verbale di identificazione, e che, allo stesso modo, veniva anche notificato l'estratto contumaciale; ha, quindi, declinato la propria competenza funzionale a decidere, in favore della Corte d'Appello di Firenze, rilevando come, con l'istanza, non sia stata sollevata alcuna questione relativa alla validità o all'efficacia del titolo esecutivo.

Con ordinanza del 14/11/2022, depositata il 29/11/2022, la Corte d'Appello di Firenze, sezione II, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, perché proposta tardivamente al giudice competente. 2.Ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Kolaj, eccependo la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen..

Rappresenta il ricorrente che l'istanza avanzata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era finalizzata alla declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 8/5/2009, e, pertanto, essa doveva essere qualificata come incidente di esecuzione, in quanto diretta a conseguire la revoca della statuizione di irrevocabilità della sentenza di condanna, e non solo come richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di una questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo, come tale, rimessa alla competenza del Giudice dell'Esecuzione.

Cita giurisprudenza favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

L'istanza originariamente formulata conteneva una chiara prospettazione della invalidità del titolo esecutivo, mediante la corretta attivazione del rimedio di cui all'art.670 cod. proc. pen.; essa era stata, cioè, correttamente, indirizzata al Giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale gli atti devono essere rimessi.

2. Il ricorso pone un problema di interpretazione dell'istanza di parte, dovendo essere chiarito se essa, nell'invocare la restituzione nel termine, presupponesse, o meno, la verifica della ritualità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza contumaciale emessa n. 2944/2009 emessa in data 08 maggio 2009 dal Tribunale di Firenze, dichiarata irrevocabile il 30 ottobre 2010, sul rilievo che l'imputato non aveva ricevuto rituale notifica della vocatio in judicium ( in tal senso deducendo, anche, la mancata conoscenza del processo) e dell'estratto contumaciale della sentenza, di cui aveva preso conoscenza solo all'esito di ricerche presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, il 18 marzo 2022.

2.1. Ritiene il collegio che la questione debba essere risolta favorevolmente al ricorrente.

E' vero, infatti, che l'istanza inoltrata alla prima sezione penale del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, è intestata quale "Richiesta per la restituzione nel termine", e che contiene il riferimento all'art. 175 cod. proc. pen.; nondimeno, a leggerla, emerge come la Difesa ricorrente abbia eccepito ( oltre alla mancata conoscenza del processo per essere state effettuate le notifiche della vocatio in judicium presso il difensore di ufficio nominato in sede di identificazione), l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, per quanto emergente dalla documentazione versata in atti ( all. 5 -7).

Il principale rilievo formulato nell'istanza attiene, cioè, al di là della formale indicazione delle norme di legge che si assumono violate, alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, atto dovuto, ratione temporis, ai sensi dell'art. 548 co. 2 cod. proc. pen., dal momento che la sentenza di primo grado era stata pronunciata anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 201; la doglianza è chiaramente concentrata sulla formazione del titolo esecutivo.

Il principio al quale occorre fare riferimento è, allora, quello affermato da Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, Rv. 281547, a tenore del quale, la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione.

E' jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art.670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927).

E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rinnessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf.

Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017 ).

Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251 ), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441).

Deve affermarsi, pertanto, che, qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione ( Rv. 251927 cit.).

3. Così correttamente inquadrata la questione, risulta superata anche la problematica della tempestività dell'istanza, ai fini della restituzione nel termine.

Invero, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla

I. n. 60 del 2005, deve considerarsi tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez.3,n.10409de116/01/2020; Sez. 2, n. 8416 del 14/12/2022).

La questione relativa al dies a quo dal quale calcolare il rispetto del termine per proporre la domanda ex art. 175 cod. proc. pen., è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che occorre fare riferimento al momento in cui l'atto perviene al giudice compente, ritenendo tale soluzione più aderente al dato letterale, che, per un verso, attribuisce rilevanza alla "presentazione" della richiesta, e, per altro verso, individua, quale giudice competente, quello "che sarebbe competente sulla impugnazione" (art. 175, comma 4, terzo periodo, cod. proc. pen.). ( Cass.Sez.2, nr. 8416/2023).

E' in applicazione di tale principio, che, nel caso di specie, - in cui l'istanza, presentata tempestivamente al giudice incompetente, e da questi trasmessa ex art. 568, co.5, cod. proc. pen., è pervenuta alla Corte d'Appello, quale giudice competente, il 15/7/2022, quando il termine di trenta giorni, decorrente d al 18/3/2022, era ormai decorso, - è stata ritenuta tardiva la domanda in esame.

Tuttavia, la questione diviene irrilevante nel caso in esame, in cui l'istanza, nella sua prospettazione, era logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, e, quindi, correttamente, quanto tempestivamente, essa anche ai fini della restituzione del termine, era stata prodotta al giudice dell'esecuzione, al quale compete decidere sia sulla validità del titolo esecutivo che sulla domanda di restituzione nel termine per impugnare.

4. Il provvedimento impugnato, in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente„ secondo le indicazioni condivise di Sez. 1, n. 17027 del 10/3/2015, Rv. 263378, che ha chiarito come la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa, coerentemente alla disciplina in tema di competenza nonchè ai principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. ed a quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Rv. 283097).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli atti al Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 XHOVALIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di restituzione nel termine formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con l'istanza, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata a mezzo p.e.c. al Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'Esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore avanzava richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa in contumacia dal Tribunale di Firenze in data 8/5/2009, divenuta irrevocabile il 20/10/2010, assumendo che il condannato sarebbe rimasto ignaro del processo e della sentenza di condanna, avendo avuto conoscenza soltanto dell'iniziale perquisizione svolta a suo carico il 24/6/2004, mentre, avrebbe appreso dell'esistenza della sentenza di condanna solo dal certificato penale e, successivamente, attraverso la consultazione degli atti del giudizio, ricevuti in data 18/3/2022, come da attestazione in atti. 1.2. Con ordinanza del 4/7/2022, depositata il 7/7/2022, il Tribunale di Firenze ha premesso che la sentenza di condanna è stata pronunciata nella legittima c:ontumacia dell'imputato, a seguito di notifiche effettuate presso il domicilio eletto il 24/6/2004, in sede di verbale di identificazione, e che, allo stesso modo, veniva anche notificato l'estratto contumaciale; ha, quindi, declinato la propria competenza funzionale a decidere, in favore della Corte d'Appello di Firenze, rilevando come, con l'istanza, non sia stata sollevata alcuna questione relativa alla validità o all'efficacia del titolo esecutivo. Con ordinanza del 14/11/2022, depositata il 29/11/2022, la Corte d'Appello di Firenze, sezione II, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, perché proposta tardivamente al giudice competente. 2.Ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Kolaj, eccependo la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen.. Rappresenta il ricorrente che l'istanza avanzata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era finalizzata alla declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 8/5/2009, e, pertanto, essa doveva essere qualificata come incidente di esecuzione, in quanto diretta a conseguire la revoca della statuizione di irrevocabilità della sentenza di condanna, e non solo come richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di una questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo, come tale, rimessa alla competenza del Giudice dell'Esecuzione. Cita giurisprudenza favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. L'istanza originariamente formulata conteneva una chiara prospettazione della invalidità del titolo esecutivo, mediante la corretta attivazione del rimedio di cui all'art.670 cod. proc. pen.; essa era stata, cioè, correttamente, indirizzata al Giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale gli atti devono essere rimessi. 2. Il ricorso pone un problema di interpretazione dell'istanza di parte, dovendo essere chiarito se essa, nell'invocare la restituzione nel termine, presupponesse, o meno, la verifica della ritualità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza contumaciale emessa n. 2944/2009 emessa in data 08 maggio 2009 dal Tribunale di Firenze, dichiarata irrevocabile il 30 ottobre 2010, sul rilievo che l'imputato non aveva ricevuto rituale notifica della vocatio in judicium ( in tal senso deducendo, anche, la mancata conoscenza del processo) e dell'estratto contumaciale della sentenza, di cui aveva preso conoscenza solo all'esito di ricerche presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, il 18 marzo 2022. 2.1. Ritiene il collegio che la questione debba essere risolta favorevolmente al ricorrente. E' vero, infatti, che l'istanza inoltrata alla prima sezione penale del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, è intestata quale "Richiesta per la restituzione nel termine", e che contiene il riferimento all'art. 175 cod. proc. pen.; nondimeno, a leggerla, emerge come la Difesa ricorrente abbia eccepito ( oltre alla mancata conoscenza del processo per essere state effettuate le notifiche della vocatio in judicium presso il difensore di ufficio nominato in sede di identificazione), l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, per quanto emergente dalla documentazione versata in atti ( all. 5 -7). Il principale rilievo formulato nell'istanza attiene, cioè, al di là della formale indicazione delle norme di legge che si assumono violate, alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, atto dovuto, ratione temporis, ai sensi dell'art. 548 co. 2 cod. proc. pen., dal momento che la sentenza di primo grado era stata pronunciata anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 201; la doglianza è chiaramente concentrata sulla formazione del titolo esecutivo. Il principio al quale occorre fare riferimento è, allora, quello affermato da Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, Rv. 281547, a tenore del quale, la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinchè il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione. E' jus receptum, invero, nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art.670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927). E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rinnessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017 ). Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251 ), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441). Deve affermarsi, pertanto, che, qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione ( Rv. 251927 cit.). 3. Così correttamente inquadrata la questione, risulta superata anche la problematica della tempestività dell'istanza, ai fini della restituzione nel termine. Invero, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 60 del 2005, deve considerarsi tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez.3,n.10409de116/01/2020; Sez. 2, n. 8416 del 14/12/2022). La questione relativa al dies a quo dal quale calcolare il rispetto del termine per proporre la domanda ex art. 175 cod. proc. pen., è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che occorre fare riferimento al momento in cui l'atto perviene al giudice compente, ritenendo tale soluzione più aderente al dato letterale, che, per un verso, attribuisce rilevanza alla "presentazione" della richiesta, e, per altro verso, individua, quale giudice competente, quello "che sarebbe competente sulla impugnazione" (art. 175, comma 4, terzo periodo, cod. proc. pen.). ( Cass.Sez.2, nr. 8416/2023). E' in applicazione di tale principio, che, nel caso di specie, - in cui l'istanza, presentata tempestivamente al giudice incompetente, e da questi trasmessa ex art. 568, co.5, cod. proc. pen., è pervenuta alla Corte d'Appello, quale giudice competente, il 15/7/2022, quando il termine di trenta giorni, decorrente d al 18/3/2022, era ormai decorso, - è stata ritenuta tardiva la domanda in esame. Tuttavia, la questione diviene irrilevante nel caso in esame, in cui l'istanza, nella sua prospettazione, era logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, e, quindi, correttamente, quanto tempestivamente, essa anche ai fini della restituzione del termine, era stata prodotta al giudice dell'esecuzione, al quale compete decidere sia sulla validità del titolo esecutivo che sulla domanda di restituzione nel termine per impugnare. 4. Il provvedimento impugnato, in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente„ secondo le indicazioni condivise di Sez. 1, n. 17027 del 10/3/2015, Rv. 263378, che ha chiarito come la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa, coerentemente alla disciplina in tema di competenza nonchè ai principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. ed a quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Rv. 283097). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli atti al Tribu
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