CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, in seguito a rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata il 19 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alias Mirko, ritenuti responsabili del reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto impegnati in attività di coltivazione illecita di marijuana. Agli imputati era contestato il reato continuato tra la condotta di coltivazione e quella di detenzione illecita di circa 400 grammi di marijuana, ma il giudice di primo grado ha escluso la pluralità di reati qualificando coltivazione e detenzione come un'unica condotta, evidenziando che le analisi di laboratorio avevano dimostrato che le piante contenevano una percentuale di THC tale da poter essere considerate psicoattive e idonee a produrre mg.18.782 di THC puro. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla contestata condotta coltivativa che alla condotta detentiva, qualificata come post factum non punibile. Ai fini di una corretta analisi dell'aspetto quantitativo e ponderale della sostanza coltivata, si assume, onde valutare l'effettiva offensività della vicenda, i giudici avrebbero dovuto esaminare il valore e la validità giuridica del dato relativo al peso lordo delle piante, in quanto relativo tanto alle infiorescenze quanto a steli e foglie. La sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le considerazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite, così come il dettato dell'art. 74 T.U. Stup. in tema di coltivazione, a fronte di una coltivazione che non aveva raggiunto il completo ciclo di maturazione. L'offensività della condotta coltivativa deve essere valutata in concreto con specifico riferimento alle circostanze del caso ma la Corte territoriale ha tralasciato e omesso di considerare l'imprescindibile principio secondo il quale le coltivazioni che presentino specifiche caratteristiche tassativamente individuate non debbono essere ricondotte nell'ambito di applicazione della norma penale. Si tratta, in particolare, delle attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, ma il giudice nel caso in esame non ha valutato le caratteristiche del caso concreto e non si è misurato con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il vizio di erronea applicazione dell'art. 74 T.U. Stup. e dei principi giurisprudenziali in materia risultano anche dai riferimenti operati alle caratteristiche quantitative e qualitative della coltivazione e alle caratteristiche U intrinseche della sostanza rinvenuta essiccata, senza approfondimento delle caratteristiche organolettiche della sostanza sequestrata. Non è stata fornita risposta alle doglianze difensive in merito all'inadeguatezza e incompletezza dell'accertamento tossicologico sulle piante; la consulenza tecnica in atti non consente, si sostiene, di comprendere l'attitudine delle piante a giungere a maturazione e a produrre specificamente sostanza stupefacente. L'esame tossicologico risulta carente dell'imprescindibile parametro indicativo del peso netto del principio attivo eventualmente contenuto nelle piante sequestrate, essendosi il consulente limitato ad affermare che le piante avevano un peso lordo di kg.5,3 e una percentuale di principio attivo del 2,3%. Le affermazioni della difesa in merito all'utilizzo esclusivamente personale del prodotto e la coltivazione sono state ritenute irrilevanti sul presupposto che non fosse necessario verificare la destinazione a terzi della sostanza trattandosi di reato di pericolo presunto, senza considerare che in ogni caso deve essere accertata la concreta offensività della condotta. Ai fini della valutazione dell'offensività della condotta è stato fatto riferimento alla percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza essiccata senza comprendersi come tale sostanza debba essere ricondotta al prodotto della coltivazione. La sostanza essiccata risultava, peraltro, avere il principio attivo molto differente rispetto a quello contenuto nelle piante coltivate, mentre d'altro canto la coltivazione non era giunta a maturazione. Posto che la condotta detentiva inizialmente contestata è stata qualificata dai giudici quale post factum non punibile, non si comprende per quale ragione tale sostanza essiccata abbia potuto accrescere l'offensività della condotta coltivativa; il ragionamento appare contraddittorio laddove classifica la detenzione quale post factum non punibile e d'altro canto ritiene che la sostanza detenuta sia capace di aumentare l'offensività della condotta; premesso che, pur avendo i giudici non determinato alcun aumento di pena per la continuazione tra il reato di coltivazione e il reato di detenzione di sostanza stupefacente, considerando quest'ultimo assorbito nella fattispecie coltivativa, secondo la difesa il giudice ha affermato la colpevolezza degli imputati anche con riferimento alla fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti rinvenuta nelle rispettive abitazioni, senza fornire espressa motivazione in merito e comunque violando la disciplina dell'art. 73 T.U. Stup. laddove richiede la i finalizzazione della detenzione alla cessione a terzi; - violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. La Corte ha omesso di valutare la possibilità di qualificare il fatto come lieve a fronte del motivo di appello relativo all'eccessiva onerosità della pena e, paradossalmente, in via illogica, apodittica e contraddittoria, ha descritto la vicenda come dotata dpi una elevata dimensione offensiva senza motivare sul punto;- violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, avendo i giudici applicato la recidiva con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti generiche. Le precedenti condanne risalgono a reati commessi nel 2006 per [OSCURATO:PERSONA] e nel 2011 per [OSCURATO:PERSONA]; il giudice ha omesso di valutare il complessivo atteggiamento tenuto dagli imputati operando un immotivato giudizio di equivalenza da cui è conseguita una pena incongrua ed eccessivamente onerosa. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità degli imputati sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico, corroborato dal verbale di campionamento e dall'esame in udienza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'analisi in qualità di addetto al laboratorio chimico L.A.S.S. del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona. In particolare, i giudici di appello, nel confermare il giudizio di primo grado, hanno ritenuto che il numero delle piante (47 piante, 11 delle quali nella pertinenza dell'abitazione di Mirco e 36 nella porzione di corte adiacente all'abitazione di Davide) e l'ampia e specifica dotazione (bilancini di precisione, fertilizzanti, bustine di semi di mffiivana, tritafoglie e testi con istruzioni per la coltivazione, tester per il PH dell'acqua, in entrambe le abitazioni) nonché la conservazione di sostanza essiccata del tipo marijuana, nella disponibilità di entrambi gli imputati, fossero indicativi della condotta tipica del reato contestato, anche in considerazione del fatto che dalla sostanza essiccata, conservata in oltre 30 barattoli costituenti il prodotto della coltivazione, potessero ricavarsi 850 dosi medie. L'estensione, le modalità di approntamento e la quantità del prodotto sono stati ritenuti indicativi di elevata dimensione offensiva del fatto; la contestata recidiva è stata ritenuta in ragione della precedente condanna a carico di entrambi gli imputati per identico titolo di reato. 2. Con riguardo al primo motivo, la censura non si confronta con l'analitica descrizione degli esiti dell'accertamento di laboratorio riportati nella sentenza di primo grado alle pagg.6-7; ogni contestazione circa la valenza dimostrativa dei predetti risultati risulta genericamente volta a contestare il valore probatorio di un atto d'indagine validamente acquisito a seguito della richiesta di rito abbreviato formulata dagli imputati, invitando la Corte di legittimità ad un'inammissibile rivalutazione del fatto. Il livello di maturazione delle piante è, peraltro, irrilevante proprio alla luce del dictum delle Sezioni Unite Caruso (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep.2020, Rv. 278624 - 02), che hanno invece ribadito l'importanza del dato quantitativo ai fini della rilevanza penale del fatto. Errata in diritto è la prospettazione difensiva secondo la quale il giudice non dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi incluso il post-factum non punibile, ai fini del giudizio di offensività. La qualificazione di un frammento della condotta in termini di post-factum non punibile è, infatti, finalizzata a identificare l'azione della quale il soggetto debba essere ritenuto responsabile, in ossequio al principio di materialità riconducibile all'art.25 Cost. e al contempo nel rispetto del divieto di ne bis in idem sostanziale, con l'obiettivo di escludere il concorso di reati laddove l'offensività del fatto si sia espressa mediante una condotta da considerarsi unitaria nella sua antigiuridicità. Conseguentemente, proprio la qualificazione di un segmento dell'azione quale post-factum non punibile ne impone la valutazione ai fini del giudizio di offensività della condotta antigiuridica nel suo complesso. In tal senso, le valutazioni dei giudici di merito risultano ben ancorate alla specifica offensività del fatto come accertato in concreto, rendendo inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche per tale profilo, il motivo di ricorso. L'ultimo profilo di censura è, del pari, manifestamente infondato in quanto si basa sulla premessa, errata, che il giudice di merito abbia accertato la sussistenza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, laddove si legge nel medesimo ricorso che la condotta detentiva è stata riconosciuta quale post factum non punibile, con conseguente esclusione di tale autonoma fattispecie tipica di reato. 3. Il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato in quanto non risulta che la Corte territoriale sia stata investita di specifica istanza di riqualificazione del fatto, non potendosene desumere il difetto di motivazione sulla base della generica richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio. 4. Il terzo motivo risulta genericamente dedotto. Esso concerne l'entità del trattamento sanzionatorio, peraltro già esaminata dal giudice di appello, che aveva rilevato trattarsi di sanzione determinata nel minimo. Il giudizio circa la sussistenza della recidiva, comunque valutata equivalente alle circostanze attenuanti generiche con giudizio insindacabile, si fonda su ulteriori elementi rispetto ai precedenti penali specifici (pag.4 sentenza di appello), non è manifestamente illogica e non è sindacabile in quanto rientra nel potere discrezionale del giudice. 5. Alla declaratoria d'inamnnissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma