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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MERCURELLI che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, le richieste di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI dirette ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità delle pene inflitte con: 1) la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4290 in data 27 aprile 2005, irrevocabile in data 28 maggio 2009, di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 2) la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5231 dell'8 novembre 2011, irrevocabile in data 13 marzo 2012, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rimettendo al pubblico ministero la rideterminazione del pre-sofferto, anche a cagione dell'accoglimento della richiesta della difesa relativa alla non eseguibilità delle sentenze pronunciate dalla Corte d'appello di Roma in data 8 maggio 2018, irrevocabile in data 26 settembre 2019, e dalla Corte d'appello di Torino in data 12 marzo 2018, irrevocabile in data 2 ottobre 2019; dando, infine, atto della rinuncia all'istanza avanzata all'udienza 18 novembre 2021 e della mancanza di domanda in merito alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, contenuta in un ulteriore provvedimento di cumulo (memoria del 19 novembre 2021).

2. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 699 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione circa l'eseguibilità delle suddette sentenze in quanto è errato il presupposto secondo il quale la consegna disposta per la fase cautelare rende legittima l'esecuzione della pena derivante dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre doveva essere avviata una ulteriore iniziativa di consegna ai fini dell'esecuzione della pena.

D'altra parte, la sentenza di legittimità citata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1806 del 6/12/2019, dep. 2020) non ha convenientemente affrontato la problematica dedotta in giudizio, omettendo di considerare che il condannato avrebbe dovuto essere scarcerato in data antecedente per inefficacia del titolo cautelare, come poi riconosciuto dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 23395 del 3/05/2005).

Del resto, il mandato di arresto europeo, che giustificherebbe l'eseguibilità della seconda condanna, non ha mai portato a una decisione dello Stato richiesto di concedere effettivamente l'invocata consegna.2.1.

Il difensore ha depositato una memoria con la quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni, insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si ostina a riproporre questioni già giudicate infondate da questa Corte (Sez. 1, n. 1806 del 6/12/2019, dep. 2020), decisione alla quale ha fatto esplicito e corretto richiamo il giudice dell'esecuzione.

2. In ordine al primo titolo esecutivo (sentenza n. 4290 del 27 aprile 2005 della Corte di appello di Napoli), l'assunto sul quale è incentrato il ricorso è che l'estradizione richiesta e concessa in forza di un titolo cautelare perde ogni effetto se quel titolo venga successivamente meno, sì che, ove il soggetto prima validamente estradato si trovi successivamente in Italia, magari, come nel caso in esame, per un diverso titolo di consegna dall'estero - un mandato di arresto europeo -, il titolo esecutivo nel frattempo formatosi all'interno del procedimento nel quale era stata richiesta ed ottenuta estradizione non possa essere posto in esecuzione, necessitando di nuova richiesta di estradizione fondata, questa volta, sul titolo esecutivo.

2.1. Si è, tuttavia, osservato che il principio di specialità, sia nella formulazione codicistica che in quella convenzionale ora applicabile, guarda ai fatti, intesi esclusivamente come addebiti di penale rilevanza rispetto ai quali lo Stato richiedente vuole esercitare la sua potestà punitiva.

Come è stato ben chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il senso del principio è di evitare che l'estradizione quale strumento di cooperazione internazionale rischi di tradire la sua stessa funzione, consentendo che «la consegna per un determinato fatto possa essere utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad altro fatto in ordine al quale l'estradizione non è stata richiesta (o, a fortiori, non è stata concessa)» - Sez.

U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238954 -.

Tale principio si strutturò quando si affermò la non estradabilità per reati politici e quindi si atteggiò subito a strumento diretto ad impedire l'elusione del divieto, e specificamente l'utilizzazione della consegna «come strumento diretto a perseguire l'estradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso dello Stato di rifugio» - Sez.

U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, cit.

Se si pone mente al fondamento politico dell'istituto non si scorge ragione per modellare all'interno del principio di specialità una nozione di fatto diversa da quella comunemente accettata, alla ricerca di un nesso sostanzialmente indissolubile col titolo posto a fondamento della richiesta di estradizione che, seppure necessario per poter avanzare la richiesta, non condiziona e non delimita l'ambito di incidenza e di efficacia della estradizione concessa.

Una volta concessa l'estradizione, lo Stato richiedente non incontra più impedimenti all'attuazione della sua pretesa riguardo a quel fatto - fermo il divieto per fatti anteriori alla consegna - perché è venuta meno l'esigenza di rispettare la sovranità dello Stato richiesto.

2.2. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto, come il ricorso non contesta, dell'avvenuta estradizione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI per i fatti oggetto della sentenza n. 4290/2005 del 27 aprile 2005 della Corte di appello di Napoli, concessa nel corso del procedimento sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare e dopo che la fase processuale era già inscenata.

Le vicende che interessarono il titolo cautelare, con una pronuncia di annullamento senza rinvio (Sez. 2, n. 23395 del 2005, cit.), sono prive di rilievo una volta che il procedimento di estradizione si è definito e rispetto al quale quel che importa è che il titolo restrittivo a fondamento della domanda sussista e non anche che sia divenuto successivamente inefficace (Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016, dep. 2017, P.M. in proc.

Mazzarella, Rv. 269267).

3. Quanto poi al secondo titolo esecutivo (sentenza n. 5231 dell'8 novembre 2011) il giudice dell'esecuzione, come già prima questa Corte (Sez. 1, n. 1806/2020, cit.), ha osservato che la consegna di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI è avvenuta in forza di apposito mandato di arresto europeo che nella fase processuale è stato definito con la pronuncia della indicata sentenza.

3.1. Il ricorso i limita a dedurre, senza alcun supporto documentale, che la consegna non sia stata disposta dallo Stato richiesto: si tratta di una censura inammissibile per evidente genericità e che, inoltre, omette di confrontarsi con la richiamata decisione di legittimità che aveva dato atto di quanto già in precedenza accertato sul punto dal giudice dell'esecuzione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] G. MERCURELLI che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, le richieste di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI dirette ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità delle pene inflitte con: 1) la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4290 in data 27 aprile 2005, irrevocabile in data 28 maggio 2009, di condanna alla pena di anni 14 di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 2) la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5231 dell'8 novembre 2011, irrevocabile in data 13 marzo 2012, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rimettendo al pubblico ministero la rideterminazione del pre-sofferto, anche a cagione dell'accoglimento della richiesta della difesa relativa alla non eseguibilità delle sentenze pronunciate dalla Corte d'appello di Roma in data 8 maggio 2018, irrevocabile in data 26 settembre 2019, e dalla Corte d'appello di Torino in data 12 marzo 2018, irrevocabile in data 2 ottobre 2019; dando, infine, atto della rinuncia all'istanza avanzata all'udienza 18 novembre 2021 e della mancanza di domanda in merito alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, contenuta in un ulteriore provvedimento di cumulo (memoria del 19 novembre 2021). 2. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 26 legge n. 69 del 2005, 699 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione circa l'eseguibilità delle suddette sentenze in quanto è errato il presupposto secondo il quale la consegna disposta per la fase cautelare rende legittima l'esecuzione della pena derivante dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre doveva essere avviata una ulteriore iniziativa di consegna ai fini dell'esecuzione della pena. D'altra parte, la sentenza di legittimità citata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1806 del 6/12/2019, dep. 2020) non ha convenientemente affrontato la problematica dedotta in giudizio, omettendo di considerare che il condannato avrebbe dovuto essere scarcerato in data antecedente per inefficacia del titolo cautelare, come poi riconosciuto dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 23395 del 3/05/2005). Del resto, il mandato di arresto europeo, che giustificherebbe l'eseguibilità della seconda condanna, non ha mai portato a una decisione dello Stato richiesto di concedere effettivamente l'invocata consegna.2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni, insiste nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si ostina a riproporre questioni già giudicate infondate da questa Corte (Sez. 1, n. 1806 del 6/12/2019, dep. 2020), decisione alla quale ha fatto esplicito e corretto richiamo il giudice dell'esecuzione. 2. In ordine al primo titolo esecutivo (sentenza n. 4290 del 27 aprile 2005 della Corte di appello di Napoli), l'assunto sul quale è incentrato il ricorso è che l'estradizione richiesta e concessa in forza di un titolo cautelare perde ogni effetto se quel titolo venga successivamente meno, sì che, ove il soggetto prima validamente estradato si trovi successivamente in Italia, magari, come nel caso in esame, per un diverso titolo di consegna dall'estero - un mandato di arresto europeo -, il titolo esecutivo nel frattempo formatosi all'interno del procedimento nel quale era stata richiesta ed ottenuta estradizione non possa essere posto in esecuzione, necessitando di nuova richiesta di estradizione fondata, questa volta, sul titolo esecutivo. 2.1. Si è, tuttavia, osservato che il principio di specialità, sia nella formulazione codicistica che in quella convenzionale ora applicabile, guarda ai fatti, intesi esclusivamente come addebiti di penale rilevanza rispetto ai quali lo Stato richiedente vuole esercitare la sua potestà punitiva. Come è stato ben chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il senso del principio è di evitare che l'estradizione quale strumento di cooperazione internazionale rischi di tradire la sua stessa funzione, consentendo che «la consegna per un determinato fatto possa essere utilizzata per processare o per eseguire la pena relativamente ad altro fatto in ordine al quale l'estradizione non è stata richiesta (o, a fortiori, non è stata concessa)» - Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238954 -. Tale principio si strutturò quando si affermò la non estradabilità per reati politici e quindi si atteggiò subito a strumento diretto ad impedire l'elusione del divieto, e specificamente l'utilizzazione della consegna «come strumento diretto a perseguire l'estradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso dello Stato di rifugio» - Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, cit. Se si pone mente al fondamento politico dell'istituto non si scorge ragione per modellare all'interno del principio di specialità una nozione di fatto diversa da quella comunemente accettata, alla ricerca di un nesso sostanzialmente indissolubile col titolo posto a fondamento della richiesta di estradizione che, seppure necessario per poter avanzare la richiesta, non condiziona e non delimita l'ambito di incidenza e di efficacia della estradizione concessa. Una volta concessa l'estradizione, lo Stato richiedente non incontra più impedimenti all'attuazione della sua pretesa riguardo a quel fatto - fermo il divieto per fatti anteriori alla consegna - perché è venuta meno l'esigenza di rispettare la sovranità dello Stato richiesto. 2.2. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto, come il ricorso non contesta, dell'avvenuta estradizione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI per i fatti oggetto della sentenza n. 4290/2005 del 27 aprile 2005 della Corte di appello di Napoli, concessa nel corso del procedimento sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare e dopo che la fase processuale era già inscenata. Le vicende che interessarono il titolo cautelare, con una pronuncia di annullamento senza rinvio (Sez. 2, n. 23395 del 2005, cit.), sono prive di rilievo una volta che il procedimento di estradizione si è definito e rispetto al quale quel che importa è che il titolo restrittivo a fondamento della domanda sussista e non anche che sia divenuto successivamente inefficace (Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Mazzarella, Rv. 269267). 3. Quanto poi al secondo titolo esecutivo (sentenza n. 5231 dell'8 novembre 2011) il giudice dell'esecuzione, come già prima questa Corte (Sez. 1, n. 1806/2020, cit.), ha osservato che la consegna di [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI è avvenuta in forza di apposito mandato di arresto europeo che nella fase processuale è stato definito con la pronuncia della indicata sentenza. 3.1. Il ricorso i limita a dedurre, senza alcun supporto documentale, che la consegna non sia stata disposta dallo Stato richiesto: si tratta di una censura inammissibile per evidente genericità e che, inoltre, omette di confrontarsi con la richiamata decisione di legittimità che aveva dato atto di quanto già in precedenza accertato sul punto dal giudice dell'esecuzione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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